Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 7 Ottobre 2008

Regolamento 29 settembre 2006

Ordo Synodi Episcoporum, Regolamento del Sinodo dei Vescovi, 29 settembre 2006.

Rescritto d’Udienza

Il Santo Padre Benedetto XVI, accogliendo, in merito al Regolamento del Sinodo dei Vescovi riveduto ed ampliato negli anni 1969 e 1971, il parere della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi circa l’opportunità di aggiornare il medesimo Regolamento, con variazioni conformi alle disposizioni del Codice di Diritto Canonico e del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, le approva e ne ordina la pubblicazione.

Il Romano Pontefice dispone che il presente testo del Regolamento del Sinodo dei Vescovi sia religiosamente osservato da tutti coloro ai quali si riferisce.

Dato dalla Città del Vaticano, 29 settembre 2006.

Tarcisio Card. Bertone
Segretario di Stato

________________________________________

REGOLAMENTO DEL SINODO DEI VESCOVI

Proemio

Nello svolgimento dei lavori del Concilio Vaticano II maturò la persuasione che il Romano Pontefice, nell’adempimento dell’ufficio di supremo Pastore della Chiesa, potesse esercitare in maniera più evidente e più efficace la sua unione con i Vescovi.[1] A questo scopo il Papa Paolo VI, con la Lettera Apostolica Apostolica sollicitudo del 15 settembre 1965, istituì il Sinodo dei Vescovi,[2] determinandone la struttura e il compito istituzionale. A tale nuova istituzione fanno riferimento i Decreti Christus Dominus (n. 5) e Ad gentes (n. 29) del Concilio Vaticano II.

Il Sinodo dei Vescovi, rappresentando, in qualche modo, tutto l’Episcopato cattolico, mostra in maniera peculiare lo spirito di comunione che unisce i Vescovi con il Romano Pontefice e i Vescovi tra di loro.[3] È luogo privilegiato in cui un’assemblea di Vescovi, soggetta direttamente e immediatamente alla potestà del Romano Pontefice,[4] manifestando l’affetto collegiale e la sollecitudine dell’Episcopato per il bene di tutta la Chiesa, esprime, sotto l’azione dello Spirito, il suo sicuro consiglio circa i vari problemi ecclesiali.[5]

Tuttavia, il fatto che “il Sinodo abbia normalmente una funzione solo consultiva non ne diminuisce l’importanza. Nella Chiesa, infatti, il fine di qualsiasi organo collegiale, consultivo o deliberativo che sia, è sempre la ricerca della verità o del bene della Chiesa. Quando poi si tratta della verifica della medesima fede, il consensus Ecclesiae non è dato dal computo dei voti, ma è frutto dell’azione dello Spirito, anima dell’unica Chiesa di Cristo”.[6]

Il Codice di Diritto Canonico, promulgato il 25 gennaio 1983, ha codificato gli elementi principali della struttura del Sinodo dei Vescovi[7] e, come anche il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, promulgato il 18 ottobre 1990, lo ha assegnato tra gli organismi che, nel modo corrispondente al loro ufficio, cooperano col Romano Pontefice nell’esercizio della suprema autorità.[8]

Per meglio ordinare la struttura e l’attività del Sinodo dei Vescovi, nonché la procedura delle diverse assemblee, subito dopo la sua creazione venne promulgato l’Ordo Synodi Episcoporum il giorno 8 dicembre 1966.[9] Detta norma regolamentare è stata successivamente aggiornata in due diverse occasioni per integrare gli elementi provenienti dalla prassi delle celebrazioni sinodali.[10]

Per venir ugualmente incontro alle concrete necessità emerse durante i lavori sinodali, è stato necessario dettare lungo gli anni altre norme complementari, come anche Norme di Procedura nei Circoli Minori e alcune Note Esplicative di determinati articoli.

Con l’esperienza accumulata nelle assemblee del Sinodo dei Vescovi in questi quarant’anni è emersa l’urgenza di eseguire una revisione dell’Ordo Synodi Episcoporum, che accolga anche i dettati giuridici contenuti in altre norme complementari di volta in volta pubblicate.

In allegato al presente documento si trova il testo delle Norme di Procedura nei Circoli minori.

PARTE PRIMA

Autorità Suprema e Partecipanti
al Sinodo dei Vescovi

Capitolo 1

Romano Pontefice

Articolo 1

Potestà del Romano Pontefice

§1. Il Sinodo dei Vescovi è direttamente sottoposto all’autorità del Romano Pontefice, al quale spetta propriamente:

1º convocare il Sinodo dei Vescovi ogni volta che lo ritenga opportuno e designare il luogo in cui tenere le assemblee;

2º stabilire in tempo opportuno, prima della celebrazione del Sinodo, le questioni da trattare;

3º ratificare l’elezione dei membri, che devono essere eletti a norma dell’art. 6, §1, §2, ed anche nominare gli altri membri;

4° disporre che la materia degli argomenti da trattare sia fatta conoscere a coloro che debbono intervenire nella discussione;

5º definire l’ordine dei lavori;

6º presiedere il Sinodo personalmente o attraverso altri;

7º decidere sui voti espressi;

8° ratificare le decisioni quando, in casi determinati, abbia concesso al Sinodo potestà deliberativa.

9º concludere, trasferire, sospendere e sciogliere il Sinodo;

§2. In caso di sede vacante o impedita dopo la convocazione dell’assemblea sinodale o durante la sua celebrazione, il Sinodo viene immediatamente sospeso, finché il nuovo Pontefice non stabilisca di continuarlo o convochi una nuova assemblea.

