Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 25 Novembre 2007

Circolare ministeriale 18 settembre 2007, n.75

Ministero della Pubblica Istruzione. Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per lo Studente. Ufficio 7°. Circolare 18 settembre 2007, n. 75: “Anagrafe nazionale delle scuole paritarie”

(Omissis)

In attuazione del comma 636 dell’art.1 della legge finanziaria n.296/2006, è stato emanato il D.M. del 21/5/2007, pubblicato sulla G.U. del 2 agosto Serie generale n. 178, che ha fissato nuovi criteri e parametri di assegnazione dei contributi alle scuole paritarie, con abrogazione contestuale ed esplicita, a decorrere dal nuovo anno scolastico, di tutte le precedenti disposizioni in materia (art.10).
Tale decreto, all’art 9, prevede all’interno del sistema di rilevazione informatizzata operante presso il Ministero della Pubblica Istruzione, l’anagrafe nazionale delle scuole paritarie, specificando che “i contributi di cui al presente decreto verranno erogati sulla base dei dati rilevati dall’anagrafe” (art. 9 comma 2).

Costituzione dell’anagrafe

Si è dunque proceduto a costituire l’anagrafe in parola, a cui si può accedere direttamente dalla home page del sito del Ministero con password riservate.
Tale anagrafe è stata definita attraverso un processo di controllo e di rielaborazione dei dati identificativi delle scuole paritarie presenti a sistema, procedimento di cui è stata data notizia mediante le note della Direzione Generale per i Sistemi Informativi prot. n. 1427 del 10 maggio 2007 e 1822 del 14 giugno 2007.
A seguito dell’operazione di controllo dei dati compiuta dagli Uffici scolastici regionali e della trasmissione degli stessi al Gestore informatico è stata costituita l’applicazione e verrà inviata apposita comunicazione (che si allega in copia) ai Gestori di scuole paritarie già inseriti in Anagrafe recante le password assegnate dal sistema per accedere all’applicazione stessa. La suddetta comunicazione è stata inoltrata solo ai Gestori i cui dati identificativi e fiscali erano presenti in Anagrafe; tutti gli altri la cui identificazione è risultata incompleta, sono confluiti in un apposito elenco nominativo suddiviso per regione, sulla base del quale i competenti Direttori degli Uffici scolastici regionali disporranno le opportune azioni di verifica. Man mano che le posizioni irregolari saranno regolarizzate, si provvederà a comunicare ai Gestori delle scuole paritarie interessate le password necessarie per l’accesso all’applicazione.

Struttura dell’anagrafe

La maschera dati dell’anagrafe sarà formata da due gruppi di campi.
Il primo gruppo sarà di esclusiva competenza dell’Amministrazione periferica (Uffici scolastici regionali) ed accessibile in sola lettura sia all’Amministrazione centrale, sia ai Gestori. In questo gruppo saranno compresi i seguenti campi: codice fiscale, codice meccanografico, denominazione del soggetto gestore, indirizzo sede della scuola, nominativo e sede del legale rappresentante. Questi campi non possono essere modificati direttamente dal Gestore, ma possono essere modificati solo dall’Amministrazione previa notifica da parte del Gestore.
Il secondo gruppo di campi sarà di esclusiva competenza del gestore ed accessibile in sola lettura sia all’amministrazione centrale, sia all’ amministrazione periferica. In esso saranno compresi i seguenti campi: nominativo coordinatore didattico, coordinate bancarie, dichiarazione (eventuale) di soggetto giuridico senza fine di lucro, dichiarazione di assenza di legami di cui all’art. 3 primo comma del dm 21 maggio 2007, numero delle classi o sezioni, numero di allievi per ciascuna classe o sezione, numero degli allievi certificati con handicap in base alla legge 104, numero degli allievi privi di cittadinanza italiana. Si fa presente che le dichiarazioni rese all’Anagrafe hanno valore di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e che eventuali dichiarazioni mendaci potranno essere sanzionate secondo quanto previsto dall’art. 11 del D.M. citato.

Compiti dei singoli Gestori

Non appena i Gestori saranno in possesso dei codici di accesso, procederanno con la massima sollecitudine ad attuare i procedimenti di seguito indicati:

1 – verifica dei dati già presenti in anagrafe

I Gestori verificheranno la completezza e l’esattezza dei dati presenti nella sezione di pertinenza dell’Amministrazione. Eventuali inesattezze riscontrate dovranno essere segnalate mediante apposita procedura prevista dall’applicazione stessa, agli Uffici scolastici regionali, che provvederanno ad apportare le modifiche.

