Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 19 Ottobre 2008

Sentenza 07 aprile 2008, n.3054

TAR Campania. Sentenza 7 aprile 2008, n. 2054: “IRC: titoli di qualificazione professionale richiesti”.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA – SEDE DI NAPOLI OTTAVA SEZIONE

composto dai Magistrati:

– EVASIO SPERANZA Presidente
– SANTINO SCUDELLER Consigliere
– CARLO BUONAURO P. Referendario, estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 7361/2005 R.G. proposto da L. O., rappresentata e difesa dall’avv. Domenico Ventura, con il quale è elettivamente domiciliati in Napoli, al viale Gramsci, n.16 (c/o studio Abbamonte);

CONTRO

il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, presso il cui ufficio distrettuale di Napoli, alla via Diaz, n.11, è legalmente domiciliato ;

E NEI CONFRONTI

– D.R.S., S.M., R.C., P.E., rappresentate e difese dall’avv. Francesco Rivoli e Fausta Sorrentino, presso cui elettivamente domiciliano in Napoli via Solimena 74 (studio Panzanella)
– C.A. e M.R.N., rappresentate e difese dall’avv. Fortunato Marcello, presso cui elettivamente domiciliano in Napoli via Duomo 61 (e/o Biagio Matera);
– S.A. e L.L., n.c.

per l’annullamento

della nota del 22.6.05 con cui il Dirigente e legale rapp.te del MIUR – USR Campania Napoli ha trasmesso all’Ordinario Diocesano di Salerno l’elenco dei docenti che si trovano in posizione utile per occupare con nomina a t.i. il numero di cattedre fissato per l’a/s 2005/06, dell’elenco in questione, dell’atto del 21.7.05 del 469 con cui l’Ordinario Diocesano di Salerno, in risposta alla suddetta nota, propone per la nomina a t.i. con decorrenza dall’a/s 2005/2006 per l’insegnamento di Religione Cattolica nella scuola primaria igli ivi indicati insegnanti con assegnazione della sede; delle relative proposte di assunzione a t.i. a decorrere dall’a/s 2005/2006 del MIUR CSA di Salerno del 1.8.05 prot. n. 20886 delle suddette insegnati; nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale;

E PER OTTENERE

la condanna dell’Amministrazione scolastica al risarcimento del danno ingiusto patito dagli istanti per effetto dell’illegittimità dell’azione amministrativa;

Visto il ricorso con i relativi allegati ;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei controinteressati specificati in epigrafe;
Vista l’ordinanza collegiale n. 201/2007 e 2558/07 e la documentazione depositata dall’Amministrazione e del ricorrente in esecuzione delle stesse;
Visti i motivi aggiunti proposti dalla ricorrente ;
Viste le memorie difensive depositate dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa ;
Uditi, alla pubblica udienza del 7 aprile 2008, i difensori delle parti presenti, come da verbale, relatore il p. ref. C. Buonauro;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Con atto ritualmente notificato e depositato, la ricorrente ha premesso di aver partecipato al concorso riservato, per esami e titoli, a posti di insegnante di religione cattolica nella scuola dell’infanzia e primaria, bandito con D.D.G. del 2 febbraio 2004, in esecuzione della L. 18 luglio 2003, n. 186, superando le relative prove e risultando quindi inseriti nella graduatoria definitiva generale di merito nonché in quelle distinte per ciascuna diocesi, con i punteggi ivi specificati. Ha esposto di aver presentato in precedenza altri ricorsi innanzi a questo Tribunale, rispettivamente iscritti al n. 2961/2005 R.G., avverso gli atti del concorso e le graduatorie originarie, redatte anteriormente alla rettifica, riapprovazione e ripubblicazione poste in essere con i provvedimenti a loro volta impugnati con il ricorso recante il n. RG. 4724/05.

Con il presente gravame, richiamata la decisione di questo TAR resa sul precedentemente menzionato ricorso, impugna gli atti conseguenti alla riformata graduatoria, assumendone l’illegittimità derivata in relazione alla citata sentenza n. 10351/06 di accoglimento del ricorso avverso la graduatoria ripubblicata..

Si è costituita in resistenza l’Amministrazione scolastica, attraverso il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, che ha difeso la legittimità dell’azione amministrativa in discussione. Si sono costituiti in giudizio anche i soggetti controinteressati, individuati in epigrafe, i quali hanno eccepito l’inammissibiltà del ricorso e comunque richiesto di reiezione della domanda nel merito per la infondatezza delle censure dedotte.

