Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 21 Settembre 2008

Sentenza 27 marzo 2008, n.411

TAR Sicilia. Sentenza 27 marzo 2008, n. 411: “Costruzione di nuovi edifici di culto e pianificazione urbanistica”.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 3802/2002 proposto dai sigg.ri R.T. sia in proprio che n.q. di presidente dell’Associazione CHIESA EVANGELICA “EBEN EZER” con sede a Villabate (PA) – e dei Sigg.ri […], tutti rapp.ti e difesi per mandato a margine del ricorso dall’Avv.to Luca Giardina Cannizzaro, presso il cui studio in Palermo, via Brunetto Latini n. 34, sono elettivamente domiciliati,

C O N T R O

– l’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore, rapp.to e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria;

– Comune di Ficarazzi, in persona del Sindaco pro tempore,

PER L’ANNULLAMENTO

– del Decreto Dirigenziale 158/DRU del 10 aprile 2002, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 29 del 28 giugno 2002, con il quale il dirigente generale dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, Dipartimento Regionale Urbanistica della Regione Siciliana, ha approvato il nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Ficarazzi, il quale 1) prevede esclusivamente quali attrezzature di pubblico interesse da destinare a scopo di culto i 3. 365 mq attualmente esistenti e di proprietà esclusiva della Chiesa Cattolica; 2) non prevede la costruzione di nuovi edifici di culto in nessuna delle aree del territorio comunale, 3) ha attribuito al terreno di proprietà dell’Associazione ricorrente – sul quale insiste da più di quattro anni un tendone destinato a luogo di culto, riunione e preghiera – la destinazione urbanistica “E1 – zona agricola produttiva”, respingendo l’osservazione al P.R.G. con la quale la ricorrente aveva chiesto che venisse attribuita la destinazione a “Fig – attrezzature e servizi di interesse generale”; – del voto n. 560 del 25 febbraio 2002, reso dal Consiglio Regionale dell’Urbanistica della Regione Siciliana, nella parte in cui ha respinto l’osservazione presentata dai ricorrenti, conformandosi alle motivazioni rese dalla Commissione Straordinaria del Comune di Ficarazzi; – della proposta di parere n. 570 del 13 dicembre 2001 resa dal Servizio 3 della D.R.U. dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, nella parte in cui non ha rilevato che il nuovo P.R.G. non prevede di destinare alla costruzione di nuovi edifici di culto nessuna delle aree del territorio comunale; – della delibera n. 25 del 13 luglio 2001, con la quale la Commissione Straordinaria del Comune di Ficarazzi ha respinto l’osservazione presentata dalla ricorrente ; – della delibera n. 9 del 13 marzo 2001 con la quale la Commissione Straordinaria del Comune di Ficarazzi ha adottato il nuovo P.R.G. con annessi Regolamento edilizio e Prescrizioni esecutive; – del Decreto A.R.T.A. 16 giugno 1995, pubblicato sulla G.U.R.S. del 26 agosto 1995, con il quale l’Assessore Regionale per il Territorio e l’Ambiente ha autorizzato, testualmente, il “progetto della società consortile VIASA s.p.a. per la realizzazione di opere nei comuni di Ficarazzi, Misilmeri, Palermo e Villabate”, prevedendo che “nella formazione dei nuovi strumenti urbanistici dei comuni di … Ficarazzi … ai sensi dell’art. 2 della L.R. 71/78, non potranno essere previsti usi extra agricoli di tutti i suoli interessati dalle opere di irrigazione”.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo per l’amm.ne intimata;
Designato relatore alla pubblica udienza del 16.01.2008 il Consigliere Avv.to Salvatore Veneziano;
Uditi l’avv.to L. Giardina Cannizzaro per il ricorrente e l’avv.to dello Stato M. Mango per l’Amm.ne reg.le intimata;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato l’11.10.2002, e depositato il successivo 24.10., i ricorrenti – rispettivamente presidente dell’Associazione Chiesa Evangelica “Eben Ezer”, con sede in Ficarazzi, e fedeli della medesima comunità evangelica residenti in Ficarazzi e comuni limitrofi – espongono di appartenere alla citata comunità religiosa, di utilizzare per le relative attività una struttura mobile (tendone) collocata in un’area di proprietà dell’Associazione in territorio del comune di Ficarazzi ed impugnano gli atti in epigrafe indicati nelle parti nelle quali viene disattesa la loro richiesta di destinare nello strumento urbanistico la detta area per la costruzione di un edificio di culto.

