Schema di decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 2007
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI, 20 settembre 2007: “Schema di decreto del Presidente della Repubblica regolamento recante norme, in materia di convenzioni con le scuole primarie paritarie ai sensi dell’articolo I-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27”.
A TUTTI I CAPI UFFICIO LEGISLATIVO
LORO SEDI
Al Ragioniere Generale dello Stato
ROMA
Ai fini di cui all’art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 10 novembre 1993, si trasmette lo schema del provvedimento in oggetto, da sottoporre al Consiglio dei Ministri.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(omissis)
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE NORME IN MATERIA DI CONVENZIONI CON LE SCUOLE PRIMARIE PARITARIE AI SENSI DELL’ARTICOLO I-BIS, COMMA 6, DEL DECRETO LEGGE 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 3 FEBBRAIO 2006, N. 27.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, ed in particolare l’articolo I-bis, commi 6 e 7;
VISTO il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;
VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione;
VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare l’articolo 1, comma 7, concernente l’istituzione del Ministero della pubblica istruzione;
VISTO la legge 23 agosto 1988, n. 400, in particolare l’articolo 17, comma 1;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del…………………….
UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del…………;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
EMANA
il seguente regolamento
Art. 1 {Definizione)
1. Il presente regolamento disciplina le condizioni e le modalità per la stipula
delle convenzioni con le scuole primarie paritarie che ne fanno richiesta, i criteri per la determinazione dell’importo del contributo a carico dello Stato, i requisiti prescritti per i gestori e per i docenti.
Art. 2 (Convenzione)
1. Le convenzioni di cui all’articolo 1 sono stipulate tra i dirigenti scolastici preposti agli uffici scolastici regionali ed i gestori delle scuole primarie paritarie, persone fisiche o rappresentanti legali di enti o associazioni con o senza personalità giuridica, che ne abbiano fatta richiesta, secondo quanto previsto dal presente regolamento. Il gestore delle scuola primaria paritaria deve essere fornito di cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea.
2. Con la stipula della convenzione il gestore si obbliga ad osservare le condizioni ed i requisiti prescritti, di cui alle dichiarazioni previste dall’articolo 3, commi 2 e 3 e a mantenere un numero minimo di 10 alunni per classe convenzionata.
3. Con la stipula della convenzione l’amministrazione scolastica, riservandosi il diritto di verificare l’adempimento degli obblighi assunti dalla scuola primaria paritaria, si obbliga a corrispondere all’ente gestore, nel limite dello stanziamento di bilancio sull’apposito capitolo di spesa, un contributo annuo, per classe e per numero di ore di insegnamento destinate ad alunni disabili o con difficoltà specifiche di apprendimento, nella misura fissata con decreto del Ministro della pubblica istruzione.
Art. 3 (Istanza di convenzionamento)
1. I gestori delle scuole primarie paritarie che intendono stipulare la convenzione prevista dall’articolo 2 ne fanno richiesta all’Ufficio scolastico regionale competente per territorio, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. La convenzione decorre dall’inizio dell’anno scolastico successivo.
2. Il gestore della scuola primaria paritaria, nel formulare l’istanza di convenzione, deve dichiarare:
a) che l’ente di cui ha la rappresentanza, se persona giuridica, ha sede legale ovvero, se sprovvisto di personalità giuridica, ha il domicilio, oppure, nel caso di persona fisica, ha la residenza in Italia o in uno Stato membro dell’Unione Europea;
b) che permangono i requisiti di cui all’articolo 1, comma 4 della legge 10 marzo 2000, n. 62;
e) che il coordinamento delle attività educative e didattiche è affidato a soggetto in possesso di titoli culturali e professionali non inferiori a quelli previsti per il personale docente operante nella scuola;
d) che i contratti individuali di lavoro dei docenti rispettano i contratti collettivi di lavoro di settore, fatta eccezione per il personale religioso che presta servizio nell’ambito della propria congregazione e per il clero diocesano che presta servizio nell’ambito di strutture gestite dalla Diocesi e fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 5 della legge 10 marzo 2000, n. 62.
3. Il gestore deve altresì dichiarare che, entro trenta giorni dall’apertura
dell’anno scolastico, provvederà a:
a) fornire un prospetto con l’indicazione del numero degli alunni iscritti a ciascuna classe;
b) indicare il numero di alunni iscritti certificati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) indicare, per gli alunni certificati di cui sopra, il numero di ore di sostegno dichiarate necessarie dal piano educativo individualizzato previsto dall’articolo 12, comma 5, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
d) indicare la documentazione idonea in ordine alla presenza di alunni con particolari difficoltà di apprendimento, destinatari di specifici progetti di recupero e integrazione, indicando altresì il numero di ore di insegnamento integrativo necessarie.