Con ordinanza collegiale n. 21/2007, si disponevano incombenti istruttori a carico dell’Amministrazione, al fine di verificare gli eventuali provvedimenti adottati a seguito della citata sentenza n. 10351/06 recante il parziale annullamento del decreto 9208/p del 6.4.05 di riapprovazione e ripubblicazione della graduatoria definitiva generale di merito degli IRC, cui seguiva la comunicazione (impugnata dall’odierno ricorrente in sede di motivi aggiunti, insistendo nella richiesta di caducazione degli atti impugnati) di aver avviato il procedimento di rettifica del punteggio nei confronti si 15 dicembri.

Disposta con ordinanza collegiale l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i concorrenti controinteressati con autorizzazione alla notifica per pubblici proclami (di cui veniva fornita rituale e tempestiva prova), le parti hanno depositato memorie difensive, insistendo nelle rispettive richieste.

Alla pubblica udienza del 7 aprile 2008, la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione.

D I R I T T O

1. Il ricorso è fondato e va accolto nella misura in cui si assume l’illegittimità derivata degli impugnati atti in relazione alla citata sentenza n. 10351/06 di accoglimento del ricorso avverso la graduatoria ripubblicata..

Con tale decisione, questo Tar ha ritenuto fondate le doglianze con cui si contestava il punteggio, riferito ai titoli, attribuito a quei soggetti in graduatoria, tutti in possesso del diploma di istituto magistrale e del diploma di scienze religiose, rispetto ai quali si sosteneva che – contrariamente all’operato dell’autorità scolastica – il punteggio fino ad un massimo di 4 punti andrebbe rapportato alla votazione conseguita col diploma di istituto magistrale e non con quello di scienze religiose, per il quale andrebbe assegnato solo il punteggio aggiuntivo di 0,50.

Secondo la citata decisione, il cui orientamento va confermato e ribadito in questa sede, la Commissione non fatto corretta applicazione delle disposizioni del bando, con specifico riguardo all’allegato 5, contenente la tabella di valutazione dei titoli. Ivi, alla lettera B), concernente i titoli di qualificazione professionale, per l’accesso all’insegnamento della religione cattolica nella scuola dell’infanzia e nella scuola elementare, si prevedono le seguenti ipotesi: a) diploma di scuola magistrale, fino ad un massimo di punti 4 (in rapporto alla votazione conseguita, secondo il dettagliato schema riportato); b) diploma di istituto magistrale o titolo di studio appositamente riconosciuto equivalente a seguito dell’attuazione di progetti di sperimentazione autorizzati ai sensi dell’art. 278 del D. Lgs. n. 297/94, fino ad un massimo di punti 4; c) altro diploma di scuola secondaria superiore unito a diploma di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana o unito a diploma accademico di Magistero in scienze religiose rilasciato da un istituto di scienze religiose approvato dalla Santa Sede o unito ad altro titolo di livello superiore in una delle discipline ecclesiastiche di cui al D.M. 15.7.87 e successive modificazioni e integrazioni: si calcola solo il punteggio del diploma di scienze religiose rilasciato da un istituto di scienze religiose approvato dalla Santa Sede o dell’altro titolo superiore in una delle discipline ecclesiastiche di cui al citato D.M. 15.7.87, fino ad un massimo di punti 4; d) diploma di scienze religiose o diploma di cultura teologica o attestato di corso equipollente, limitatamente ai casi previsti dalla lettera a) del punto 4.4. del DPR n. 751/85: si valutano solo i titoli che rechino un punteggio, fino ad un massimo di punti 4; e) diploma di istituto magistrale o diploma di laurea in scienze della formazione primaria, in aggiunta ad uno dei precedenti titoli di qualificazione: punti 0,50; f) diploma di scienze religiose rilasciato da un Istituto di Scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana o diploma accademico di magistero in Scienze religiose rilasciato da un istituto di scienze religiose approvato dalla Santa Sede o altro titolo accademico in una delle discipline ecclesiastiche di cui al D.M. 15.7.1987, in aggiunta a uno dei precedenti titoli di qualificazione: punti 0,50.