Deducono le seguenti censure:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 8, 19 e 20 Cosituzione; eccesso di potere sotto molteplici profili. La condotta della amm.ni intimate, consistente nel disattendere le richieste della comunità ricorrente e nel limitare le aree destinate a scopo di culto solo a quelle già destinate a strutture utilizzate dalla Chiesa cattolica, integra violazione dei principi costituzionali di eguaglianza, non discriminazione e libertà di culto.
2) Violazione degli artt. 3 e 4 D.M. 2.04.1968 n. 1444; eccesso di potere sotto molteplici profili. Il nuovo P.R.G. non garantisce il raggiungimento del rapporto minimo di 18 mq per abitante per la realizzazione di attrezzature e servizi.
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 831, co. 2, cod. civ. e degli artt. 2, 3, 8, 19 e 20 Cost.; eccesso di potere sotto molteplici profili.La mancata previsione in P.R.G. della destinazione ad attrezzature di culto dell’area di proprietà dell’associazione comporta la sottrazione alla sua attuale destinazione di culto.
4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/1990; eccesso di potere.L’osservazione della ricorrente associazione è stata respinta immotivatamente.
5) Violazione dell’art. 2, co. 5, l.r. n. 71/1978; eccesso di potere sotto molteplici profili.Né varebbe rilevare che l’area in questione è interessata da opere del Programma Irriguo San Leonardo Ovest, circostanza questa che ai sensi dell’art. 2, co. 5, l.r. n. 17/1978 e del D.A.R.T.A. 16.06.1995 ne precluderebbero la destinazione ad usi extraagricoli. Ed invero la disciplina di legge consentirebbe una motivata deroga al divietro di uso extraagricolo.

