Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 13 Giugno 2008

Statuto 14 maggio 2008


Testo di deliberazione legislativa statutaria approvato con seconda deliberazione ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione.
«STATUTO D'AUTONOMIA DELLA LOMBARDIA»
Approvato dal Consiglio regionale nel medesimo testo in prima lettura nella seduta del 13 marzo 2008 ed in seconda lettura nella seduta del 14 maggio 2008

(omissis)

Art. 1
(La Regione Lombardia)

1. La Lombardia è Regione autonoma della Re¬pubblica italiana in armonia con la Costituzione e secondo i principi dello Statuto. Esprime e promuove in modo unitario gli interessi delle comunità che insistono sul suo territorio, nel rispetto dei principi dello stato di diritto, democratico e sociale.
[..]

Art. 2
(Elementi qualificativi della Regione)

1. La Regione riconosce la persona umana come fondamento della comunità regionale e ispira ogni azione al riconoscimento e al rispetto della sua dignità mediante la tutela e la promozione dei diritti fondamentali e inalienabili dell'uomo.
2. La Regione promuove la libertà dei singoli e delle comunità, il soddisfacimento delle aspirazioni e dei bisogni materiali e spirituali, individuali e collettivi, e opera per il superamento delle discriminazioni e delle disuguaglianze civili, economiche e sociali.
3. La Regione esprime l'autonomo governo della comunità lombarda. Garantisce la partecipazione dei singoli cittadini, delle formazioni sociali ed eco¬nomiche e degli enti locali all'organizzazione politica, economica e sociale della Regione, per rendere effettivi l'esercizio dei diritti e l'adempimento dei doveri.
4. In particolare, nell'ambito delle sue competenze, la Regione:
a) attua tutte le azioni positive a favore del diritto alla vita in ogni sua fase;
b) tutela la famiglia, come riconosciuta dalla Costituzione, con adeguate politiche sociali, economiche e fiscali, avendo particolare riguardo ai figli, alla funzione educativa e alla cura delle persone anziane;
c) sostiene il lavoro, in tutte le sue forme e modalità, come espressione della persona; opera perché il diritto al lavoro si realizzi in condizioni di stabilità, sicurezza, equa retribuzione, mansioni adeguate al livello di studio, di competenza e di esperienza possedute;
d) riconosce nella Chiesa cattolica e nelle altreconfessioni religiose, riconosciute dall'ordinamento, formazioni sociali in cui si svolge la personalità dell'individuo e orienta la sua azione alla cooperazione con queste, per la promozione della dignità umana e il bene della comunità regionale;
e) promuove le condizioni per rendere effettiva la libertà religiosa, di pensiero, di parola, di insegnamento, di educazione, di ricerca, nonché l'accesso ai mezzi di comunicazione;
f) persegue, sulla base delle sue tradizioni critiane e civili, il riconoscimento e la valorizvazione delle identità storiche, culturali e linguistiche presenti sul territorio;
g) promuove le iniziative necessarie a rendere effettive la collaborazione e l'integrazione tra le Regioni padano-alpine;
h) promuove, nel rispetto delle diverse culture, etnie e religioni, politiche di piena integrazione nella società lombarda degli stranieri residenti, in osservanza delle norme statali e comunitarie;
i) riconosce l'impresa, nelle sue diverse forme, come fondamento, insieme al lavoro, del sistema economico e produttivo lombardo e come strumento della promozione dello sviluppo territoriale; ne agevola l'attività in costante rapporto con le organizzazioni imprenditoriali e sindacali; promuove la responsabilità sociale delle imprese;
j) riconosce il valore e la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di lucro e adotta le misure idonee a promuoverne lo sviluppo;
[…]
l) tutela il paesaggio e valorizza il patrimonio naturale, monumentale, storico, artistico e culturale della Lombardia;
m) garantisce la tutela del principio di libera concorrenza e promuove la difesa dei diritti del cittadino consumatore;
[..]
p) promuove politiche volte a garantire il pluralismo e l'imparzialità dell'informazione.
5. La Regione promuove e sviluppa le condizioni per attivare ulteriori forme di autonomia legislativa, organizzativa, finanziaria e tributaria secondo quanto stabilito dalla Costituzione.

Art. 3
(Sussidiarietà)

1. La Regione riconosce e promuove il ruolo del le autonomie locali e funzionali e ispira la sua azione legislativa e amministrativa al principio di sussidiarietà.
2. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, riconosce e favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, delle famiglie, delle formazioni e delle istituzioni sociali, delle associazioni e degli enti civili e religiosi, garantendo il loro apporto nella programmazione
e nella realizzazione dei diversi interventi e servizi pubblici, con le modalità stabilite dalla legge regionale.
3. La Regione pone a fondamento della propria attività di governo il principio della leale collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con le autonomie funzionali e sociali.

(omissis)