Le previsioni concorsuali risultano aderenti alle disposizioni normative inserite nell’art. 4 del d.P.R. n.751 del 16 dicembre 1985, richiamato dalla successiva L. n. 186/03, il quale, al punto 4.4, dispone che, nella scuola materna ed elementare, l’insegnamento della religione cattolica possa essere impartito dagli insegnanti del circolo didattico che abbiano frequentato nel corso degli studi secondari l’insegnamento della religione cattolica o, comunque, siano riconosciuti idonei dall’ordinario diocesano oppure, nel caso in cui l’insegnamento della religione cattolica non venga impartito da un insegnante del circolo didattico, esso può essere affidato a sacerdoti e diaconi o, comunque, religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza episcopale italiana, oppure a chi, fornito di studio valido per l’insegnamento nelle scuole materne ed elementari, sia in possesso dei requisiti di cui al primo comma del punto 4.4. (cioè dell’attestazione di idoneità rilasciata dall’ordinario diocesano) od a chi, fornito di altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno un diploma di Istituto in Scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiano. Ne deriva che la lettura combinata di tali disposizioni permette di dimostrare l’infondatezza dell’affermazione degli odierni controinteressati, i quali hanno avuto una votazione migliore nel diploma di scienze religiose, e, quindi, pretendono che a questa votazione debba essere assegnato il punteggio sino a 4 punti, e che invece al diploma magistrale debba essere attribuito il punteggio aggiuntivo di 0,5. Difatti, presupposto indefettibile per l’accesso al concorso in oggetto è il possesso del diploma magistrale, o comunque, di altro titolo che abbia la stessa valenza, laddove il possesso del diploma di scienze religiose permette esclusivamente di dimostrare la conoscenza della religione cattolica, con la conseguenza che non può attribuirsi valore equipollente al diploma magistrale ed a quello di scienze religiose riguardando gli stessi due fattispecie diverse, sia in termini di ”peso concorsuale”, sia in termini di conoscenze presupposte.

Peraltro, deve da ultimo soggiungersi che le conclusioni raggiunte dal Collegio sono, peraltro, conformi all’indirizzo giurisprudenziale che si è formato sulla questione, che va pertanto richiamato integralmente e confermato anche nel caso in trattazione (in termini, Consiglio di Stato, VI Sezione, 10 luglio 2006, n. 4344; 7 luglio 2006, n. 4308; 26 gennaio 2006, n. 223). Ne consegue che anche gli atti odiernamente impugnati, in quanto applicativi della graduatoria generale già annullata in parte qua, risultano affetti dai medesimi vizi in ragione dell’erronea attribuzione del punteggio ad alcuni insegnati.

4. In conclusione, quanto alla domanda impugnatoria, nei sensi di cui sopra, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati, dovendo l’amministrazione procedere, alla luce dei principi già affermati nella sentenza n. 10351/2006 e ribaditi nell’odierna decisione, alla rettifica delle posizione dei candidati e della graduatoria, onde procedere alla nomina in ruolo degli aventi diritto..

5. Va respinta, invece, anche in questa sede la domanda di risarcimento del danno, che è stata genericamente proposta con mera formula di stile, non avendo i ricorrenti dedotto o allegato elementi concreti dai quali desumere l’esistenza del lamentato pregiudizio e la sua quantificazione per effetto dell’attività illegittima dell’Amministrazione (in termini, tra le tante, Consiglio di Stato, VI Sezione, 26 aprile 2000 n.2490). Va, infatti, ribadito che il risarcimento del danno non può considerarsi una conseguenza automatica e costante dell’annullamento di un atto in sede giurisdizionale, ma richiede la positiva verifica di tutti i requisiti dell’illecito. Pertanto, oltre alla lesione della situazione soggettiva tutelata dall’ordinamento, è indispensabile accertare l’esistenza di un nesso causale tra il danno patrimoniale subito e l’illecito nonché l’elemento soggettivo consistente nel dolo o nella colpa dell’Amministrazione (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, IV Sezione, 14 giugno 2001, n.3169). Né a tal fine può supplire la richiesta di CTU, trattandosi di strumento di valutazione che non esonera la parte dalla dimostrazione del pregiudizio subito.

6. Le spese seguono la soccombenza e si pongono a carico dell’amministrazione resistente come da dispositivo che segue. Sussistono invece giusti motivi per compensare equamente gli onorari e le spese di giudizio tra la ricorrente e le parti controinteressate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione Ottava – definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così statuisce:

quanto alla domanda impugnatoria, lo accoglie, entro i limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla gli atti impungati;
respinge la domanda di risarcimento del danno;
Condanna l’amministrazione resistente a rimborsare al ricorrente le spese di giudizio che liquida complessivamente in € 1500,00. Compensa le spese di giudizio tra le altre parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 7 aprile 2008.

Il presidente Evasio Speranza
L’estensore Carlo Buonauro