Capitolo II

Presidente Delegato

Articolo 2

Nomina del Presidente Delegato

§1. Il Presidente Delegato presiede l’assemblea in nome e per autorità del Romano Pontefice.

§2. Il Presidente Delegato è nominato dal Romano Pontefice e il suo incarico cessa con lo scioglimento dell’assemblea per la quale è stato nominato.

§3. Se il Romano Pontefice ha incaricato più di uno a presiedere l’assemblea, essi svolgeranno l’incarico succedendosi tra loro secondo l’ordine stabilito dallo stesso Romano Pontefice.

Articolo 3

Funzioni del Presidente Delegato

Al Presidente Delegato compete:

1º guidare i lavori del Sinodo secondo le facoltà attribuitegli nella lettera di delega, secondo l’ordine dei lavori stabilito, nonché secondo le norme procedurali fissate nel presente Regolamento;

2º attribuire ad alcuni Membri, quando se ne ravvisi l’opportunità, compiti particolari affinché l’assemblea possa applicarsi ai suoi lavori in modo migliore;

3º firmare gli atti dell’assemblea. Se ci sono più Presidenti Delegati, tutti firmano gli atti conclusivi dell’assemblea.

Capitolo III

Assemblee del Sinodo

Articolo 4

Tipologia delle assemblee sinodali

Il Sinodo dei Vescovi si riunisce:

1° in assemblea generale ordinaria, se la materia da trattare, per sua natura o per importanza, quanto al bene della Chiesa universale, sembra richiedere la dottrina, la prudenza e il parere dell’intero Episcopato cattolico;

2° in assemblea generale straordinaria, se la materia da trattare, pur riguardando il bene della Chiesa universale, esige una rapida definizione;

3° in assemblea speciale, se la materia di grande importanza riguarda il bene della Chiesa, riferito ad una o più regioni particolari.

Capitolo IV

Partecipanti al Sinodo

Articolo 5

Membri

§1. All’Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo partecipano:

1º a) i Patriarchi, gli Arcivescovi Maggiori, i Metropoliti delle Chiese Metropolitane sui iuris delle Chiese Orientali Cattoliche o il Vescovo, competente nella materia di studio del Sinodo, designato dal Patriarca, dall’Arcivescovo Maggiore o dal Metropolita delle Chiese Metropolitane sui iuris, con il consenso del Sinodo dei Vescovi ovvero del Consiglio dei Gerarchi della Chiesa alla quale presiedono;

b) i Vescovi eletti dai Sinodi dei Vescovi e dai Consigli dei Gerarchi delle Chiese Orientali Cattoliche, a norma dell’art. 6, §1, 5°;

c) i Vescovi eletti dalle singole Conferenze Episcopali nazionali secondo l’art. 6, §1, 3º;

d) i Vescovi eletti dalle Conferenze Episcopali di più nazioni, costituite cioè per quelle Nazioni che non hanno una Conferenza propria, a norma dell’art. 6, §1, 4º;

e) dieci Religiosi in rappresentanza degli Istituti Religiosi Clericali, eletti dall’Unione dei Superiori Generali, ai sensi dell’art. 6, §2;

2º i Capi dei Dicasteri della Curia Romana.

§2. All’assemblea Generale Straordinaria partecipano:

1º a) i Patriarchi, gli Arcivescovi Maggiori, i Metropoliti delle Chiese Metropolitane sui iuris delle Chiese Orientali Cattoliche o, in caso di loro impedimento, il Vescovo designato a norma dell’art. 5, §1, 1°a;

b) i Presidenti delle singole Conferenze Episcopali nazionali o, in caso di loro impedimento, il primo dei Vice Presidenti;

c) i Presidenti delle Conferenze Episcopali di più nazioni, costituite per quelle nazioni che non hanno una Conferenza propria o, in caso di loro impedimento, il primo dei Vice Presidenti;

d) tre religiosi in rappresentanza degli Istituti Religiosi Clericali, eletti dall’Unione dei Superiori Generali;

2º i Capi dei Dicasteri della Curia Romana.

§3. All’Assemblea Speciale partecipano:

1º i Patriarchi, gli Arcivescovi Maggiori, i Metropoliti delle Chiese Metropolitane sui iuris delle Chiese Orientali Cattoliche o il Vescovo, competente nella materia di studio del Sinodo, designato dal Patriarca, dall’Arcivescovo Maggiore o dal Metropolita delle Chiese Metropolitane sui iuris, con il consenso del Sinodo dei Vescovi ovvero del Consiglio dei Gerarchi della Chiesa alla quale presiedono; i Vescovi orientali eletti a norma dell’art. 5, §1, 1°b, come pure i rappresentanti sia delle Conferenze Episcopali di una o più nazioni, sia degli Istituti Religiosi Clericali, come stabilito in questo stesso articolo, §1, nell’articolo 6, §1, 4° e, riguardo al numero dei Religiosi, nell’articolo 6, §2, 4°, purché tutti appartengano alle regioni per le quali il Sinodo dei Vescovi è stato convocato.

2º All’assemblea Speciale partecipano anche i Capi dei Dicasteri della Curia Romana che abbiano relazione con la materia da trattare.