Art 4 (Criteri per la determinazione dell’importo del contributo a carico dello Stato)
1. Il contributo annuo, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 7, viene
assegnato alle scuole primarie paritarie che hanno stipulato la convenzione, avuto riguardo a:
a) numero di classi con una composizione minima di dieci alunni ciascuna;
b) numero di ore di sostegno previste dal piano educativo individualizzato;
c) numero di ore di insegnamento integrativo necessarie per alunni in difficoltà di apprendimento su progetto aggiuntivo.
Art. 5 (Adempimenti dell’amministrazione scolastica statale)
1. Il Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale o, per sua delega, un dirigente dell’Ufficio stesso, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti dichiarati ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e 3, stipula la convenzione secondo un modello predisposto dal Ministero della pubblica istruzione.
2. L’Ufficio scolastico regionale si impegna a corrispondere al gestore, nei limiti dello stanziamento di bilancio sull’apposito capitolo di spesa, il contributo annuo fissato dal decreto del Ministro della pubblica istruzione.
3. L’Ufficio, in caso di risorse residue dalle assegnazioni di cui ai precedenti commi, valuta la possibilità di corrispondere contributi integrativi per progetti resi necessari da particolari necessità di inserimento di alunni con disabilità o con difficoltà di apprendimento.
4. I contributi annuali sono corrisposti di norma a rate semestrali.
Art. 6 (Durata della convenzione)
1. La convenzione, con la decorrenza di cui all’articolo 3, ha una durata massima di nove anni; il gestore della scuola paritaria può recedere anticipatamente dalla convenzione, per giustificati e documentati motivi, previa apposita comunicazione da far pervenire al competente Ufficio scolastico regionale almeno tre mesi prima della chiusura dell’anno scolastico. La convenzione si risolve di diritto nel caso in cui venga a cessare il requisito del riconoscimento della parità scolastica nei confronti della scuola convenzionata. La risoluzione di diritto della convenzione ha effetto dalla data di adozione del provvedimento di revoca della parità scolastica; nei casi di gravi irregolarità di funzionamento della scuola convenzionata, il dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale dispone la sospensione dell’erogazione del contributo statale con effetto dalla data di comunicazione al gestore della richiesta di regolarizzazione, costituente avvio del procedimento di revoca della convenzione, ai sensi dell’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le spese per la registrazione dell’atto di convenzione sono a carico del gestore.
2. Per l’aumento o la diminuzione del numero delle classi effettivamente funzionanti, del numero delle ore di sostegno o di insegnamento integrativo, rispetto alle situazioni fissate all’atto della stipula della convenzione, il gestore, con le modalità di cui all’articolo 3, richiede l’atto modificativo della convenzione all’Ufficio scolastico regionale, che provvede nei limiti dello stanziamento di bilancio e nella misura fissata con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Si provvede analogamente, mediante stipula di un atto modificativo della convenzione, in caso di variazione del contributo erogabile dall’Ufficio scolastico regionale.
Art. 7 (Disposizioni transitorie)
1. Le convenzioni di parifica in atto con le scuole primarie paritarie si risolvono di diritto al termine dell’anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le nuove convenzioni assicurano in via prioritaria alle scuole primarie già parificate un contributo non inferiore a quello corrisposto sulla base della convenzione di parifica in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.
Art. 8 (Norme finali)
1. Per l’applicazione delle norme contenute nel presente regolamento sono dettate apposite linee guida di attuazione.
2. Sono fatte salve le competenze esercitate, nella materia oggetto del presente regolamento, dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà pubblicato nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
L’articolo I-bis del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, nel disciplinare la materia riguardante le procedure per il riconoscimento della parità scolastica e per l’inclusione delle scuole non paritarie negli elenchi regionali, ha previsto, al comma 6, anche la regolamentazione delle convenzioni con le scuole primarie paritarie, dettando la disciplina transitoria per assicurare l’ordinato passaggio al nuovo regime giuridico di finanziamento delle scuole in parola.
Al riguardo la norma sopra citata dispone che le condizioni e le modalità per la stipula delle nuove convenzioni con le scuole primarie paritarie che ne fanno richiesta, i criteri per la determinazione dell’importo del contributo ed i requisiti prescritti per i gestori e per i docenti, sono stabiliti con le norme regolamentari previste dall’articolo 345 del testo unico sulla legislazione scolastica, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che prevede l’emanazione di un regolamento governativo.
