Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 21 Marzo 2008

Sentenza 13 marzo 2008, n.1082

Consiglio di Stato. Sentenza 13 marzo 2008, n. 1082: “IRC: concorso riservato e titoli di qualificazione professionale richiesti”

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 2191 del 2006 proposto da S.J., rappresentata e difesa dall’avv. Bruno Ganino, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Eva Utzeri, con studio in Roma, via F.P. De Calboli, n 5,

contro

il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e la Commissione giudicatrice del concorso indetto con decreto dirigenziale del 4.2.2004, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi dalla Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono per legge domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,

e nei confronti di

[…], non costituitasi;

per l’annullamento della sentenza n. 2244/2005 in data 28 novembre 2005 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sez. I di Catanzaro, resa inter partes.

visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio e vista la memoria delle Amministrazioni appellate;
visti gli atti tutti della causa;
alla pubblica udienza del 14 dicembre 2007, relatore il Consigliere Domenico Cafini, uditi l’avvocato Ganino per il ricorrente e l’avvocato dello Stato Melillo per le Amministrazioni appellate;
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La sig.ra J.S., insegnante di religione cattolica in servizio nelle scuole elementari e materne, impugnava innanzi al TAR Calabria, Catanzaro, la graduatoria definitiva del concorso riservato (bandito con D.D.G. MIUR del 2.2.2004, in attuazione della legge n. 186/2003) ai docenti di religione nella scuola dell’infanzia ed elementare, al quale aveva partecipato, esponendo che, seppure in possesso del diploma magistrale congiunto al diploma in scienze religiose, all’atto della pubblicazione della graduatoria si era visto valutare, in relazione al voto finale, il solo titolo relativo al diploma magistrale e non l’altro posseduto (diploma di scienze religiose), benché più favorevole in base alla votazione conseguita e deducendo, con tre motivi di diritto, censure di violazione di legge (in particolare della L. n.186/2003 e dell’art.2 del DDG 2.2.2004, in relazione all’allegato n.5 del bando) e di eccesso di potere sotto svariati profili
1.1. Il TAR adito, con la sentenza di cui si chiede la riforma, ha respinto il ricorso, dopo avere osservato che l’allegato 5 al bando di concorso (che riguarda i titoli di qualificazione professionale per l’accesso all’insegnamento della religione nella scuola dell’infanzia e nella scuola elementare) ha previsto varie ipotesi precisate alle lettere a), b, c), d, e ed f), indicando il relativo punteggio da attribuire, e che le disposizioni previste, esenti da qualsiasi censura da parte della ricorrente, dovevano considerarsi quale parametro fondamentale per effettuare la corretta valutazione dei titoli in possesso dei partecipanti, risultando dalla lettura di esse evidente la scelta di considerare modalità alternative d’accesso il possesso del diploma di istituto magistrale ed il diploma o il magistero in scienze religiose (quest’ultimo unitamente ad altro diploma di scuola superiore).
In particolare, il TAR ha ritenuto che il possesso di “altro diploma di scuola secondaria superiore” (all. 5 punto c), nel senso di diverso da quello magistrale, è il requisito fondamentale per la valutazione, come titolo d’accesso, del diploma o del magistero in scienze religiose e che il punto c) dell’allegato 5 del bando di concorso non permette interpretazioni differenti “si calcola solo il punteggio del diploma di scienze religiose rilasciato da un istituto di scienze religiose approvato dalla Santa Sede o dell’altro titolo superiore in una delle discipline ecclesiastiche di cui al citato DM 15.7.87, fino ad un massimo di punti 4”.
Sono pervenuti quindi i primi giudici alla conclusione che da tale possibilità devono essere esclusi coloro che possiedono i titoli di ammissione di cui al punto b, ovvero il diploma di istituto magistrale che deve essere necessariamente valutato in quanto titolo di ammissione, potendo in questo caso il diploma in scienze religiose essere valutato come titolo in aggiunta al titolo di accesso, secondo quanto previsto espressamente dal punto f, del più volte citato allegato 5 al bando di concorso, che è chiaro sul punto: il diploma di scienze religiose, in aggiunta a uno dei precedenti titoli di qualificazione, è valutato punti 0,50. Previsione questa che va interpretata unitamente al precedente punto e, che contempla l’attribuzione di 0,50 punti per il possesso di diploma di istituto magistrale, in aggiunta ad uno dei precedenti titoli di qualificazione, tra i quali non è compreso il diploma magistrale in aggiunta al diploma o al magistero in scienze religiose (con la conseguente valutazione del punteggio di quest’ultimo), in virtù della chiara esclusione operata dal punto c dell’allegato 5.