§4. Alle singole assemblee partecipano anche i Membri, Vescovi o Religiosi in rappresentanza degli Istituti Religiosi Clericali o anche ecclesiastici esperti, nominati dal Romano Pontefice, fino al 15% del numero totale dei Membri.

Articolo 6

Elezione dei Membri

§1.

1º Sono deputati dalle Conferenze Episcopali di una o più nazioni i vescovi eletti con suffragio segreto dalla propria Conferenza riunita in seduta plenaria.

2º Tali elezioni sono fatte a norma del C.I.C., can. 119, 1°. Qualora siano da eleggere più Membri, si svolga un proprio scrutinio per ogni singola elezione, così che non venga eletto il secondo Membro prima dell’elezione del primo.

3º I Vescovi vengono eletti nel modo seguente:

a) per una Conferenza Episcopale nazionale che abbia non più di 25 membri un rappresentante;

b) se ha da 26 a 50 membri, due rappresentanti;

c ) se ha da 51 a 100 membri, tre rappresentanti;

d) se ha più di 100 membri, quattro rappresentanti.

4º Le Conferenze Episcopali di più nazioni eleggono i loro rappresentanti secondo le medesime norme.

5° Dalle Chiese Orientali Cattoliche, oltre quanto stabilito nell’art. 5, §1, 1°a, potrà essere eletto un rappresentante, a norma del C.C.E.O., can. 956, § 1, per un Sinodo dei Vescovi o Consiglio di Gerarchi che abbia da 26 a 50 membri, due rappresentanti per un Sinodo o Consiglio di Gerarchi che abbia un numero di membri da 51 a 100.

6º Nell’eleggere i Vescovi si dovrà attentamente considerare non solo la loro scienza e prudenza in genere, ma anche la loro conoscenza, teorica e pratica, della materia che sarà trattata in Sinodo.

7º I Capi delle Chiese Orientali Cattoliche, di cui all’art. 5, §1, 1a, e i Presidenti delle Conferenze Episcopali comunicheranno i nomi degli eletti al Segretario Generale, attraverso il Rappresentante Pontificio della rispettiva nazione, almeno cinque mesi prima dell’apertura dell’assemblea.

§2.

1º L’elezione dei Religiosi, di cui all’articolo 5 di questo Regolamento, si svolge, con i dovuti adattamenti, a norma del §1, 2° di questo articolo.

2º Nell’eleggere i Religiosi si dovrà tener conto non soltanto della loro scienza e prudenza in genere, ma anche della conoscenza, teorica e pratica, della materia che sarà trattata in Sinodo.

3º Il Presidente dell’Unione dei Superiori Generali comunicherà i nomi degli eletti al Segretario Generale almeno cinque mesi prima dell’apertura dell’assemblea.

4º Per l’Assemblea Speciale del Sinodo verranno eletti dall’Unione dei Superiori Generali, in rappresentanza degli Istituti Religiosi Clericali, non più di due Membri, esperti che conoscano sia la materia di discussione, sia i territori, per i quali è stato convocato il Sinodo, anche se essi non sono originari del luogo.

§3. I nomi dei Vescovi e dei religiosi eletti non divengano di pubblico dominio, finché la loro elezione non sia stata ratificata dal Romano Pontefice.

§4. I Sinodi dei Vescovi e i Consigli dei Gerarchi delle Chiese Orientali Cattoliche, le Conferenze Episcopali e l’Unione dei Superiori Generali, di cui al §1 e al §2, eleggano uno o un altro come Sostituto dei Membri, che, con l’approvazione del Romano Pontefice, potrà prendere parte al Sinodo, solo se qualcuno dei Membri eletti non potrà essere presente.

§5. All’inizio di ogni assemblea sinodale, i Membri eletti presenteranno al Romano Pontefice, attraverso il Segretario Generale, il documento autentico della loro deputazione, sottoscritto dal Capo della rispettiva Chiesa Orientale Cattolica, oppure dal Presidente o dal Segretario della Conferenza Episcopale o, se si tratta di Religiosi, dal Presidente o dal Segretario dell’Unione dei Superiori Generali.

Articolo 7

Altri Partecipanti

Possono essere invitate al Sinodo, senza diritto di voto, altre persone a titolo di:

1º Esperti (Adiutores Secretarii Specialis), designati ai sensi dell’art. 14, §4, che collaborano con il Segretario Speciale in vista della Relazione Conclusiva e dell’Elenco delle Proposizioni o di altri eventuali documenti;

2º Uditori (Auditores), che assistono ai lavori sinodali;

3º Delegati Fraterni (Delegati Fraterni), che rappresentano chiese e comunità ecclesiali, che non sono in piena comunione con la Chiesa Cattolica.

Capitolo V

Commissioni di Studio

Articolo 8

Costituzione delle Commissioni di Studio

§1.

1º Se la materia, di cui si tratta nel Sinodo, necessita di un ulteriore approfondimento, spetta al Presidente Delegato, col consenso del Romano Pontefice, costituire particolari Commissioni di Studio tra i Membri.

2° Spetta pertanto a ciascuna Commissione il solo compito di stendere eventualmente una redazione migliore del testo o dare la soluzione quando si ponesse una difficoltà.

§2. Se il Romano Pontefice non ha stabilito diversamente, le singole Commissioni sono formate da dodici membri, esperti nella materia, dei quali otto vengono eletti dall’assemblea e quattro sono nominati dal Romano Pontefice.

