Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 12 Ottobre 2007

Sentenza 31 maggio 2007, n.2849

Consiglio di Stato. Sentenza 31 maggio 2007, n. 2849: “Edilizia di culto e rilascio del permesso di costruire”.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

Sul ricorso r.g.n.7889/2006 proposto in appello da T. P., rappresentato e difeso dall’avv. Geremia Biancardi e Giancarlo Biancardi e con gli stessi elettivamente domiciliato in Roma alla via Emilio dei Cavalieri n.11, presso lo studio dell’avv. Fontanelli,

contro

Comune di C. e Provincia di Napoli, in persona dei l.r.p.t., non costituiti,

Assemblea Cristiana Evangelica di C., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Vittorio Rocco e dall’avv. Dario Cuomo, con i quali domicilia in Roma alla via Properzio n.32 presso l’avv. Maurizio Cecconi,

D’Avanzo Antonio quale Commissario ad acta;

per l’annullamento

della sentenza n.7650/2006 depositata in data 21 luglio 2006 con la quale il TAR Campania, sezione seconda, ha dichiarato inammissibile il ricorso e i motivi aggiunti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Assemblea Cristiana Evangelica di C.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Relatore alla udienza pubblica del 13 aprile 2007 il Consigliere Sergio De Felice;
Uditi gli avvocati delle parti, come da verbale di causa;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;

FATTO

Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione seconda, il signor T. Pasquale, nella qualità di proprietario di una abitazione sita in C. al Rione …, ove è residente, impugnava il permesso di costruire rilasciato alla assemblea cristiana evangelica per la costruzione di un luogo di culto, permesso rilasciato in data 10.3.2005 dal commissario ad acta nominato dal Presidente della Provincia di Napoli, in relazione ad un suolo sito in detto Rione, a poca distanza dalla sua abitazione.

Impugnava in realtà i seguenti atti: il permesso di costruire del 10.3.2005 rilasciato dal commissario ad acta nominato dal Presidente della Provincia di Napoli, a favore della Assemblea Cristiana Evangelica avente ad oggetto la costruzione di una Chiesa da edificarsi al rione …; il titolo abilitativo n. 36/2005 rilasciato dal responsabile UTC di C. in ottemperanza a quanto statuito dal Commissario ad acta; la delibera di CC n. 40 del 4.6.1991 con cui veniva individuata un’area di mq. 1500 per la costruzione di un locale da destinare al culto evangelico; la delibera di CC n. 52 del 7.12.1996 con cui detta area è stata concessa in diritto di superficie per 99 anni alla Assemblea Cristiana evangelica; la delibera di GM n 391 del 22.12.1997 e n. 152 del 29.6.2001 con cui è stato approvato lo schema di convenzione per l’assegnazione del suolo alla predetta assemblea; ogni altro atto preordinato connesso e consequenziale.

Il T. rappresentava e deduceva violazione e falsa applicazione legge n. 167/62, art. 51 legge 457/78 ed eccesso di potere sotto vari profili, in quanto il permesso di costruire dava per scontata una destinazione urbanistica del suolo in oggetto ormai ampiamente superata per intervenuta decadenza del piano particolareggiato, o piano di zona.

Il giudice di primo grado dichiarava la inammissibilità del ricorso per mancata impugnativa di atti presupposti che dovevano considerarsi immediatamente lesivi della posizione del ricorrente, in quanto la lesione della posizione soggettiva dedotta in giudizio si sarebbe già verificata per effetto delle precedenti delibere di Consiglio comunale prima (CC n. 40/1991) e di Giunta municipale poi (GM 152/2001 da ultimo), che avevano individuato il suolo per la realizzazione della Chiesa, ed avevano proceduto alla assegnazione dello stesso in diritto di superficie alla Chiesa Cristiana Evangelica.

Nella specie, invero, la lesione della posizione soggettiva dedotta in giudizio si sarebbe già verificata per effetto delle precedenti delibere di Consiglio comunale prima (CC n. 40/1991) e di Giunta municipale poi ( GM 152/2001 da ultimo) , che avevano individuato il suolo per la realizzazione della Chiesa, ed avevano proceduto alla assegnazione dello stesso in diritto di superficie alla controinteressata.

Le delibere in questione ( la consiliare n. 40 del 1991 e la Giuntale n. 152 del 29 giugno 2001 ) risultano infatti regolarmente pubblicate all’albo del Comune e rimaste affisse per il periodo di legge ( 15 gg. consecutivi) .

