Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 28 Settembre 2008

Decreto 12 febbraio 2008, n.36

Decrato del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia 12 febbraio 2008, n. 36: “Regolamento di attuazione degli interventi per la diffusione sul territorio regionale di spazi e strutture da adibire a centri di aggregazione giovanile, ai sensi dell’art. 16, comma 6 della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12. (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani). Approvazione.”

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell’art. 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), i criteri e le modalita’ per l’attuazione degli interventi previsti dall’art. 16, comma 6, della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani) per promuovere la diffusione sul territorio regionale di spazi e strutture da adibire a centri di aggregazione giovanile.
Art. 2.

Oggetto e beneficiari degli interventi

1. Gli interventi di cui all’art. 1 sono attuati mediante la concessione di contributi annuali o pluriennali, non superiori a venti anni, erogabili anche in via anticipata, a favore di province, comuni, in forma singola o associata, parrocchie, enti pubblici e privati senza fini di lucro a titolo di concorso nelle spese da
sostenere per l’acquisto, la realizzazione, il recupero, la ristrutturazione e l’adeguamento di edifici da adibire a centri di aggregazione giovanile.

Art. 3.

Determinazione della spesa ammissibile e della misura del contributo

1. La spesa ammissibile per gli interventi di cui all’art. 2 viene determinata ai sensi della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
2. Ai sensi della legge regionale n. 12/2007 la spesa ammissibile di cui al comma 1 comprende altresi’:
a) il prezzo di acquisto dell’area o dell’immobile necessari alla realizzazione dell’intervento;
b) la spesa per l’acquisto di attrezzature ed arredi degli immobili adibiti a centri di aggregazione.
3. I contributi annuali una tantum sono concessi in misura non superiore all’80 per cento della spesa ammissibile. I contributi costanti pluriennali sono concessi in misura non superiore al 7 per cento annuo della spesa ammissibile.
Art. 4.

Modalita’ e termini di presentazione delle domande

1. Le domande di contributo, redatte in conformita’ al modello di cui all’allegato A e sottoscritte dal legale rappresentante dell’ente richiedente, sono presentate alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace – Servizio attivita’ ricreative, sportive e politiche giovanili, di seguito denominato Servizio, entro il 31
gennaio di ogni anno.
2. Le domande sono corredate della seguente documentazione:
a) progetto di massima dell’iniziativa, contenente la relazione dalla quale risulti illustrata, tra l’altro, l’effettiva destinazione della struttura a centro di aggregazione giovanile;
b) dettagliato preventivo di spesa;
c) per gli organismi privati, atto costitutivo, statuto, indicazione degli organi sociali e loro composizione, qualora non gia’ in possesso del Servizio.
3. Le domande che pervengono oltre il termine di cui al comma 1 non sono prese in considerazione e vengono archiviate.
4. Eventuali modifiche ed integrazioni del modello di cui all’allegato A, previsto al comma 1, sono disposte con decreto del direttore centrale istruzione, cultura, sport e pace, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 5.

Criteri e modalita’ di valutazione delle domande

1. Nell’ambito delle domande ammissibili a contributo sono considerate prioritarie quelle che attengono a una o piu’ delle seguenti fattispecie:
a) iniziative che hanno ad oggetto opere di messa a norma;
b) iniziative che attengono alla prosecuzione e al completamento di strutture di rilevante impegno finanziario;
c) iniziative che hanno ad oggetto l’ampliamento ed il miglioramento di strutture gia’ esistenti, finalizzate ad aumentare in modo significativo l’utilizzo delle strutture stesse.
2. Secondo quanto previsto dall’art. 16, comma 1 della legge regionale n. 12/2007, tra le domande cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono in ogni caso considerate prioritarie quelle relative ad iniziative di particolare interesse per il rilevante impatto sociale e territoriale, in relazione alla funzione di servizio delle strutture a favore dei giovani, in localita’ carenti di centri di aggregazione giovanile.
3. Alla ripartizione dei fondi stanziati per le finalita’ della legge si provvede sulla base dei criteri di cui al comma 1, sentito un apposito Comitato consultivo.
4. Il Comitato consultivo di cui al comma 2 e’ costituito con decreto del Presidente della Regione ed e’ composto dal direttore centrale dell’istruzione, cultura sport e pace, o da un suo delegato, che lo presiede, e da tre rappresentanti concordemente designati dalle Diocesi di Trieste, Gorizia, Udine, Pordenone Concordia e
Vittorio Veneto, da un rappresentante della sezione regionale dell’A.N.C.I. e da un rappresentante della sezione regionale dell’U.P.I.

Art. 6.

Concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi

1. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale n. 14/2002.
2. La realizzazione delle iniziative di cui all’art. 2 deve essere conforme alla proposta progettuale ammessa a contributo; varianti che alterino sostanzialmente l’oggetto e le finalita’ dell’iniziativa per la quale il contributo e’ stato assegnato comportano la revoca del contributo stesso.
3. Le iniziative devono assicurare la realizzazione delle opere nella loro interezza o di parti autonomamente funzionali delle stesse.
4. Non e’ ammesso il trasferimento del contributo gia’ concesso a favore di soggetto diverso dal beneficiario originariamente individuato.

Art. 7.

Disposizione di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme della legge regionale n. 7/2000.
Art. 8.

A b r o g a z i o n e

1. E’ abrogato il «Regolamento per l’attuazione degli interventi previsti dall’art. 4, commi 66-68 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione – legge finanziaria 2001) per promuovere la diffusione sul territorio regionale di ricreatori, oratori e centri di aggregazione giovanile», emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0202/Pres. dd. 28 giugno 2006.

Art. 9.

Disposizioni transitorie

1. In via di prima applicazione, le domande di contributo sono presentate entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento; sono fatte salve le domande gia’ presentate, ancorche’ non redatte in conformita’ al modello previsto all’art. 4, comma 1, purche’ integrate, ove necessario, dalla documentazione indicata al comma 2 dell’articolo medesimo entro il termine di venti giorni dalla richiesta del servizio.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: Illy

(Omissis).