Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 2 Febbraio 2004

Decreto legge 12 giugno 2001, n.134

Ripubblicazione del testo del decreto legge 12 giugno 2001, n. 134 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 134 del 12 giugno 2001), coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 181 del 6 agosto 2001), recante: “Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche’ alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo”.

(da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 207 del 6 settembre 2001)

(omissis)

Art. 8.
1. I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 45 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono sostituiti dai seguenti:
“1. E’ istituito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Sono attribuite al Ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politiche sociali, con particolare riferimento alla prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno e disagio delle persone e delle famiglie, di politica del lavoro e sviluppo dell’occupazione, di tutela del lavoro e dell’adeguatezza del sistema previdenziale.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonche’ le funzioni del Dipartimento per gli affari sociali, operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ivi compresa quelle in materia di immigrazione, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali. Il Ministero esercita le funzioni di vigilanza sull’Agenzia per il servizio civile, di cui all’articolo 10, ( commi 7 e seguenti ), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il Ministero esercita altresi’ le funzioni di vigilanza spettanti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a norma dell’articolo 88, sull’Agenzia per la formazione e istruzione professionale.”.

(omissis)

Riferimenti normativi:

– Si trascrive il testo degli articoli 1 e 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:

“Art. 1. – 1. Il Governo e’ delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu’ decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini della presente legge, per “conferimento si intende trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti e per “enti locali si intendono le province, i comuni, le comunita’ montane e gli altri enti locali.
2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell’osservanza del principio di sussidiarieta’ di cui all’art. 4, comma 3, lettera a), della presente legge, anche ai sensi dell’art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunita’, nonche’ tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici.
3. Sono esclusi dall’applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:

(omissis)

c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;

(omissis)