Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 22 Novembre 2007

Sentenza 15 novembre 2007, n.3635

TAR Veneto. Sentenza 15 novembre 2007, n. 3635: “Visita pastorale dell’Ordinario diocesano alle comunità scolastiche”

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione,

con l’intervento dei signori magistrati:
Umberto Zuballi Presidente
Claudio Rovis Consigliere, relatore
Riccardo Savoia Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 2069/2007 proposto dall’UNIONE DEGLI ATEI E DEGLI AGNOSTICI RAZIONALISTI – UAAR, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Francesca Leurini, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;

CONTRO

il Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge nella sua sede in Venezia, S.Marco 63;

e nei confronti

del Vescovo di (…), rappresentato e difeso dall’avv. Ivone Cacciavillani, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;

PER

l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, della delibera del Consiglio d’istituto dell’Istituto comprensivo di Scuola d’infanzia – Primaria e Secondaria di I° grado dei Comuni di (…) in data 25.5.2007, con la quale il Consiglio autorizza la visita pastorale dell’Ordinario diocesano alle comunità scolastiche, prevista nei mesi di settembre/ottobre per (…) e per novembre per (…).
Visto il ricorso, notificato il 5.11.2007 e depositato presso la Segreteria il 7.11.2007, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Vescovo di (…), depositato l’8.11.07;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi alla camera di consiglio del 14 novembre 2007, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 – relatore il Consigliere Claudio Rovis – l’avv. Leurini per la parte ricorrente, l’avv. Cacciavillani per la Curia Vescovile e l’avvocato dello Stato Brunetti per il Ministero intimato;
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;

considerato

che il gravame è inammissibile per carenza di legittimazione attiva dell’associazione ricorrente, la quale, avendo impugnato un atto che esaurisce la sua azione nell’ambito del plesso scolastico di (…), non ha dimostrato l’esistenza, nel predetto ambito territoriale, di qualche soggetto che, affiliato all’associazione, si affermi concretamente leso dalla censurata visita pastorale: in difetto di tale prova, invero, ove la comunità interessata alla visita fosse totalmente favorevole o quanto meno indifferente al suo svolgimento, l’impugnazione in esame verrebbe a configurarsi quale attività meramente pregiudizievole della libertà di autodeterminazione della comunità stessa;
che le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo dichiara inammissibile.
Spese rifuse, a carico della ricorrente, nella misura di € 6.000,00 (seimila/00) da dividersi in quote uguali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 14 novembre 2007.