2 – inserimento dei dati di funzionamento necessari al finanziamento

I Gestori delle istituzioni scolastiche paritarie o i loro delegati provvederanno a inserire le informazioni che costituiscono presupposto per l’erogazione dei contributi dell’anno scolastico 2007/2008, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 21 maggio 2007.
Si precisa che ogni inserimento dati deve concludersi con la necessaria ‘conferma’ finale degli stessi, che altrimenti non verranno registrati.
A tale proposito si precisa che l’Anagrafe è finalizzata all’acquisizione delle dichiarazioni e delle autocertificazioni necessarie per l’assegnazione dei contributi e quindi non è sostitutiva o alternativa alle procedure previste dal sistema SIDI per le rilevazioni integrative effettuate dal Ministero su tutte le istituzioni scolastiche operanti sul territorio nazionale. Va inoltre tenuto presente che le autocertificazioni e le dichiarazioni rese all’anagrafe dai Gestori non sono sostituiscono la documentazione che la normativa vigente prevede debba essere comunque inviata agli Uffici scolastici regionali o che gli stessi richiedano per potere svolgere l’azione di vigilanza e controllo di competenza (art. 9 comma 4 del dm 21 maggio 2007).

Compiti degli Uffici scolastici regionali

I Direttori degli Uffici scolastici regionali, ricevuti i codici di accesso, individueranno formalmente i responsabili del procedimento per la gestione dell’anagrafe presso le Direzioni regionali e gli Uffici scolastici provinciali, quindi inseriranno nell’applicazione gli indirizzi di posta elettronica ai quali andranno inoltrate le eventuali richieste di modifica e di integrazione dei dati non modificabili da parte dei Gestori delle istituzioni paritarie.
Sarà cura dei funzionari degli Uffici scolastici regionali e provinciali individuati come responsabili del procedimento accertare la correttezza e completezza dei dati presenti in anagrafe. Prioritariamente dovrà essere accertato che l’elenco delle istituzioni paritarie relativo alla propria regione o provincia includa correttamente tutte le scuole riconosciute paritarie effettivamente operanti sul territorio e non soggette a provvedimenti di revoca.
I Direttori degli Uffici scolastici regionali attiveranno tutte le azioni di vigilanza necessarie a verificare la correttezza dei dati inseriti dai singoli Gestori anche attraverso opportuni confronti con i dati del precedente anno scolastico.

Autocertificazioni e dichiarazioni relative alla natura giuridica del soggetto gestore (art. 3 u.c. del D.M. 21maggio 2007)

Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio relative all’appartenenza del soggetto Gestore della scuola paritaria ad una delle tipologie di soggetti giuridici senza fini di lucro e l’assenza dei legami con società aventi fini di lucro, così come precisato nell’art. 3 del DM 21 maggio 2007 , costituiscono requisito indispensabile per l’assegnazione di alcuni dei contributi previsti dal medesimo Decreto.
Tali dichiarazioni dovranno essere rese dal soggetto Gestore mediante la compilazione dell’apposito campo, eventuali elementi aggiuntivi utili a chiarire la natura giuridica del soggetto Gestore andranno segnalati agli Uffici scolastici regionali sempre mediante l’apposita procedura prevista dall’applicazione.
Gli Uffici scolastici regionali potranno disporre verifiche e richiedere la documentazione comprovante quanto dichiarato Prima dell’erogazione dei contributi il Gestore del sistema provvederà a rilevare la completezza dei campi richiesti.

Aggiornamento dell’Anagrafe

Sarà possibile aggiornare costantemente i dati contenuti nell’anagrafe nazionale, sia ad opera degli Uffici scolastici regionali che dei Gestori o dei loro delegati, ciascuno per la parte di competenza, fatti salvi i periodi nei quali si procederà all’assegnazione dei contributi.
Nei suddetti periodi, che verranno tempestivamente comunicati anche attraverso il sito del Ministero, unitamente alle indicazioni relative alle operazioni collegate, le funzioni di aggiornamento saranno sospese.

Formazione del personale

al fine di rendere il più possibile agevole ed immediato l’utilizzo della nuova anagrafe, si terranno incontri formativi con il personale incaricato degli Uffici scolastici regionali (Direzioni e Uffici scolastici provinciali), con modalità e tempistica che saranno nel seguito comunicate.
le SS.LL. sono invitate, sin da ora, a voler individuare i responsabili del procedimento di cui trattasi. le SS.LL. predisporranno inoltre successivi incontri a livello regionale con i gestori delle scuole paritarie e le loro associazioni di rappresentanza.

Alla presente viene data diffusione mediante comunicazione via INTERNET e INTRANET.

IL DIRETTORE GENERALE Regg.
F.to Lucrezia Stellacci