La portata lesiva della individuazione dell’area come destinata alla realizzazione di una Chiesa evangelica, e della puntuale assegnazione della stessa in diritto di superficie alla associazione cristiana evangelica, era percepibile per il T., residente nella zona, già dal momento di adozione delle stesse, non trattandosi di un mero stralcio dell’area a generici fini di pubblico interesse, ma prevedendo specificamente la destinazione della stessa alla realizzazione di un locale per il culto evangelico; con la delibera di GM 152/2001 si approvava finanche lo schema di convenzione per la concessione del suolo in diritto di superficie alla Assemblea cristiana evangelica ; pertanto la loro esecuzione comportava, quale atto consequenziale, il rilascio del titolo edilizio autorizzatorio.

Con l’atto di appello vengono dedotte le censure di violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

Si deduce, in primo luogo, la erroneità della impugnata sentenza, laddove ha concluso per la inammissibilità, in quanto sia l’atto di assegnazione del suolo che la concessione del diritto di superficie a favore della Chiesa Evangelica, entrambi attenenti a rapporti di tipo privatistico, non assumono la portata lesiva che assume invece (solo) il permesso di costruire o la concessione edilizia.

Con riguardo ai motivi di merito, si ripropongono le censure già proposte e non esaminate in prime cure, stante la pronuncia di inammissibilità.

Si rappresenta che il piano, risalente al 1973, sarebbe scaduto nel 1991 ( stante la durata di 18 anni prevista dalla legge).

Nella specie, il piano particolareggiato IACP prevedeva la destinazione della particella in oggetto ad attrezzature di pubblico interesse-A3, ma la decadenza di tale prescrizione comporta che al pari della decadenza del piano particolareggiato per la parte inattuata, riprendono vigore le previsioni edificatorie dello strumento urbanistico generale.

La zona va quindi considerata agricola, come risultante dal certificato di destinazione urbanistica, stante la decadenza delle destinazioni impresse dal piano di zona.

Invero il Consiglio comunale nelle deliberazioni del 1972 e del 1973 non aveva adottato la procedura di variante urbanistica con invio della stessa alla Provincia ed alla regione. Inoltre il rilascio del permesso di costruire in loco per un edificio di culto contrasta anche con le prescrizioni del piano regolatore generale vigente del Comune, che localizza in altro sito una zona F3 ove è possibile realizzare servizi religiosi.

Si deduce che la destinazione urbanistica del bene in questione è da una parte “agricola”, mentre per parte ha una diversa destinazione impressa, come detto, con delibere degli anni 1972 e 1973 e pertanto prive di efficacia, ai sensi della normativa in materia urbanistica.

Il Commissario ad acta ha rilasciato il permesso di costruire ritenendo vigente un piano adottato agli inizi degli anni ’70 (anno 1973) e quindi abbondantemente scaduto.

Si fa presente anche che il piano regolatore adottato prevede specifica zona a F3 per la realizzazione di servizi religiosi.

Si reitera la censura di violazione delle distanze, stante la distanza del ciglio stradale prevista in progetto minore dei 10 metri prescritti dal la strumentazione urbanistica vigente.

Si è costituita con controricorso e appello incidentale condizionato la Assemblea Cristiana Evangelica di C., che deduce la nullità della notifica per incompetenza dell’ufficiale giudiziario che ha provveduto al perfezionamento dell’appello, in quanto si tratta dell’ufficiale giudiziario del Tribunale di Nola.

Deduce anche la omessa pronuncia in ordine al difetto di legittimazione ad agire, in quanto si tratta di soggetto che non prova la proprietà del bene e che non dimostra la effettiva lesione subita.

Con l’appello incidentale condizionato si deduce la omessa pronuncia in ordine alla eccepita decadenza dal diritto a proporre impugnazione, in quanto il permesso a costruire è stato rilasciato – e anche pubblicato secondo la tesi prospettata – il 6 luglio 2005, mentre il ricorso di primo grado è stato notificato in data 3 novembre 2005.

Nel merito deduce che la destinazione è stata modificata da agricola a area per interventi di edilizia economica e popolare individuata per intervento Gescal, sicchè l’area aveva già subito il cambio di destinazione urbanistica. Per il resto si insiste nel rigetto dell’appello perché infondato.

Alla udienza pubblica del 13 aprile 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.In ordine alla deduzione di nullità della notifica dell’appello, proposta dalla Assemblea Cristiana Evangelica di C., va osservato che la notifica effettuata da ufficiale giudiziario incompetente non è affetta da nullità insanabile, ma da mera irregolarità (Consiglio Stato , sez. V, 13 luglio 1994 , n. 757).

Anche la nullità della notifica del ricorso per cassazione, eseguita da ufficiale giudiziario incompetente , è sanata, con effetto retroattivo, dalla costituzione dell’intimato, la quale dimostra che l’atto ha raggiunto lo scopo cui era preordinato (Cassazione civile , sez. lav., 01 agosto 1984 , n. 4578).

