Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 31 Luglio 2008

Legge regionale 01 dicembre 1989, n.18

Legge regionale Veneto 1 dicembre 1989, n. 48
Concessione di un contributo straordinario di lire 100 milioni alla Comunità ebraica di Venezia per la biblioteca-archivio ebraico di Venezia.
(Boll. Uff. n. 66 del 4 dicembre 1989)

Art. 1. Finalità del contributo e modalità di concessione.

1. Al fine della conservazione e valorizzazione culturale della biblioteca – archivio ebraico di Venezia, la Giunta
regionale è autorizzata a concedere alla Comunità ebraica di Venezia un contributo straordinario di lire 100 milioni
per interventi di impiantistica, di edilizia, di falegnameria nonché per la sistemazione di locali e per le attrezzature di supporto della biblioteca stessa.
2. Il contributo è concesso previo parere favorevole, sul progetto esecutivo dell’opera, da parte della commissione
tecnica regionale di cui all’articolo 25 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.
3. Il contributo è erogato con decreto del dirigente del Dipartimento per i lavori pubblici, in unica soluzione, su
rendicontazione delle spese sostenute, previa certificazione dell’Ufficio regionale del Genio civile di Venezia di regolare esecuzione dei lavori di importo documentato almeno pari al contributo regionale.

Art. 2. Norma finanziaria.

1. All’onere di lire 100 milioni derivante dall’attuazione della presente legge, per l’anno 1989, si provvede mediante
prelevamento di pari importo dal “Fondo globale spese di investimento per ulteriori programmi di sviluppo”, partita n. 17 di cui al capitolo 80230 del bilancio di previsione per l’ esercizio finanziario 1989, e contemporanea istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio del medesimo esercizio del capitolo 70022 denominato “Contributo straordinario alla Comunità ebraica di Venezia per la conservazione e valorizzazione della biblioteca – archivio ebraico di Venezia” con lo stanziamento di lire 100 milioni per competenza e per cassa.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 1 dicembre 1989