Decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276
Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276. “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”
(in Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2003 – S.O. n. 159)
(omissis)
Art. 10.
Divieto di indagini sulle opinioni e trattamenti discriminatori
1. E’ fatto divieto alle agenzie per il lavoro e agli altri soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati di effettuare qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione di lavoratori, anche con il loro consenso, in base alle convinzioni personali, alla affiliazione sindacale o politica, al credo religioso, al sesso, all’orientamento sessuale, allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, alla età, all’handicap, alla razza, all’origine etnica, al colore, alla ascendenza, all’origine nazionale, al gruppo linguistico, allo stato di salute nonche’ ad eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro, a meno che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento della attività lavorativa o che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell’attività lavorativa. E’ altresì fatto divieto di trattare dati personali dei lavoratori che non siano strettamente attinenti alle loro attitudini professionali e al loro inserimento lavorativo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non possono in ogni caso impedire ai soggetti di cui al medesimo comma 1 di fornire specifici servizi o azioni mirate per assistere le categorie di lavoratori svantaggiati nella ricerca di una occupazione.
(omissis)
Autore:
Governo
Dossier:
Lavoro e Religione
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Divieto di discriminazione, Lavoro, Discriminazione religiosa, Razza e religione, Diritti del lavoratore, Agenzie per il lavoro, Preselezione, Divieto di indagini sulle opinioni, Trattamenti discriminatori
Natura:
Decreto legislativo