Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 17 Gennaio 2008

Sentenza 05 giugno 2007, n.21785

Corte di Cassazione. Sez. III Penale. Sentenza 5 giugno 2007, n. 21785: ” Violenza sessuale e mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 609 bis c.p., u.c.”.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente
Dott. SQUASSONI Claudia – Consigliere
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria – Consigliere
Dott. FRANCO Amedeo – Consigliere
Dott. MARMO Margherita – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

Sul ricorso proposto da:

M.R.N., N. IL (OMISSIS) avverso SENTENZA del 19/04/2006 CORTE APPELLO di MILANO;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. SQUASSONI CLAUDIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. De Nunzio Wladimiro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi il difensore Avv. ZANCHETTI Mario di Milano.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 11 ottobre 2004, il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Varese ha ritenuto M.R.N. responsabile del reato continuato di violenza sessuale ai danni di undici minori e – riconosciuta l’attenuante del danno risarcito, la diminuente per il vizio parziale di mente e per il rito abbreviato – lo ha condannato alla pena di anni tre e mesi tre di reclusione oltre alle accessorie. La decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Milano con sentenza 19 aprile 2006.

Per giungere a tale conclusione, i Giudici hanno disatteso la prospettazione della difesa la quale aveva rilevato come tre bambini avessero reso dichiarazioni sovrapponibili che non avevano dignità di prova; sul punto, la Corte ha osservato che i minori avevano riferito di condotte specifiche e la sostanziale omogeneità del narrato era dovuta alla uniformità della condotta dell’agente. La Corte ha confutato la tesi dello appellante, secondo cui per i reati ai danni di due vittime fosse ravvisabile la minore gravità del fatto, ed ha esplicitato quali fossero gli elementi che ostavano alla concessione della speciale attenuante. Infine, i Giudici hanno rilevato come non fossero concedibili le attenuanti generiche nonostante la confessione (dovuta alla ineludibilità probatoria della accusa) anche tenuto conto di un precedente specifico e della carica sacerdotale ricoperta dal M., che gli offriva gli strumenti per comprendere il disvalore del suo agire. Per l’annullamento della sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione, in particolare, rilevando:

– che per tre minori, le informazioni sono state assunte dalla Squadra Mobile in forma riassuntiva ed identica (tali da sembrare moduli facsimile) sicchè sussistono forti perplessità sulla genuinità e spontaneità delle dichiarazioni;

– che,per due vittime, non sono riscontrabili i fattori in base ai quali la Corte territoriale ha escluso in generale la ipotesi dell’art. 609 bis c.p., u.c.: su tale punto, è configurarle un travisamento dei fatti;

– che le attenuanti generiche erano concedibili per l’eccellente comportamento processuale, l’età e la situazione patologica dello imputato: la condizione di sacerdote era già stata valutata per escludere la speciale attenuante e la pluralità dei fatti è stata considerata ai fini della continuazione. Le deduzioni non sono meritevoli di accoglimento. Il ricorrente ha prospettato che tre presunte vittime abbiano reso dichiarazioni (che sono ” valse un generoso risarcimento”) che non superano un critico vaglio di attendibilità per le modalità omogenee con cui il loro racconto accusatorio è stato verbalizzato dalla Polizia.

Questa tesi, ora al vaglio di legittimità era già stata sottoposta all’esame dei Giudici di merito che l’hanno presa nella dovuta considerazione e confutata come già riferito.

La sovrapponibilità delle dichiarazioni delle vittime trova ragionevole spiegazione – secondo la Corte territoriale – nel consueto modus operandi dello imputato che rende le accuse nei suoi confronti coincidenti; tale conclusione dei Giudici di merito è plausibile e logica per cui sfugge al sindacato di legittimità.

Inoltre, l’imputato, nel caso avesse nutrito dubbi sulla esattezza delle verbalizzazioni, ben avrebbe potuto richiedere il giudizio abbreviato condizionato alla nuova audizione dei tre ragazzi al fine di chiarire il reale contenuto delle loro dichiarazioni.

Per quanto concerne la speciale attenuante di cui all’art. 609 bis c.p., u.c., la Corte territoriale ha evidenziato vari indici rilevatori della gravità dei fatti e precisamente: la figura sacerdotale dello imputato, che induceva i minori a fidarsi senza remore; la natura degli atti compiuti; il consenso carpito tramite denaro o regali; la reiterazione della condotta; il luogo scelto (stanza dello imputato) che riduceva la possibilità di difesa dei bambini.

Solo questa ultima circostanza era carente nelle ipotesi che ci occupano; tuttavia, la condotta non può considerarsi poco lesiva della autodeterminazione sessuale delle vittime come si rileva dal preciso contenuto delle narrazioni dei bambini riportate nella sentenza di primo grado e nell’atto di ricorso.

Anche escludendo la ricordata circostanza dal novero delle emergenze che connotavano di gravità la condotta, le residue sono sufficienti per escludere il caso di minore offensivita; di conseguenza, la conclusione della Corte territoriale sul punto non è censurabile.

Relativamente alle richieste attenuanti generiche, i Giudici hanno ritenuto – e correttamente – elemento da non valorizzare la confessione (imposta dal compendio probatorio contra reum rappresentato dalle concordi dichiarazioni di undici minori); hanno evidenziato gli elementi negativi a carico dell’imputato, recidivo specifico, che non permettevano un regime sanzionatorio più mite.

In tale modo, la Corte ha con motivazione congrua – e pertanto insindacabile in questa sede – giustificato il mancato esercizio del suo potere discrezionale sulla concessione delle attenuanti generiche.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2007.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2007