§3. Con l’assenso del Romano Pontefice, sarà anche costituita, ai sensi del precedente §2, una Commissione per la redazione di un eventuale Messaggio o di altro Documento che sarà pubblicato, ottenuta l’approvazione dei Padri Sinodali.

Articolo 9

Elezione dei Membri delle Commissioni di Studio

1º L’elezione dei Membri delle Commissioni di Studio si svolge a norma del C.I.C., can. 119, 1°.

2º Tra gli eletti o i nominati il Romano Pontefice elegge il Presidente e il Vice Presidente.

3º Membro di ogni Commissione può essere eletto qualunque Padre, eccettuati il Presidente Delegato, il Segretario Generale e il Relatore Generale.

4º Il Segretario della Commissione sarà uno dei suoi Membri eletto da loro stessi.

5º Prenderà parte alle Commissioni di Studio il Segretario Speciale, che sarà d’aiuto nella discussione dell’argomento per il quale è stata formata la Commissione.

Capitolo VI

Commissione per le Controversie

Articolo 10

Costituzione e compiti della Commissione per le Controversie

All’inizio di ogni assemblea è costituita dal Romano Pontefice una Commissione di tre Membri con il compito di esaminare adeguatamente le controversie presentate e di sottoporle al Romano Pontefice stesso.

Capitolo VII

Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi

Articolo 11

Istituzione della Segreteria Generale del Sinodo

§1. La Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi è un’istituzione permanente a servizio del Sinodo, posta come collegamento tra le diverse assemblee del medesimo.

§2. Fanno parte della Segreteria del Sinodo, secondo i propri compiti, il Segretario Generale e il Consiglio della Segreteria.

Articolo 12

Nomina, compiti e collaboratori del Segretario Generale

§1. Il Segretario Generale è nominato dal Romano Pontefice ed esercita la sua funzione secondo le disposizioni dello stesso Romano Pontefice.

§2. È compito del Segretario Generale eseguire gli ordini e gli incarichi del Romano Pontefice e a Lui comunicare tutto ciò che concerne il Sinodo.

§3. Il Segretario Generale è Membro delle assemblee sinodali. All’inizio dei lavori dell’assemblea espone una Relazione circa la preparazione del Sinodo. Dirige la Segreteria Generale e ne sottoscrive gli atti.

§4. È parimenti compito del Segretario Generale preparare e promuovere i lavori del Consiglio della Segreteria, oltre a dirigere le sedute del medesimo Consiglio.

§5. Al Segretario Generale spetta inoltre:

1º inviare su mandato del Romano Pontefice le lettere di convocazione e gli ordini del giorno di ogni singola assemblea del Sinodo, nonché documenti, istruzioni e notizie riguardanti la stessa assemblea;

2º comunicare a tutti gli interessati i nomi dei Membri o Padri Sinodali designati liberamente dal Romano Pontefice, a norma del nº X della Lettera Apostolica Apostolica sollicitudo del 15 settembre 1965; comunicare inoltre la nomina, fatta dal Romano Pontefice, del Presidente Delegato, del Relatore Generale e del Segretario Speciale di ogni assemblea;

3º riferire al Romano Pontefice circa lo svolgimento dei lavori del Consiglio della Segreteria Generale;

4º preparare lo svolgimento di ogni assemblea, sottoponendo al Romano Pontefice gli argomenti da trattare e l’elenco dei Membri per la necessaria ratifica;

5° curare che, nel corso dei lavori sinodali, i singoli incarichi siano affidati a Membri diversi, evitando il cumulo di funzioni;

6º trasmettere il verbale di ogni assemblea ai Padri Sinodali: Patriarchi, Arcivescovi Maggiori e Metropoliti delle Chiese Metropolitane sui iuris, Presidenti delle Conferenze Episcopali, Capi dei Dicasteri della Curia Romana, Presidente dell’Unione dei Superiori Generali;

7º eseguire ciò che il Sinodo dei Vescovi gli avrà affidato;

8º raccogliere, ordinare e conservare gli atti e i documenti.

§6. I collaboratori del Segretario Generale vengono nominati, con l’approvazione del Romano Pontefice, dal Segretario Generale e da lui dipendono.

§7. Gli stessi Collaboratori vengono scelti fra ecclesiastici idonei, preparati, dotati di scienza e prudenza.

§8. Se occorre, possono venire scelti dal Segretario Generale, con l’approvazione del Romano Pontefice, degli esperti tecnici.

Articolo 13

Costituzione, compiti e riunioni del Consiglio della Segreteria Generale

§1. Il Consiglio Ordinario della Segreteria Generale viene costituito alla fine di ogni Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo.

§2. Esso è formato da quindici Membri, dei quali dodici sono eletti dallo stesso Sinodo, tenuto conto della rappresentanza dei Vescovi sparsi in tutto il mondo, e tre sono designati dal Romano Pontefice.

§3. L’elezione dei Membri avviene per scrutinio segreto ed ha efficacia giuridica quando, tolti i voti nulli, risulterà a favore la maggioranza assoluta dei votanti, oppure, dopo il primo scrutinio inefficace, al secondo scrutinio la maggioranza relativa. Se i voti fossero in parità si procederà a norma del C.I.C., can. 119, 1°.

§4. I Vescovi eletti al Consiglio della Segreteria Generale conservano il proprio ufficio fino a quando inizia la nuova Assemblea Generale Ordinaria.