Alla stregua delle considerazioni anzidette, il Giudice di primo grado ha ritenuto quindi infondata la pretesa della ricorrente relativa alla valutazione del diploma o magistero in scienze religiose come titolo d’accesso, in aggiunta al diploma magistrale e, di conseguenza, ha ritenuto corretto l’operato dell’amministrazione che ha considerato come titolo di accesso il solo diploma magistrale, potendo il diploma o il magistero in scienze religiose essere valutato solo come titolo aggiuntivo, ai sensi del punto f) dell’allegato 5 al bando di concorso.
1.2. Avverso tale sentenza è stato interposto l’odierno appello con il quale la sig.ra S., contestando le argomentazioni del TAR, reitera sostanzialmente i rilevi mossi con il ricorso originario insistendo nelle proprie tesi volte sostenere che erroneamente nel suo caso, pur possedendo il diploma magistrale congiunto al diploma in scienze religiose, nella graduatoria di cui trattasi era stato ingiustamente valutato nei suoi confronti, in relazione al voto finale, il solo titolo relativo al diploma magistrale e non l’altro posseduto (diploma di scienze religiose), pur essendo più favorevole in base alla votazione conseguita.
Questi comunque gli specifici motivi dedotti a sostegno dell’appello:
A) violazione e falsa applicazione della legge n.186/2003;
B) violazione e falsa applicazione dell’art.2 del DDG 2.2.2004, in relazione all’allegato n.5 lettera c) del bando;
C) eccesso di potere per erronea valutazione del bando di concorso, per travisamento ed erronea valutazione dei fatti; illogicità ed erroneità della motivazione, sviamento della causa tipica ed erroneità della motivazione, violazione del principio della par condicio, manifesta ingiustizia.
Nel giudizio di appello si è costituita l’Amministrazione intimata che, con un’articolata memoria, ha controdedotto al gravame dell’interessata concludendo per la sua reiezione.
1.3. Alla pubblica udienza del 14 dicembre 2007 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.4. L’appellante reitera in questa sede le originarie considerazioni, alle quali il primo giudice ha dato una risposta completa e persuasiva.
Tali considerazioni comunque hanno già trovato una risposta negativa in precedenti decisioni di questa Sezione (si vedano per tutte, Cons. St. S., sez. VI, n. 226/2005; n.333/2006), le quali hanno confermato diverse pronunce del giudice di primo grado, che si era espresso in senso contrario alla tesi, prospettata con il ricorso in esame.
Ritiene il Collegio che detto indirizzo giurisprudenziale meriti di essere confermato, non soltanto perché non sono state rappresentate dall’interessata particolari ragioni rispetto a quelle espresse nei ricorsi in appello già definiti con le suddette decisioni, che possano indurre ad un ripensamento, ma perché le contestate disposizioni del bando di concorso sopra menzionato non si prestano alla interpretazione, sottoposta dalla istante all’attenzione della Sezione, e nemmeno possono considerarsi illegittime in relazione alla mancata previsione della opzione tra i due titoli (diploma magistrale e diploma di scienze religiose), dalla stessa appellante posseduti, ai fini della attribuzione del relativo punteggio.
Come già ritenuto dalla richiamata giurisprudenza, dalle cui conclusioni il Collegio non intende discostarsi nell’esame della presente fattispecie:
– non vi è dubbio che la Commissione giudicatrice del concorso in questione, nell’esprimere la propria valutazione, si è attenuta alla previsione dell’allegato 5 del bando di concorso (tabella di valutazione dei titoli), il quale specifica, come sopra accennato, i titoli di qualificazione professionale utili per l’attribuzione del punteggio a seconda del voto conseguito, assegnando (B1, titoli per l’accesso all’Irc nella scuola dell’infanzia e nella scuola elementare) per quel che interessa nella specie: lett. a) diploma di scuola magistrale (valido esclusivamente per l’accesso ai posti nella scuola dell’infanzia): fina ad un massimo di 4 punti; lett. b) diploma di istituto magistrale o titolo di studio appositamente riconosciuto equivalente a seguito dell’attuazione di progetti di sperimentazione autorizzati ai sensi dell’art. 278 del Lgs. 297/1994: sino ad un massimo di 4 punti; lett. c) altro diploma di scuola secondaria superiore unito a diploma di Scienze Religiose rilasciato da un Istituto di Scienze Religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale italiana o unito a diploma accademico di Magistero in scienze religiose rilasciato da un Istituto di Scienze Religiose approvato dalla Santa Sede o unito ad altro titolo di livello superiore in una delle discipline ecclesiastiche di cui al DM 15.7.1987 e successive modificazioni e integrazioni: si valuta solo il punteggio di diploma di Scienze Religiose rilasciato da un Istituto di Scienze Religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale italiana o del diploma accademico di Magistero in scienze religiose rilasciato da un Istituto di Scienze Religiose approvato dalla Santa Sede o dell’altro titolo superiore in una delle discipline ecclesiastiche di cui al citato DM 15.7.1987 fino ad un massimo di 4 punti; lett e) diploma di istituto magistrale o diploma di laurea in scienze della formazione primaria, in aggiunta ad uno dei precedenti titoli di qualificazione: punti 0,50; lett. f) diploma di scienze religiose….., in aggiunta a uno dei precedenti titoli di qualificazione: punti 0,50;