L’Amm.ne regionale intimata si è costituita in giudizio depositando atti. Con ordinanza n. 1425/2002 è stata respinta l’istanza cautelare proposta in ricorso. Alla pubblica udienza del 16.01.2008 i procuratori delle parti hanno chiesto porsi il ricorso in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento nei sensi e nei limiti di seguito spiegati.
Per comodità espositiva il Collegio ritiene opportuno esaminare preliminarmente, e respingere, le censure dedotte con i motivi secondo, terzo e quarto; ed invero:
con la seconda censura di ricorso i ricorrenti lamentano che il P.R.G. non rispetterebbe il rapporto minimo di 18 mq per abitante per la realizzazione di attrezzature e servizi, come a loro dire confermato da un passaggio della relazione istruttoria riportata nelle premesse del D.A. di approvazione; essi omettono, però, di considerare che il punto della relazione istruttoria citata riguarda il computo della popolazione residente e quello delle aree destinate ad attrezzature e servizi nella sola zona “A”, mentre dai successivi passaggi della medesima relazione istruttoria emerge che gli altri insediamenti abitativi ubicati in zone diverse sono dotati di distinte aree destinate a spazi pubblici, verde attrezzato e parcheggi;
con la terza censura di ricorso i ricorrenti lamentano che la mancata destinazione ad uso di culto dell’area di proprietà dell’associazione, e già destinata a detto uso, comporterebbe la violazione del principio discendente dall’art. 831, co. 2, cod. civ., – e da estendersi anche ai culti non cattolici ex artt. 2, 3, 8, 19 e 20 Cost. – secondo il quale gli edifici adibiti al culto non potrebbero essere distolti da detta funzione; essi omettono, però, di rilevare che detta attuale destinazione risulta impressa in via di mero fatto ed attraverso una struttura ivi collocata in violazione della attuale destinazione urbanistica della zona (zona agricola produttiva);
con la quarta censura di ricorso i ricorrenti lamentano che la opposizione proposta avverso l’adozione del P.R.G. sia stata immotivatamente respinta; ed invero – a prescindere dal noto orientamento giurisprudenziale (da ultimo, Consiglio Stato, sez. IV, 11 ottobre 2007 , n. 5357) secondo il quale la reiezione delle osservazioni dei privati in sede di formazione del p.r.g. non richiede un particolare onere di motivazione, essendo esse meri apporti collaborativi dati dai cittadini alla formazione dello strumento urbanistico ed essendo, pertanto, sufficiente che esse siano state esaminate e ritenute come avvenuto in contrasto con la normativa vigente, con la situazione vincolistica e con i criteri informatori del piano – osserva il Collegio che la stessa associazione ricorrente mostra di avere appreso che la reiezione della osservazione è stata disposta per contrasto con il vincolo c.d. irriguo discendente dal D.A.R.T.A. del 16.06.1995.
Fondate e meritevole di accoglimento, nei sensi di seguito precisate, appaiono invece la prima e la quinta censura di ricorso. Osserva, infatti, il Collegio che secondo la tesi esplicitata dal progettista nel parere reso in sede di esame dell’osservazione proposta dall’associazione ricorrente – e successivamente recepita dall’amm.ne comunale nella deliberazione n. 25 del 13.07.2001 e da quella regionale nel decreto di approvazione del P.R.G. – dal D.A.R.T.A. 16.06.1995 di approvazione del progetto per la realizzazione delle opere del Programma Irriguo San Leonardo Ovest, riguardanti anche il territorio del comune di Ficarazzi, discenderebbe un vincolo assoluto di immodificabilità della destinazione agricola delle aree interessate a dette opere irrigue, tra le quale anche l’area di proprietà dell’associazione ricorrente. Da una attenta lettura della parte dispositiva del citato D.A. emerge però che il decreto ha ad oggetto l’approvazione in variante delle opere progettuali, mentre il preteso vincolo assoluto di immodificabilità discenderebbe solo da un punto (n. 7.6) del parere del C.R.U. riportato in motivazione, che si limita a richiamare la previsione di cui all’art. 2, co. 5, l.r. n. 71/1978 secondo la quale “nella formazione degli strumenti urbanistici generali non possono essere destinati ad usi extra agricoli i suoli utilizzati per colture specializzate, irrigue o dotati di infrastrutture ed impianti a supporto dell’attività agricola, se non in via eccezionale, quando manchino ragionevoli possibilità di localizzazioni alternative. Le eventuali eccezioni devono essere congruamente motivate”.
Chiarito, quindi, che il citato, e comunque cautelativamente impugnato, D.A.R.T.A. 16.06.1995 non introduce alcun regime vincolistico a carico dell’area in questione, ulteriore, e/o maggiormente restrittivo, rispetto alla generale previsione di cui all’art. 2, co. 5, l.r. n. 71/1978, risulta evidente che ben avrebbe potuto essere presa in considerazione l’eventualità di una “motivata eccezione”, comunque legislativamente consentita, con riferimento all’area di proprietà della associazione ricorrente.
E ciò, a fronte della possibile realizzazione non di un interesse meramente privato, eventualmente di esclusiva valenza economico-patrimoniale, ma di un interesse di ordine collettivo e, quanto meno, di promozione umana e sociale quale la realizzazione di una struttura di culto.
Ed invero, pur in assenza di uno specifico obbligo di destinazione urbanistica di aree alla realizzazione di edifici e strutture destinate al culto – non rinvenibile né nella legislazione nazionale né in quella regionale -, non può dubitarsi che siffatte attività rientrano sicuramente tra quelle sociali e di promozione umana, alle quali anche la carta Costituzionale riserva particolare rilievo e tutela sia in quanto esplicazione del diritto di professare la propria fede religiosa anche in forma associata (art. 19) che, più in generale, quale oggetto di una formazione sociale nella quale svolgere la personalità umana (art. 2), senza che sia possibile operare alcuna discriminazione tra i culti stessi.
All’accoglimento delle censure prima e la quinta di ricorso consegue l’annullamento degli atti impugnati nelle parti nelle quale viene respinta l’osservazione proposta dall’associazione ricorrente, con salvezza degli ulteriori provvedimenti in merito da adottarsi parte della amm.ne comunale di Ficarazzi e dell’Amministrazione regionale ai fini del riesame dell’osservazione della ricorrente associazione.
Attesa la relativa novità della tematica, oggetto della controversia, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima, accoglie il ricorso in epigrafe indicato ed annulla per quanto di ragione gli atti impugnati, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2008, con l’intervento di Signori Magistrati:
– Giorgio Giallombardo Presidente

– Salvatore Veneziano Consigliere-est.

– Roberto Valenti Referendario