Statuto 04 novembre 1994
Statuto della Conferenza Episcopale della Regione ecclesiastica Lazio
(4 novembre 1994)
Art. 1. La regione ecclesiastica Lazio, costituita ed eretta in persona giuridica canonica pubblica dalla Santa Sede con decreto 1034/92, in deroga al can. 433 par.1 del Codice di diritto canonico, è un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.
Essa ha sede in Roma.
Art. 2. La regione ecclesiastica Lazio ha lo scopo di promuovere un’azione pastorale comune tra le diocesi che la compongono e di favorire i mutui rapporti tra i vescovi diocesani nella prospettiva di una più ampia convergenza di comunione in seno alla Chiesa che è in Italia, secondo gli indirizzi ed entro i limiti stabiliti dal can. 434 del Codice di diritto canonico.
Art. 3. La regione ecclesiastica è governata collegialmente dalla Conferenza episcopale regionale, costituita dai vescovi diocesani delle Chiese particolari della stessa regione, da coloro che per diritto sono ad essi equiparati, dai vescovi loro coadiutori e ausiliari.
Art. 4. La Conferenza episcopale regionale, per il tramite del presidente o dei suoi delegati, mantiene rapporti con le autorità civili e con le realtà sociali, culturali e politiche, al fine di contribuire, in spirito di sincera collaborazione, alla promozione dell’uomo e al bene della popolazione della Regione.
Art. 5. Per la validità delle sedute della Conferenza episcopale regionale è richiesta la presenza dei due terzi degli aventi diritto.
Le deliberazioni della Conferenza sono adottate con il consenso dei due terzi dei membri della Conferenza medesima.
Le deliberazioni di carattere pastorale hanno efficacia nelle singole diocesi se promulgate dal rispettivo vescovo.
Le deliberazioni che approvano eventuali accordi o intese con la Regione civile Lazio o con i suoi organi hanno efficacia vincolante per tutte le diocesi, a condizione che abbiano ottenuto la “recognitio” della Santa Sede.
Art. 6. In considerazione del particolare vincolo della Regione del Lazio con il Papa, Vescovo di Roma e Metropolita nella stessa Regione, il Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma è Presidente delegato della Conferenza Episcopale Regionale.
Art. 7. Spetta al presidente:
– rappresentare legalmente la Regione ecclesiastica, anche di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, tanto canonica quanto civile;
– convocare e presiedere la Conferenza episcopale regionale;
– compiere gli atti di ordinaria amministrazione.
Spetta alla Conferenza episcopale regionale deliberare gli atti di straordinaria amministrazione.
Art. 8. Il vicepresidente è eletto dai membri della Conferenza e dura in carica cinque anni.
Sostituisce il presidente, assumendone le funzioni, in caso di sua assenza o di impedimento e di vacanza dell’ufficio.
Art. 9. ll patrimonio della regione ecclesiastica è costituito dalla dotazione stanziata dalle diocesi che compongono la Regione medesima, nonché da offerte dei fedeli e da beni derivanti da acquisti, donazioni, eredità e legati.
Art. 10. Ogni mutamento statutario deve essere deliberato dalla Conferenza episcopale regionale e approvato dalla Santa Sede.
Art. 11. Il Regolamento attuativo del presente statuto è adottato dalla Conferenza episcopale regionale su proposta del presidente.
Art. 12. In caso di estinzione della Regione ecclesiastica il patrimonio sarà devoluto in quote uguali alle diocesi comprese nel territorio regionale, fermo restando il disposto dell’art. 20 della legge 20 maggio 1985, n.222.
Art. 13. Per quanto non previsto negli articoli precedenti si applicano le norme del diritto canonico e le leggi civili in quanto applicabili agli enti ecclesiastici.
Dossier:
_Chiesa cattolica_
Nazione:
Italia
Natura:
Statuto