Il medesimo comma 6 del suddetto articolo I-bis dispone inoltre che le nuove convenzioni assicurano in via prioritaria alle scuole primarie paritarie un contributo non inferiore a quello già in godimento come scuole parificate e che le convenzioni di parifica attualmente in atto con le scuole primarie paritarie si risolvono di diritto al termine dell’anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore delle suddette norme regolamentari.
E’ stato pertanto predisposto l’unito schema di regolamento, col quale, in attuazione del suddetto comma 6 dell’articolo I-bis del decreto legge n. 250/2005, convertito dalla legge n. 27/2006, si detta la disciplina delle procedure finalizzate alla stipula delle convenzioni tra l’amministrazione scolastica e le scuole primarie riconosciute paritarie che intendono accedere ai finanziamenti statali.
Le norme contenute nel presente schema di regolamento sono ispirate ad un criterio di continuità con quelle dettate in materia dagli articoli 344 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994, destinate ad essere superate per effetto delle abrogazioni contenute nel comma 7 dell’articolo I-bis del decreto-legge n. 250/2005, convertito dalla legge n. 27/2006.
Il provvedimento si compone di otto articoli.
L’articolo 1 individua la materia del regolamento, che disciplina le condizioni e le modalità per la stipula delle convenzioni con le scuole primarie paritarie che ne fanno richiesta, i criteri per la determinazione dell’importo del contributo a carico dello Stato, i requisiti prescritti per i gestori e per docenti delle scuole stesse.
L’articolo 2 disciplina i contenuti della convenzione, che può essere stipulata tra l’amministrazione scolastica e le persone fisiche ovvero gli enti, dotati o non dotati di personalità giuridica, italiani o appartenenti a Stati membri dell’Unione Europea, che gestiscono le scuole primarie paritarie, assumendo reciproci diritti ed obblighi. In particolare il soggetto gestore della scuola primaria paritaria con la convenzione si impegna ad osservare le condizioni ed i requisiti prescritti dal regolamento e a mantenere un numero minimo di 10 alunni per classe convenzionata. Da parte sua l’amministrazione si impegna a corrispondere al gestore, previa verifica del possesso dei requisiti e degli adempimenti prescritti, un contributo annuo, per classe e per numero di ore destinate sostegno scolastico degli alunni disabili o in condizioni di svantaggio; la misura del contributo anuale è fissata in via generale con decreto del Ministro della pubblica istruzione, nei limiti dello stanziamento di bilancio sull’apposito capitolo di spesa.
L’articolo 3 disciplina le procedure per la presentazione delle istanze di convenzione e le dichiarazioni e requisiti richiesti ai gestori delle scuole in esame; a tale fine i gestori devono presentare, entro il 31 marzo di ciascun anno, all’Ufficio scolastico regionale competente per territorio un’apposita istanza di convenzione, i cui effetti, ricorrendone i presupposti, decorrono dall’inizio dell’anno scolastico successivo. Nella richiesta di convenzione le scuole devono rendere una serie di dichiarazioni, elencate nei commi 2 e 3 dell’articolo, attestanti il possesso dei requisiti prescritti per accedere alle convenzioni e l’impegno a fornire all’amministrazione scolastica, entro 30 giorni dall’inizio dell’anno scolastico, tutti gli elementi riguardanti il funzionamento e l’attività scolastica svolta dalla scuola.
L’articolo 4 stabilisce i criteri per la determinazione dell’importo del contributo a carico dello Stato, precisando che a tale fine si tiene conto del numero delle classi costituite con un numero minimo di almeno 10 alunni, nonché del numero di ore di sostegno destinate agli alunni con handicap e del numero di ore di insegnamento integrativo necessarie per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento eventualmente presenti nella scuola. Il regolamento reca l’indicazione del numero minimo di dieci alunni al fine di stabilire un criterio generale in base al quale le condizioni minimali per assicurare un corretto espletamento della funzione didattica non possano prescindere da una presenza di alunni inferiore a dieci; restano fermi invece per quanto riguarda il numero massimo i parametri numerici, in vigore per le scuole statali. Va precisato che l’importo del contributo annuo da assegnare alle scuole è fissato in via generale dal Ministro della pubblica istruzione, sulla base degli stanziamenti complessivi contenuti nell’apposito capitolo di spesa e tenendo conto dei criteri sopra indicati.