§5. Spetta al Consiglio della Segreteria Generale collaborare con il Segretario Generale:

1º nell’esaminare tutte le proposte dei Sinodi dei Vescovi e dei Consigli dei Gerarchi delle Chiese Orientali Cattoliche, delle Conferenze Episcopali, dei Dicasteri della Curia Romana e dell’Unione dei Superiori Generali a riguardo delle questioni da trattare al Sinodo, tenuto conto dell’art. 1, §1, 2º;

2º nel preparare i lavori da svolgere nella prossima assemblea del Sinodo;

3º nel dare consigli per l’esecuzione di quanto proposto dal Sinodo e approvato dal Romano Pontefice;

4º infine nelle altre questioni che il Romano Pontefice gli avrà assegnato.

§6. I Membri del Consiglio della Segreteria Generale sono convocati dal Segretario Generale due volte l’anno ed inoltre tutte le volte che, a giudizio del Romano Pontefice, sembrerà opportuno.

§7. Analogamente all’Assemblea Generale Ordinaria, alla fine dell’Assemblea Speciale viene costituito un Consiglio Speciale della Segreteria Generale per un periodo di cinque anni, al cui termine il Romano Pontefice delibera circa la proroga del Consiglio stesso e la conferma o la sostituzione dei suoi Membri.

Capitolo VIII

Relatore Generale e Segretario Speciale

Articolo 14

Nomina del Relatore Generale e del Segretario Speciale

§1. Il Relatore Generale è nominato dal Romano Pontefice per ogni singola assemblea.

§2. Il Segretario Speciale è nominato dal Romano Pontefice per ogni singola assemblea in cui sia trattato un argomento del quale egli sia esperto.

§3. Se gli argomenti sono diversi, per ognuno di essi è nominato un Segretario Speciale.

§4. Se il caso lo richiede, sono nominati dal Romano Pontefice degli Esperti in aiuto al Segretario Speciale, di cui all’art. 7, 1°.

§5. Terminata l’assemblea, cessano le funzioni del Relatore Generale e del Segretario Speciale.

Articolo 15

Compiti del Relatore Generale e del Segretario Speciale

§1. Il Relatore Generale ha il compito di:

1° preparare la Relazione Introduttiva e la Relazione Conclusiva, di cui agli artt. 31 e 32;

2° presiedere alla preparazione del testo delle Proposizioni o di altri documenti da presentare alla votazione dei Padri, redatti a cura del Segretario Speciale, e presentarli in sessione plenaria.

§2. Il Segretario Speciale svolge i seguenti compiti:

1° assistere il Relatore Generale in tutte le sue funzioni.

2° coordinare, sotto la direzione del medesimo, il lavoro degli Esperti e curare la redazione delle Proposizioni o di altri documenti da presentare alla votazione dei Padri.

§3. Il Segretario Speciale è a disposizione del Presidente Delegato, del Relatore Generale e del Segretario Generale per approntare documenti e relazioni; per offrire spiegazioni e notizie a tutti coloro che le richiedessero; infine per stendere gli atti.

§4. Nella discussione dell’argomento ciascun Padre ha facoltà, col consenso del Presidente Delegato e nell’ordine da lui stabilito, di chiedere spiegazioni e notizie sia al Relatore Generale sia soprattutto al Segretario Speciale.

Capitolo IX

Informazioni sul Sinodo

Articolo 16

Commissione per le informazioni sul Sinodo

§1. Per dare notizie sulle riunioni e sui lavori del Sinodo viene costituita un’apposita Commissione composta dei seguenti membri: il Presidente e il Vice Presidente, nominati dal Romano Pontefice, il Segretario Generale del Sinodo, il Segretario Speciale del Sinodo, il Presidente del Pontificio Consiglio per le Comunicazioni Sociali, il Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, nonché cinque Padri Sinodali designati dal Presidente Delegato, secondo una lista di candidati proposti dal Presidente della Commissione.

§2. Il Segretario della Commissione sarà il Direttore della Sala Stampa della Santa Sede.

§3. Spetta alla Commissione, con l’approvazione del Presidente Delegato, stabilire criteri e modi della diffusione delle notizie.

§4. Parimenti, sui singoli argomenti saranno svolte delle conferenze stampa ad opera di Padri Sinodali designati dal Presidente della Commissione, con l’approvazione del Presidente Delegato.

PARTE SECONDA

Norme Generali

Capitolo I

Convocazione del Sinodo dei Vescovi

Articolo 17

Procedura di convocazione del Sinodo

§1. Il Sinodo dei Vescovi è convocato dal Romano Pontefice nei tempi e nei modi opportuni.

§2. È compito del Presidente Delegato indicare il giorno e l’ora della congregazione successiva nonché la materia da trattare secondo l’ordine prestabilito.

§3. La convocazione di singoli Membri avrà luogo soltanto se il Presidente Delegato la giudicherà necessaria.

Capitolo II

Vesti d’Uso

Articolo 18

Vesti d’uso in assemblea

Nelle riunioni dell’assemblea i Membri, ai quali compete, useranno l’abito piano; gli altri la veste propria.

Capitolo III

Precedenza

Articolo 19

Ordine di precedenza

§1. Per la precedenza si osservino le prescrizioni canoniche e consuetudinarie.

§2. Se qualcuno dei Membri si siede, parla e agisce fuori posto, non acquisisce alcun diritto e non porta pregiudizio ad alcuno.

