Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 3 Maggio 2008

Richiesta di archiviazione 19 marzo 2008

Tribunale di Foggia. Richiesta di archiviazione, 19 marzo 2008: “Esumazione del corpo di Padre Pio da Pietralcina”.

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Foggia
Richiesta di Archiviazione
artt. 408/411 c.p.p. , 125 e 126 d.lg 271/1989

Al Sig. Giudice per le Indagini Preliminari SEDE
Il Pubblico Ministero dott.ssa Dominga Luda Petrilli
Letti gli atti del procedimento penale di cui in epigrafe iscritto nel registro di cui all’art. 335 c.p.p. in data 03.03.2008 nei confronti di Domenico D’Ambrosio + 5 (persone da identificare compiutamente) per i reati p. e p. dagli artt. 407 e 410 c.p.

RILEVATO CHE

Con atto di denuncia e contestuale richiesta ex art. 321 c.p.p., in data 2.3.2008, l’Avv. Francesco Traversi, nella qualità di rappresentante legale dell’Associazione pro Padre Pio — L’uomo della sofferenza, Onlus, rappresentava che in data 28.2.2008 in San Giovanni Rotondo, all’interno della cripta della Chiesa Santa Maria delle Grazie, era avvenuta l’apertura del Sepolcro che custodiva le spoglie di Padre Pio da Pietralcina e che per la data del 2.3.2008 era prevista l’apertura della bara contenente le spoglie del Santo.
Secondo la prospettazione del denunciante, nelle riferite condotte sarebbero ravvisabili gli estremi dei reati di cui agli artt. 407 e 410 c.p., sicché con il medesimo atto di denuncia, veniva avanzata istanza di sequestro preventivo della Cripta che ospitava le spoglie di Padre Pio, “al fine di prevenire il compimento di atti sacrileghi, integranti i denunciati reati”.
A seguito dell’apertura della bara contenente le spoglie del Santo e della nomina della Commissione per la riesumazione del Frate, avente il compito di eseguire il trattamento delle spoglie del Santo, finalizzato alla ricomposizione delle stesse per la ostensione ai fedeli, in data 11.3.2008, l’Avv. Traversi reiterava la richiesta di immediato sequestro delle spoglie di San Pio, “al fine di sottrarle al trattamento arbitrario disposto… “, sul presupposto che la condotta posta in essere dall’Arcivescovo D’Ambrosio e dai frati costituenti la Commissione per la riesumazione di Padre Pio integrasse gli estremi dei reati di cui agli artt. 407 e 410 c.p..
Questo Ufficio non ravvisava la sussistenza del fumus delicti a fondamento del richiesto sequestro preventivo (cfr. parere in atti in data 13.3.2008).
Nel corso delle indagini svolte a seguito della presentazione della denuncia, veniva acquisita la documentazione preliminare all’apertura del sepolcro di San Pio. L’analisi dei documenti acquisiti ha consentito di accertare che:
• In data 26.9.1968, la salma di Padre Pio era stata tumulata nella cripta della Chiesa Santa Maria delle Grazie, in San Giovanni Rotondo, ai sensi dell’art. 341 del Testo Unico sulle Leggi Sanitarie (R.D. 126511934) e dell’art. 83 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con il D.P.R. 1880/1942, secondo la procedura della Cd. tumulazione privilegiata;
• In data 27.11.2007 la Congregazione delle cause dei Santi concedeva il proprio assenso alla richiesta di ricognizione canonica delle reliquie di Padre Pio, presentata dal Postulatore Generale dei Frati Minori Cappuccini, al fine di provvedere ad una migliore conservazione delle stesse;
• In data 18.1.2008 il Ministro Provinciale e rappresentante legate della Provincia di Foggia dei Frati Minori Cappuccini di Sant’Angelo e Padre Pio richiedeva al Comune di San Giovanni Rotondo l’autorizzazione ad effettuare la raccolta e la ricomposizione dei resti mortali di San Pia da Pietralcina;
• In data 28 febbraio 2008 il Commissario Straordinario del Comune di San Giovanni Rotondo, acquisiti i pareri favorevoli del Dirigente sanitario del servizio di igiene e salute pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia — ASL FG del 19.02.2008, del Dirigente del settore tecnico e del Segretario Generale, rilasciava autorizzazione alla estumulazione, ricomposizione, conservazione ed alla ostensione ai fedeli del corpo di San Pio da Pietralcina, con operazioni da effettuarsi a cura di personale specializzato alla presenza di personate medico del servizio di igiene e salute pubblica del Dipartimento dl Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia — ASL FG, incaricava ll Dirigente Sanitario del predetto servizio di vigilare e sovrintendere alla corretta esecuzione degli adempimenti;
• In data 28.2.2008, l’Arcivescovo di Manfredonia — Vieste — San Giovanni Rotondo, delegato della Santa Sede per il Santuario e le Opere di San Pio da Pietralcina, procedeva alla nomina del delegato Arcivescovile, del promotore di giustizia, del notaio attuario, dei periti, dei muratori, dei marmisti, degli stagnini e dei falegname; quindi, innanzi ai preposti e ad alcuni testimoni, si procedeva alla rimozione del blocco monolitico di marmo posto sul Sepolcro nel quale erano riposte le Spoglie del Santo e dal basamento di granito sul quale lo stesso poggiava;
• In data 2.3.2008 si svolgeva la cerimonia di esumazione e la prima sessione della ricognizione canonica dei resti mortali di San Pio, documentata da apposito verbale redatto dal notaio e sottoscritto da tutti gli intervenuti;