L’articolo 5 detta la disciplina degli adempimenti dell’amministrazione scolastica; al riguardo si prevede che la stipula della convenzione avvenga a cura del dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale ovvero ad un dirigente delegato, sulla base di un modello predisposto dal Ministero della pubblica istruzione e che la convenzione preveda l’impegno dell’amministrazione a corrispondere al gestore il contributo annuo fissato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, entro i limiti di bilancio. Nel caso di disponibilità residue l’Ufficio scolastico valuta la possibilità di erogare ulteriori contributi integrativi per fare fronte a specifici progetti di integrazione scolastica degli alunni con handicap o con difficoltà specifiche di apprendimento. Di norma i contributi annuali sono corrisposti in rate semestrali.
L’articolo 6 disciplina la durata delle convenzioni, prevedendo che queste non possono eccedere la durata massima di nove anni, che l’eventuale disdetta della convenzione da parte del gestore della scuola, adeguatamente motivata, deve essere comunicata all’amministrazione almeno tre mesi prima della chiusura dell’anno scolastico. Viene inoltre chiarito che la convenzione si risolve automaticamente nel caso in cui la scuola convenzionata perda il requisito della parità scolastica e che la decorrenza della risoluzione della convenzione coincide con quella dell’adozione del provvedimento di revoca della parità; nei casi in cui il dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale accerti situazioni di gravi irregolarità di funzionamento della scuola convenzionata, questi dispone la sospensione del’erogazione dei contributi statali con effetto immediato, dalla data di comunicazione al gestore della richiesta di regolarizzazione che costituisce, ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 241 del 1990, l’avvio del procedimento formale per la revoca della convenzione. Nel caso di variazione del numero di classi funzionanti, del numero di ore di sostegno o di insegnamento integrativo rispetto a quanto previsto nella convenzione originaria, il gestore ne deve dare notizia all’ufficio scolastico regionale che provvede ad emanare un atto modificativo della convenzione ed alle conseguenti variazioni dei contributi. Medesima procedura viene adottata nel caso di variazione dell’entità del contributo annuale erogabile da parte dell’Ufficio scolastico regionale.
L’articolo 7 detta le norme transitorie, finalizzate a disciplinare il passaggio dal precedente sistema di contribuzione statale a favore delle scuole elementari parificate, al nuovo sistema di erogazione dei contributi alle scuole primarie paritarie previsto dal decreto legge n. 250/2005, convertito dalla legge n. 27/2006; sulla base di tali norme, infatti, si prevede che le convenzioni di parifica in atto con le scuole primarie paritarie si risolvono di diritto al termine dell’anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento e le nuove convenzioni stipulate tra le scuole primarie paritarie e l’amministrazione scolastica assicurano in via prioritaria alla scuole primarie, che già in precedenza godevano dei contributi statali in quanto scuole parificate, un contributo non inferiore a quello corrisposto in base alle precedenti convenzioni di parifica esistenti alla data di entrata in vigore della suddetta legge n. 27 del 2006. La norma ha la finalità dichiarata di assicurare alle ex scuole elementari parificate, che già in precedenza godevano del contributo statale, un livello di contributi statali non inferiore a quello già in godimento, tenuto conto dell’affidamento che nel tempo queste scuole hanno consolidato su tali finanziamenti per assicurare il loro ordinario funzionamento.
L’articolo 8 reca le norme finali, precisando che per l’applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento saranno dettate dal Ministro della pubblica istruzione apposite linee guida e che sono comunque fatte salve le competenze che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano esercitano nella materia oggetto del regolamento, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione.
Non viene redatta la relazione tecnico-finanziaria, in quanto l’attuazione delle disposizioni contenute nel regolamento in esame non comporta riflessi sul piano della spesa; la disciplina dettata dal regolamento, infatti, riguarda le modalità procedurali per la stipula delle convenzioni tra il Ministero della pubblica istruzione e i gestori delle scuole primarie paritarie ed i criteri per la determinazione dei contributi; le procedure suddette, pertanto, sono attuate con l’ordinaria dotazione di personale e finanziaria del Ministero, senza nuove o maggiori spese; è rimessa, invece, alla competenza del Ministro la determinazione, in via generale con un apposito decreto, della misura dei contributi annui da assegnare alle scuole suddette, sulla base ed entro i limiti degli appositi stanziamenti presenti nei capitoli del bilancio del Ministero. Alla presente relazione viene inoltre allegata una tabella riassuntiva degli stanziamenti relativi all’anno 2007 presenti nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, destinati ai finanziamenti per le scuole non statali.
Autore:
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Istruzione, Diritto allo studio, Insegnamento, Ente gestore, Scuole paritarie, Contributi statali, Istanza di convenzionamento, Scuole primarie
Natura:
Schema di decreto del Presidente della Repubblica