Capitolo IV

Osservanza del segreto

Articolo 20

Obbligo di osservare il segreto

Salvo il prescritto dell’articolo 16, tutti coloro che partecipano al Sinodo sono legati al segreto che concerne sia gli atti preparatori sia i lavori dell’assemblea, soprattutto per quanto riguarda i pareri ed il voto dei singoli, come pure le deliberazioni e le conclusioni dell’assemblea.

Capitolo V

Uso della Lingua nel Sinodo

Articolo 21

Lingua da usare nell’assemblea e negli atti

Nell’Assemblea Generale del Sinodo e nella stesura degli atti si usa la lingua latina. Il Presidente Delegato può autorizzare l’uso di altre lingue.

Capitolo VI

Raccolta e Distribuzione degli Atti e dei Documenti

Articolo 22

Modo di raccogliere e distribuire gli atti e i documenti

§1. Tutti gli atti e i documenti vengono raccolti e distribuiti ad opera del Segretario Generale.

§2. Gli argomenti, di cui si deve trattare nell’assemblea del Sinodo, sono comunicati prima dell’inizio dell’assemblea, affinché si abbia tempo di convocare gli organismi interessati per averne pareri.

Capitolo VII

Parere degli Organismi Interessati

Articolo 23

Modo di raccogliere l’opinione

§1. È necessario che gli argomenti da discutere, decisi dal Romano Pontefice nella convocazione dell’assemblea del Sinodo, siano precedentemente e attentamente studiati dai Sinodi dei Vescovi e dai Consigli dei Gerarchi delle Chiese Orientali Cattoliche, da ciascuna Conferenza Episcopale, dai Dicasteri della Curia Romana e dall’Unione dei Superiori Generali.

§2. Circa l’elaborazione di questi argomenti ogni Episcopato esprime la sua opinione comune, secondo i modi ritenuti più opportuni.

§3. Questo parere viene espresso nell’assemblea del Sinodo da parte dei singoli Membri designati per il Sinodo.

§4. Il consenso dei Padri, a conclusione del dibattito sinodale, si esprime in Proposizioni oppure in altri documenti, sottoposti a votazione e poi offerti al Romano Pontefice come conclusioni del Sinodo.

Capitolo VIII

Votazioni

Articolo 24

Espressione del voto

Dopo che i Membri hanno espresso il parere di cui all’articolo 23, §3, se il Romano Pontefice lo avrà stabilito, si procederà alla votazione.

Articolo 25

Formula e tipo di votazione

§1. Nel Sinodo i voti vengono espressi con la formula: placet, non placet, placet iuxta modum, se si tratta dell’approvazione di uno schema nel suo insieme o diviso per parti; vengono espressi secondo la formula: placet, non placet, per approvare emendamenti o modi e nelle altre votazioni.

§2. Chi avrà votato con la formula: placet iuxta modum è tenuto a presentare il modo per iscritto, in maniera chiara e concisa.

§3. I voti vengono espressi su apposite schede, a meno che il Presidente Delegato non decida altrimenti, per esempio alzandosi o alzando la mano.

Articolo 26

Maggioranza dei voti

§1. Allo scopo di raggiungere la maggioranza dei voti, se si tratta di un’approvazione, si esigono i due terzi dei voti dei Membri; se invece si tratta di un rigetto, si richiede la maggioranza assoluta degli stessi Membri.

§2. Ciò che è prescritto al §1 vale sia nel caso di un parere da offrire al Romano Pontefice sia per le deliberazioni, dopo aver ottenuto il beneplacito dello stesso Romano Pontefice.

§3. Ogni volta che si pone una questione di procedura, la soluzione viene presa a maggioranza assoluta dei Membri votanti.

Capitolo IX

Membri Assenti

Articolo 27

Obbligo di notificare l’assenza

Chi non può intervenire alle riunioni deve notificare il motivo della sua assenza al Presidente Delegato attraverso il Segretario Generale.

Capitolo X

Residenza

Articolo 28

Dispensa dall’obbligo di residenza

Tutti coloro che sono tenuti ad intervenire al Sinodo o che a qualsiasi titolo legittimamente vi prestano la loro opera, per tutta la durata dell’assemblea e finché ad essa sono presenti o servono, vengono esentati dall’obbligo di residenza e percepiscono le rendite del loro abituale ufficio.

PARTE TERZA

Procedura

Capitolo I

Riti Sacri

Articolo 29

Inaugurazione e chiusura dell’assemblea

§1. L’assemblea del Sinodo si apre con la celebrazione dell’Eucaristia e con il canto del Veni, Creator Spiritus.

§2. La medesima assemblea si chiude con la celebrazione della Santa Messa e il canto del Te Deum.

Capitolo II

Immissione nell’Ufficio del Presidente Delegato

Articolo 30

Procedura di immissione nell’ufficio

All’inizio del Sinodo riunito in assemblea, il Segretario Generale, se sarà il caso, darà lettura del documento pontificio, con il quale si nomina il Presidente Delegato, che assume immediatamente il suo ufficio.

Capitolo III

Relazioni del Relatore Generale

Articolo 31

Relazione Introduttiva (Relatio ante Disceptationem)

§1. La Relazione, con la quale viene esposta e sviluppata la materia da trattarsi nel Sinodo, precisati i punti sui quali verterà la discussione, è preparata dal Relatore Generale, al quale il Romano Pontefice ha affidato questo ufficio, in occasione della convocazione di ogni singola assemblea.

§2. Il Relatore Generale deve essere coadiuvato dal Segretario Speciale.