Tanto premesso in punto di fatto, vanno ora svolti alcuni rilievi in merito alla configurabilità dei delitti di cui alla comunicazione di notizia dl reato.
La condotta incriminata dall’art. 407 c.p. è integrata da qualsiasi azione con la quale venga violata, alterata una tomba, un sepolcro o un’urna contenenti resti umani. Il termine “violare” viene concordemente inteso, da dottrina e giurisprudenza, non soltanto nel suo significato materiale, ma anche nel suo significato normativo-sociale, ricomprendendo ogni comportamento che la comunità sociale considera lesivo della pace dei morti.
Tra le condotte più ricorrenti si segnalano l’abbattimento, lo scoprimento, lo scoperchiamento del sepolcro, il disseppellimento del cadavere, la rottura e la rimozione della copertura della tomba, etc..
Si ha vlolazione solo in presenza di un’azione illegittima, non potendosi, pertanto, parlare di violazione per le esumazioni autorizzate dal regolamento mortuario o per altre disposte in via amministrativa o dall’autorità giudiziaria per fini di lndagine.
Per la configurabilità del delitto, pertanto, é necessario che il fatto sia illegittimo; ed invero la giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che “Il termine violazione, in relazione al sepolcro, esprime un concetto normativo e non soltanto materiale, sicché non ogni alterazione vale ad integrare l’elemento materiale del reato, ma solo quella che lede l’interesse giuridico tutelato dalla norma e cioè il sentimento di pietà verso i defunti. Perché posse parlarsi di violazione di sepolcro (o di tombe o di urna) e necessario che il fatto sia illegittimo e tale illegittimità non può essere considerata che in rapporto agli scopi specifici della tutela di cui all’art. 407 cod pen. Ond’è che la mancanza del requisito della liceità, pur potendo dar luogo alla materialità del fatto, non può concretarsi in una ‘violazione’ in senso giuridico, penalmente sanzionabile” (Cass. Sez. III, sentenza 690/1971).
In linea con tale principio, in dottrina si è precisato che ad integrare il delitto in esame non è sufficiente un’azione contraria alla pollzia dei cimiteri; quindi, valorizzando l’oggettività giuridica a cui presidio è posta la norma incriminatrice, si è sostenuto che il reato sia ravvisabile in quei fatti che appaiono diretti ad offendere il sentimento di pietà verso defunti, in quanto idonei a dileggiare ciò che deve costituire oggetto di amorevole culto (dr., in tal senso FIANDACA, voce Pietà dei defunti (delitti contro la), in Enciclopedia Giuridica Treccani, XXIII, Roma, 1990,1; FIANDACA – MUSCO, Diritto Penale, parte Speciale, Volume I ed. 1997, pagg. 336-338).
Con riferimento all’elemento soggettivo del delitto in esame, si è affermato che esso non può esaurirsi nella volontà dl realizzare il fatto materiale; perché si configuri il dolo, è necessario che l’agente si renda conto non solo di alterare materialmente la condizione attuale delle tombe, ma di farlo in modo da offendere il sentimento di pietà verso i defunti (dr. Trib. Salerno, 23 settembre 1966, in Arch. Pen. 1969, II, 360).
Quanto, invece, al reato di vilipendio di cadavere, l’art. 410 c.p. incrimina gli atti di vilipendio commessi sopra il cadavere o le sue ceneri; il vllipendio è integrato da qualunque manlpolazione dei resti umani che risulti obiettivamente idonea ad offendere il sentimento di pietà verso i defunti, e nel contempo sia vietata da disposizioni regolamentari (come per il caso dell’esumazione parziale di cadavere) o comunque attuata con modalità non necessarie all’espletamento dell’attività lecita cui risulti eventualmente finalizzata (Cass. Sez. III, sentenza 17050/2003; Sez. III, sentenza 16569/2007);