– la Commissione ha correttamente interpretato la disciplina del bando avanti riportata, dal momento che ha proceduto alla valutazione del diploma magistrale, posseduto dalla ricorrente, considerandolo quale titolo di accesso, e del diploma di scienze religiose nei limiti del punteggio aggiuntivo di 0,50;
– di conseguenza, la pretesa della istante di vedersi valutato il diploma di scienze religiose, quale titolo di accesso, con l’aggiunta del punteggio per il diploma di istituto magistrale, non è fondata alla stregua della previsione del bando di concorso, avanti riportata, e ciò in quanto la problematica sulla diversità di trattamento del diploma di scienze religiose, considerato quale titolo di accesso se posseduto in aggiunta di altro diploma di scuola secondaria superiore, rispetto al diploma magistrale con l’aggiunta del diploma di scienze religiose, ha una origine contingente, la quale conferma che alla stessa non può essere data la soluzione prospettata dall’appellante, essendo sorta perché l’interessata ha avuto una votazione migliore nel diploma di scienze religiose, e, quindi, pretende che a questa votazione debba essere assegnato il punteggio sino a 4 punti, e che invece al diploma magistrale debba essere attribuito il punteggio aggiuntivo di 0,5, in analogia a quanto avviene per ogni “altro diploma di scuola secondaria superiore unito a diploma di scienze religiose”;
– la normativa del bando – che è comunque coerente con la normativa di riferimento – non può essere interpretata, però, a seconda delle contingenze e del risultato più favorevole che si spera di poter ottenere, essendo la stessa (allegato 5) chiara nel senso di assegnare al diploma magistrale, se posseduto e fatto valere con l’aggiunta del diploma di scienze religiose, il punteggio massimo sino a 4 punti, e nel caso in cui il diploma di scienze religiose sia fatto valere unitamente ad altro diploma di scuola secondaria superiore, al primo va attribuito il punteggio massimo sino a 4 punti;
– a fronte di una disciplina che non presenta margini di interpretazione diversa da quella data dalla Commissione giudicatrice, appaiono quindi prive di fondamento le censure che vengono reiterate nell’attuale sede, anche se con diversa modulazione, il medesimo vizio in cui sarebbe incorsa la Commissione stessa, ossia che non doveva essere valutato quale titolo di accesso il diploma magistrale, ma il diploma di scienze religiose;
– deve ribadirsi infine, che la previsione del bandoni questione è pienamente giustificata dal fatto che, ai sensi del d.p.r. 16.12.1985 n. 751 (punto 4.4 lett. b), il titolo specifico per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole materne e elementari è il diploma di istituto magistrale “unito all’attestato di idoneità dell’ordinario diocesano”, e che tale insegnamento può essere impartito da “chi fornito di altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale italiana” e che in questo secondo caso – dove, a differenza del primo nel quale il docente di religione cattolica ha insegnato in virtù del diploma magistrale, unitamente all’attestato di idoneità dell’ordinario diocesano il titolo che abilita all’insegnamento è il diploma di scienze religiose, in aggiunta ad altro diploma di scuola media superiore – appare legittima la previsione di dare una valutazione sino a 4 punti al solo diploma di scienze religiose, con un punteggio aggiuntivo di 0,5 per l’altro diploma di istruzione secondaria superiore, giacché tale diploma di scienze religiose costituisce il titolo per potere insegnare religione cattolica.
Alla stregua delle ribadite considerazioni che precedono, il ricorso in appello deve essere, in conclusione, respinto non essendo i rilievi, in esso mossi, idonei a scalfire le statuizioni rese della gravata pronuncia, che va, dunque, confermata.
Sussistono, peraltro, giustificate ragioni per disporre, tra le parti in causa, la integrale compensazione delle spese giudiziali.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, respinge l’appello in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2007 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale – Sez.VI – nella Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:
Claudio Varrone Presidente
Giuseppe Romeo Consigliere
Luciano Barra Caracciolo Consigliere
Domenico Cafini Consigliere est
Francesco Caringella Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 13/03/2008