Nota 23 luglio 2008
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Nota 23 luglio 2008: “Chiarimenti sulla mobilità del personale docente di religione cattolica”.
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico – Uff. IV
Prot. n.A00DGPER 12441
Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
In risposta ad alcuni quesiti pervenuti per vie brevi si ritiene opportuno precisare quanto segue
relativamente all’oggetto.
1. A integrazione di quanto già comunicato con nota del 30 giugno, prot. AOODGPER 10892, si ricorda che, come previsto al punto 4.6.2. del DPR 751/1985, sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria per il loro insegnamento «gli insegnanti di religione cattolica delle scuole secondarie e quelli incaricati di sostituire nell’insegnamento della religione cattolica l’insegnante di classe nelle scuole elementari, che con l’anno scolastico 1985-86 abbiano cinque anni di servizio». Pertanto, i servizi prestati dai soggetti in possesso dei requisiti sopra citati sono da valutare ai fini della mobilità, ivi incluso il quinquennio utilizzato come titolo di qualificazione.
2. Il CCNI concernente le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale della scuola per l’anno scolastico 2008-09 sottoscritto il 16 giugno 2008 dispone all’art. 1, comma 6, che la valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni degli insegnanti di religione cattolica sia effettuata dalla scuola di servizio ricorrendo al punteggio fissato dalla graduatoria di cui all’art. 10, commi 3 e 4, dell’O.M. n. 27 del 21-2-2008. Va tuttavia ricordato che tale graduatoria regionale è finalizzata esclusivamente all’individuazione del personale docente di religione cattolica eventualmente in esubero sull’organico regionale. La soddisfazione della domanda di utilizzazione del docente continua, ovviamente, ad essere disposta d’intesa tra autorità scolastica ed ecclesiastica, come peraltro ribadito anche dall’art. 3-bis del CCNI in oggetto, nel rispetto della vigente normativa concordataria. La
graduatoria di cui all’art. 10 dell’O.M. 27/2008 può quindi costituire solo un riferimento per l’amministrazione scolastica al fine di accertare che l’insegnante non risulti in esubero rispetto all’organico regionale.
3. Il medesimo CCNI prevede inoltre all’art. 2, comma 5, che anche agli insegnanti di religione cattolica di ruolo nelle scuole secondarie si applichi la possibilità di completare il proprio orario obbligatorio di insegnamento con ore a disposizione qualora nella scuola di titolarità vi sia una riduzione di ore contenuta entro un quinto dell’orario d’obbligo. Detta disposizione deve però tenere conto del fatto che gli insegnanti di religione cattolica non hanno una titolarità sulla scuola in cui prestano servizio, ma sono titolari su un organico regionale, articolato per diocesi, e sono utilizzati sulle singole sedi scolastiche. Pertanto, la possibilità di completare l’orario di insegnamento deve intendersi riferita al territorio diocesano e al caso in cui, d’intesa con la competente autorità ecclesiastica, si verifichino per un numero limitato di insegnanti riduzioni d’orario non superiori ad un quinto dell’orario d’obbligo che non siano diversamente recuperabili mediante utilizzazione presso altre sedi scolastiche, nel rispetto delle quote di organico del personale di ruolo e non di ruolo e ai sensi della normativa vigente. Sarà responsabilità dei direttori generali degli Uffici scolastici regionali individuare i casi cui applicare il beneficio in questione, raggiungendo le necessarie intese con gli ordinari diocesani competenti.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Luciano Chiappetta
Autore:
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Ordinari diocesani, Scuola, Mobilità, Personale docente, Insegnanti di religione, Graduatorie, Anzianità di servizio, Organico regionale
Natura:
Nota