Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 2 Febbraio 2004

Legge 30 aprile 1998, n.122

Legge 30 aprile 1998, n. 122: “Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all’Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e interruzioni pubblicitarie televisive”.

(da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 99 del 30 aprile 1998)

(omissis)

Art. 3

(Disposizioni in materia di pubblicità televisiva)

(omissis)

5. La pubblicità e la televendita non possono essere inserite durante la trasmissione di funzioni religiose. I notiziari e le rubriche di attualità, i documentari, i programmi religiosi e quelli per bambini, di durata programmata inferiore a trenta minuti, non possono essere interrotti dalla pubblicità o dalla televendita. Se la loro durata programmata è di almeno trenta minuti, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

(omissis)