Legge 05 ottobre 1993, n.409
Legge 5 ottobre 1993, n. 409: “Integrazione dell’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell’art. 8, terzo comma, della Costituzione”.
(da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 239 dell’11 ottobre 1993)
1. – (Rapporti finanziari tra lo Stato e la Tavola valdese.)
1. I rapporti finanziari tra lo Stato e le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese sono regolati dalle disposizioni degli articoli seguenti, sulla base dell’intesa stipulata il 25 gennaio 1993, allegata alla presente legge, che integra l’intesa tra lo Stato e la Tavola valdese firmata in data 21 febbraio 1984 ed approvata con legge 11 agosto 1984, n. 449.
2. – Integrazione dell’intesa 1984.
1. La Repubblica italiana e la Tavola valdese, considerato che dopo la stipulazione dell’intesa in data 21 febbraio 1984, approvata con legge 11 agosto 1984, n. 449, ed a seguito delle innovazioni introdotte nei rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose, la Camera dei deputati ha approvato il 17 aprile 1985 l’ordine del giorno n. 9/2337/3, inteso a garantire il pluralismo che informa l’ordinamento giuridico italiano, e considerato che per la sua attuazione è necessario procedere a modificazione della predetta intesa con le forme dell’art. 20, secondo comma, della legge di approvazione, hanno convenuto di integrarla con le seguenti disposizioni.
3. – Deduzione agli effetti dell’IRPEF.
1. La Repubblica italiana prende atto che le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese intendono provvedere al mantenimento del culto ed al sostentamento dei ministri unicamente a mezzo di offerte volontarie.
2. Premesso quanto stabilito al comma 1, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all’importo di lire 2.000.000, a favore della Tavola valdese per i fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell’ordinamento valdese.
3. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze, previo accordo con la Tavola valdese.
4. – Ripartizione della quota del gettito dell’IRPEF.
1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la Tavola valdese concorre con lo Stato, con i soggetti di cui agli articoli 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, e 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, e con gli enti che stipuleranno analoghi accordi, alla ripartizione della quota pari all’otto per mille dell’IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali. La Tavola valdese utilizzerà le somme devolute a tale titolo dai contribuenti esclusivamente per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all’estero sia direttamente, attraverso gli enti aventi parte nell’ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici a livello nazionale e internazionale.
2. L’attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese verranno indicate con la denominazione “Chiesa evangelica valdese (Unione delle Chiese metodiste e valdesi)”.
3. La Tavola valdese non partecipa all’attribuzione della quota relativa ai contribuenti che non si sono espressi in merito. Gli importi relativi rimangono di pertinenza dello Stato.
4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponderà annualmente, entro il mese di giugno, alla Tavola valdese la somma risultante dall’applicazione del comma 1, calcolata dagli uffici finanziari sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d’imposta precedente, con destinazione alle Chiese rappresentate dalla Tavola valdese.
5. La Tavola valdese, entro il mese di luglio dell’anno successivo a quello di esercizio, trasmette al Ministro dell’interno un rendiconto relativo alla utilizzazione delle somme ricevute ai fini di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione.
6. Il rendiconto di cui al comma 5 dovrà precisare gli interventi effettuati in Italia e all’estero ed i soggetti attraverso i quali tali interventi siano stati eventualmente operati, con specificazione delle somme attribuite a ciascun intervento.
7. Il Ministro dell’interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto di cui ai commi 5 e 6, ne trasmette copia, con propria relazione, ai Ministri del tesoro e delle finanze.
5. – Commissione paritetica.
1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell’importo deducibile di cui all’art. 3 e dell’aliquota IRPEF di cui all’art. 4 ad opera di una apposita commissione paritetica nominata dall’autorità governativa e dalla Tavola valdese.
Autore:
Parlamento
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Deducibilità, Otto per mille, Rendiconto, Irpef, Rapporti finanziari, Scelte espresse
Natura:
Legge