Disegno di legge 13 maggio 1997, n.2425
Disegno di legge n. 2425: “Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo”, 13 maggio 1997.
(omissis)
CAPO II
Asilo
Art. 2
(Titolari del diritto di asilo)
Hanno diritto di asilo nel territorio dello Stato:
lo straniero al quale è riconosciuto lo status di rifugiato previsto dalla Convenzione di Ginevra, e dal protocollo relativo allo status dei rifugiati, firmato a New York il 31 gennaio 1967 e reso esecutivo con l. 14 febbraio 1970, n. 95, e che trovandosi fuori dal Paese del quale è cittadino, non possa o non voglia avvalersi della protezione di tale Paese a causa del fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di appartenenza ad un determinato gruppo sociale o etnico ovvero per le sue opinioni politiche;
l’apolide al quale sia riconosciuto il medesimo status che, trovandosi fuori dal Paese di residenza abituale, non possa o non voglia ritornarvi per il fondato timore di essere perseguitato per i medesimi motivi.
(omissis)
Autore:
Governo
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Persecuzione, Diritto di asilo, Motivi di religione
Natura:
Disegno di legge