Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 2 Febbraio 2004

Disegno di legge 13 maggio 1997, n.2425

Disegno di legge n. 2425: “Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo”, 13 maggio 1997.

(omissis)

CAPO II

Asilo

Art. 2

(Titolari del diritto di asilo)

Hanno diritto di asilo nel territorio dello Stato:
lo straniero al quale è riconosciuto lo status di rifugiato previsto dalla Convenzione di Ginevra, e dal protocollo relativo allo status dei rifugiati, firmato a New York il 31 gennaio 1967 e reso esecutivo con l. 14 febbraio 1970, n. 95, e che trovandosi fuori dal Paese del quale è cittadino, non possa o non voglia avvalersi della protezione di tale Paese a causa del fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di appartenenza ad un determinato gruppo sociale o etnico ovvero per le sue opinioni politiche;
l’apolide al quale sia riconosciuto il medesimo status che, trovandosi fuori dal Paese di residenza abituale, non possa o non voglia ritornarvi per il fondato timore di essere perseguitato per i medesimi motivi.

(omissis)