§3. Il testo della Relazione Introduttiva, da presentare in Sinodo, dovrà pervenire almeno trenta giorni prima dell’inizio dell’assemblea al Segretario Generale, che ne prepara gli esemplari per i Membri.

Articolo 32

Relazione Conclusiva (Relatio post Disceptationem)

Dopo gli interventi dei Padri Sinodali il Relatore Generale, con riferimento agli argomenti dibattuti in Aula, presenta una sintesi del dibattito chiamata Relazione Conclusiva, delineando i punti su cui dovrà eventualmente continuare la discussione nei Circoli Minori o in altro modo.

Capitolo IV

Procedura delle Assemblee del Sinodo

Articolo 33

Presentazione degli argomenti

Il Presidente Delegato annunzia l’argomento da discutere e chiama il Relatore Generale, che espone per sommi capi la Relazione già preparata e distribuita ai Padri e la spiega con l’aiuto, se necessario, del Segretario Speciale.

Articolo 34

Discussione degli argomenti

§1.

1º Il Presidente Delegato, secondo la lista preparata dal Segretario Generale, invita a parlare i Membri che il giorno prima hanno dato a questo fine il loro nome.

2º I Padri, che hanno chiesto la parola, si succedono secondo l’ordine di richiesta d’intervento.

3º I rappresentanti dei Sinodi dei Vescovi e dei Consigli dei Gerarchi delle Chiese Orientali Cattoliche e delle Conferenze Episcopali parlino a loro nome, secondo le facoltà ricevute.

4º A riguardo di una medesima questione sia uno solo il Padre che parla a nome degli Organismi interessati.

§2.

1º Qualora siano in molti ad aver chiesto la parola, i Padri sono pregati di non ripetere quanto altri hanno già esposto, ma facciano un breve cenno a quello che è stato già detto.

2º Nello stesso caso compete al Presidente Delegato, o personalmente o tramite un Padre da lui incaricato ai sensi dell’articolo 3, 2°, convocare in separate riunioni i Padri oratori per concordare, salva la libertà di tutti, di far parlare alcuni a nome di tutti, secondo la diversità dei pareri.

§3.

1º I Padri, che hanno presentato richiesta di intervento, anche se non parlano, consegneranno per iscritto alla Segreteria Generale le loro osservazioni, che tuttavia saranno esaminate e prese in considerazione allo stesso modo degli interventi pronunciati in Aula.

2º Coloro invece che parlano mantengano i loro interventi entro il tempo stabilito dal Presidente Delegato.

§4. Previo assenso del Romano Pontefice, si può svolgere, in determinati tempi, una discussione libera tra i Padri, secondo i modi stabiliti dal Segretario Generale d’intesa col Presidente Delegato.

§5. Compete al Presidente Delegato proporre all’assemblea dei Padri Sinodali riuniti in Aula che si ponga termine alla discussione. Nel qual caso si prenda la decisione a maggioranza di voti.

Articolo 35

Circoli Minori

Terminati gli interventi dei Padri Sinodali, il Presidente Delegato, se lo giudicherà opportuno, può promuovere la discussione dell’argomento in Circoli Minori, che avverrà secondo le Norme di Procedura allegate al presente Regolamento. In questi Circoli, distinti per lingua, i Padri Sinodali eleggano un Moderatore e un Relatore e, terminata la discussione dell’argomento, incarichino il Relatore di parlare a nome degli altri nella congregazione generale.

Articolo 36

Risposte

§1. Se un Padre, dopo aver ascoltato le opinioni degli altri, intende rispondere o fare obiezioni, può chiederne facoltà al Presidente Delegato.

§2. Compete al Presidente Delegato concedere la facoltà di rispondere e stabilire il giorno in cui la risposta avrà luogo.

§3. Nel giorno stabilito, il Presidente Delegato, secondo la lista redatta dal Segretario Generale, chiama i Padri che hanno chiesto di rispondere.

§4. Se il Presidente Delegato non ha definito la durata delle risposte, gli oratori limitino le loro risposte ad un brevissimo intervento.

§5. Gli oratori possono rispondere a nome di più Membri; se ciò faranno, devono indicarne i nomi.

§6. Le risposte devono essere poi trasmesse per iscritto al Segretario Generale.

Articolo 37

Attività delle Commissioni di Studio

§1. Se dopo la discussione sembra necessario approfondire ulteriormente l’argomento, il Presidente Delegato, con il consenso del Romano Pontefice e nei modi da lui stabiliti secondo l’art. 8, può costituire una speciale Commissione addetta a questo compito.

§2. Nel frattempo si procede all’esame dell’argomento successivo.

§3.

1º Quando la Commissione di studio avrà presentato le sue conclusioni, queste saranno illustrate ai Membri da un Relatore designato attraverso la Commissione.

2º A richiesta dei Padri, il Presidente Delegato può concedere una brevissima discussione circa queste conclusioni; tale discussione si svolge secondo l’art. 34.

Articolo 38

Espressione del voto

§1. Conclusa la discussione, i singoli Padri esprimono il loro parere ai sensi dell’opinione, di cui all’art. 23, §2, con voto scritto, da trasmettersi poi al Segretario Generale.

§2. Se per volontà del Romano Pontefice si debba procedere ad una votazione, questa si svolge a norma degli articoli 24-26.

Articolo 39

Esame e votazione delle Proposizioni e dei documenti

§1. Dopo l’introduzione dei modi, il Relatore Generale, il Segretario Speciale e il Segretario Generale curano la redazione e la stampa delle Proposizioni o di eventuali altri Documenti.