Pertanto, le condotte di cui si duole il denunciante con riguardo al corpo di San Pio da Pietralcina non integrano l’elemento materiale dei delitti di violazione di sepolcro e di vilipendio di cadavere.
Invero, la normativa di riferimento per le estumulazioni e le esumazioni straordinarie di cadaveri è quella contenuta nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con il D.P.R. 285/1990 (artt. 82-89) e nel Testo Unico sulle Leggi Sanitarie approvato con il R.D. 1265/1934 (arti. 340-341).
E dalla documentazione acquisita risulta che le operazioni di estumulazione, ricomposizione, conservazione e ostensione ai fedeli delle Spoglie di Padre Pio sono state poste in essere nel pieno rispetto della normativa sostanziale e procedurale vigente di cui sopra.
Più precisamente, anteriormente all’apertura dl sepolcro è stata acquisita l’autorizzazione del Commissario Straordinario del Comune di San Giovanni Rotondo in data 28.2.2008, previo parere favorevole del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia – ASL FG; e le operazioni sono avvenute alla presenza dell’Ufficiale Sanitario e del Guardiano del Convento, cosi come normativamente stabilito.
Gli autori delle condotte denunziate, inoltre, hanno agito con il manifesto intento di garantire la conservazione nel tempo di resti del Santo e di assicurarli alla venerazione dei fedeli, secondo la prassi della Chiesa Cattolica (dr., in proposito, quanto espressamente dichiarato dal rappresentante legale della Provincia di Foggia dei Frati Minori Cappuccini di Sant’Angelo e Padre Pio nel corso della cerimonia: “il gesto delta ricognizione canonica rientra nella collaudata e secolare prassi della Chiesa, risponde alla storica responsabilità di garantire, attraverso appropriate procedure, una prolungata conservazione del corpo del Santo per permettere anche alle generazioni che verranno la possibilità di venerare e custodire le sue reliquie”), come del resto confermato dalla solennità dei riti attuati.
Deve, pertanto, escludersi sia la sussistenza di qualsiasi volontà di offendere e di esternare dispregio nei confronti della salma del Santo, sia, a fortori, la consapevolezza che le operazioni sulla salma potessero essere lesive del sentimento di pietà verso i defunti, integrante l’elemento soggettivo dei denunziati delitti.
Per tutte le ragioni sopra esposte, è da escludersi che i fatti cosi come rlcostruiti possano in concreto integrare gll estremi dei reati denunziati e, più in generale, fattispecie penalmente rilevanti, donde l’infondatezza della notizia di reato.
Visti gli artt. 408/411 c.p.p.,

CHIEDE

che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l’archiviazione del procedimento e ordinare la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio per la conservazione in archivio.
Si dia avviso ai sensi e per gli effetti dell’art. 408 c.p.p. al denunciante Avvocato Francesco Traversi, quale rappresentante legale dell’ASSOCIAZIONE PRO PADRE PIO – L’UOMO DELLA SOFFERENZA, che ne ha fatto richiesta, con avviso che nel termine di 10 giorni ha facoltà di prendere visione degli atti e di fare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari.
Invero, secondo autorevole dottrina i delitti contro la pietà dei defunti previsti dagli artt. 407 — 413 c.p. offendono le manlfestazioni di “quel sentimento individuale e collettivo, che si esplica col quasi religioso rispetto verso i defunti e le cose mortuarie, sentimento che è considerato quale forza etico-sociale, conservatrice e promotrice di civiltà, ed è assunto perciò dallo Stato come un bene politico da proteggersi penalmente”; di qui la configurabilità dell’interesse dell’ASSOCIAZIONE PRO PADRE PIO – L’UOMO DELLA SOFFERENZA a ricevere avviso.

Manda alla Segreteria per gli Adempimenti di competenza. Foggia, 19.03.2008