§2. Nel tempo stabilito, i Padri, ascoltata la lettura dei testi di cui al precedente paragrafo, procedono alla loro votazione.

§3. La votazione si fa con la formula: placet, non placet.

§4. Le Proposizioni o gli altri documenti, così votati, sono consegnati al Romano Pontefice, a norma dell’art. 23, §4.

Capitolo V

Relazione sui Lavori

Articolo 40

Stesura della Relazione

Al termine dei lavori dell’assemblea, a cura del Segretario Generale si redige una Relazione, nella quale vengono descritti i lavori svolti sull’argomento o sugli argomenti esaminati e si presentano le conclusioni raggiunte dai Padri.

Articolo 41

Presentazione della Relazione al Romano Pontefice

La Relazione, di cui all’art. 40, è presentata dal Segretario Generale al Romano Pontefice.

Allegato

Norme di Procedura nei Circoli Minori

Capitolo I

Natura, finalità e composizione dei Circoli Minori

Articolo 1

Nello svolgimento del dibattito sinodale, il Presidente Delegato promuove nei Circoli Minori, istituiti per lingue (cfr. Regolamento del Sinodo dei Vescovi, art. 35), l’ulteriore discussione delle questioni indicate nella Relazione Conclusiva. I singoli Padri Sinodali parteciperanno al Circolo, che verrà loro assegnato, tenendo conto delle lingue scelte da loro stessi. Tutti e singoli i Circoli tratteranno gli stessi argomenti.

Articolo 2

Lo scopo di questi Circoli Minori consiste nell’offrire ai Padri l’opportunità di esprimere le proprie opinioni, di confrontarle, perché alla fine appaia e si dichiari sinteticamente su quali opinioni ci sia consenso e su quali dissenso. Questo confronto deve portare di per sé ad opinioni più concordi possibile o anche, si spera, ad un consenso generale, tuttavia si dovrà sempre tener conto di ogni opinione opposta o diversa.

Articolo 3

I Padri Sinodali si distribuiranno nei Circoli secondo le seguenti lingue: latina, francese, inglese, italiana, spagnola con la portoghese, tedesca. Se i Padri saranno in molti a scegliere una stessa lingua, essi saranno ripartiti in due o più Circoli della medesima lingua. Tale ripartizione si farà abitualmente per ordine alfabetico, come risulta nell’indice nominale dei Padri.

Capitolo II

Ordinamento dei Circoli Minori e discussione sul tema

Articolo 4

§1. Moderatore di ciascun Circolo sarà uno dei Padri Sinodali che ne fanno parte. Viene eletto all’inizio della prima sessione dai Membri del medesimo Circolo, con voto segreto (cfr. C.I.C., can. 172; C.C.E.O., can. 954) su scheda, a maggioranza relativa.

§2. Spetta al Moderatore di ogni Circolo:

– enunciare palesemente gli argomenti proposti;
– guidare la discussione;
– curare che la discussione non esca dal tema o dagli argomenti stabiliti;
– promuovere la partecipazione attiva dei Membri;
– decidere quale argomento, qualora si dia questa o quella necessità per mancanza di tempo, debba essere trattato prima di altri e stabilire i tempi concessi agli interventi.

Articolo 5

§1. Relatore di ciascun Circolo sarà uno dei Padri Sinodali che ne fanno parte. Viene eletto dai Membri dello stesso Circolo, con voto segreto (cfr. C.I.C., can. 172; C.C.E.O., can. 954) su scheda, a maggioranza relativa. L’elezione avviene all’inizio della prima sessione.

§2. Spetta al Relatore di ogni Circolo:

– alla fine delle singole sessioni fare la sintesi delle opinioni espresse, di quelle concordi come di quelle discordi;

– al termine della discussione sul tema preparare una Relazione, con l’approvazione dei Membri del Circolo, che contenga tutte le suddette opinioni, sia quelle concordi che quelle discordi;

– leggere in Assemblea la Relazione.

Articolo 6

§ 1. Segretario di ciascun Circolo sarà un Assistente della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi.

§ 2. Spetta al Segretario di ogni Circolo:

– assistere il Moderatore;

– assistere il Relatore nel preparare la Relazione e tutti i Membri del Circolo per ogni intervento tecnico, a loro eventuale richiesta;

– adempiere alle eventuali richieste da parte dei Membri del Circolo;

– redigere il verbale delle sessioni del Circolo da consegnare alla Segreteria Generale.

Capitolo III

Lettura in Congregazione Generale delle Relazioni dei Circoli

Articolo 7

Al momento stabilito dal Presidente Delegato, i Relatori, a nome dei Membri di ciascun Circolo, leggeranno in Congregazione Generale la Relazione, di cui all’art. 5, §2.

Articolo 8

Al termine delle Relazioni dei Circoli Minori in Congregazione Generale, a norma dell’art. 36 del Regolamento del Sinodo dei Vescovi, può essere data facoltà di rispondere ai Padri Sinodali, che ritenessero necessario apportare integrazioni, emendamenti o spiegazioni circa il contenuto delle Relazioni.

Articolo 9

Dopo la presentazione in Congregazione Generale, è facoltà del Presidente Delegato, ai sensi dell’art. 34 del Regolamento del Sinodo dei Vescovi, promuovere in Aula una discussione sulle proposte dei Circoli Minori.