2.Sull’appello incidentale condizionato, avente ad oggetto la decadenza dalla impugnazione, il Collegio ritiene che essa sia infondata.

Il permesso a costruire è stato rilasciato il 6 luglio 2005, mentre il ricorso di primo grado è stato notificato in data 3 novembre 2005 e quindi nei termini previsti, stante la sospensione feriale dei termini e la decorrenza del termine dall’ultimo giorno di vigenza della pubblicazione e non certo dal suo giorno iniziale (dal giorno in cui sia scaduto il termine di pubblicazione nell’albo).

3.In ordine alla deduzione di difetto di legittimazione ad agire, deve ritenersi che ai fini dell’impugnazione di una concessione edilizia, la condizione dell’azione rappresentata dalla “vicinitas”, ossia da uno stabile collegamento tra il ricorrente e la zona interessata dall’intervento assentito, vada valutata alla stregua di un giudizio che tenga conto della natura e delle dimensioni dell’opera realizzata, della sua destinazione, delle sue implicazioni urbanistiche ed anche delle conseguenze prodotte dal nuovo insediamento sulla “qualità della vita” di coloro che per residenza, attività lavorativa e simili, sono in durevole rapporto con la zona in cui sorge la nuova opera (Consiglio Stato , sez. V, 28 giugno 2004 , n. 4790).

In tema di impugnazione di concessione edilizia rilasciata alla società controinteressata per la demolizione di un edificio esistente e per la costruzione di un nuovo edificio con destinazione commerciale e residenziale, in presenza di un provvedimento di rilascio di concessione edilizia l’ interesse a ricorrere del terzo trova piena giustificazione quando esiste una situazione soggettiva ed oggettiva di stabile collegamento con la zona coinvolta da una costruzione che, se illegittimamente assentita, è idonea ad arrecare un pregiudizio ai valori urbanistici della zona medesima; pertanto, la qualifica giuridica di proprietario di un bene immobile confinante deve di per sè ritenersi idonea a creare la legittimazione e l’ interesse al ricorso, non occorrendo altresì la verifica della concreta lesione di un qualsiasi altro interesse di rilevanza giuridica, riferibile a norme di diritto privato o di diritto pubblico.

Deve quindi respingersi l’eccezione di difetto di legittimazione attiva dell’appellante, in quanto lo stesso pur qualificatosi come proprietario di un alloggio nel rione de quo, senza averne provato la proprietà, è anche residente in loco, ed in realtà trae la propria legittimazione dallo stabile collegamento con la zona interessata dal rilascio del permesso di costruire, stabile collegamento che ai sensi della legge urbanistica comprende anche la nozione di residente e non solo quella di titolare di diritto reale.

Pertanto, la pretesa di parte appellata di sostenere la carenza di interesse, oltre che di legittimazione, del ricorrente di primo grado, oggi appellante, deve ritenersi infondata.

4.Con riguardo alla inammissibilità, ritenuta dal primo giudice perché non sarebbe stato impugnato l’atto presupposto – consistente nella individuazione del suolo e della assegnazione-costituzione del diritto di superficie – va osservato quanto segue.

La lesione dell’interesse del terzo si verifica al momento del rilascio della concessione edilizia; di conseguenza, non può considerarsi tardivo il ricorso nella parte in cui impugna, insieme alla concessione, un atto del procedimento (nella specie, si trattava parere espresso dal consiglio comunale in ordine al rilascio di una concessione edilizia in deroga) (Consiglio Stato , sez. V, 06 giugno 1984, n. 433).

Nel caso di specie, la impugnativa della concessione edilizia, secondo i consueti canoni che caratterizzano l’interesse ad agire da parte del vicino, non può ritenersi preclusa dalla mancanza di impugnazione di atti, sì presupposti, ma in alcun modo da ritenersi autonomamente lesivi nel senso in cui lo è invece il titolo abilitativo a costruire (in tal senso non sono lesivi atti quali la individuazione del suolo o la costituzione di diritto di superficie, a cui naturalmente, non necessariamente, deve seguire il titolo amministrativo abilitativo a costruire).

5.Il T. ripropone in appello le censure i motivi di violazione e falsa applicazione legge n. 167/62, art. 51 legge 457/78 ed eccesso di potere sotto vari profili, in quanto il permesso di costruire dava per scontata una destinazione urbanistica del suolo in oggetto ormai ampiamente superata per intervenuta decadenza del piano particolareggiato, o piano di zona.

Il piano, risalente al 1973, sarebbe scaduto nel 1991 ( stante la durata di 18 anni prevista dalla legge).

Nella specie il piano particolareggiato IACP prevedeva la destinazione della particella in oggetto ad attrezzature di pubblico interesse-A3, ma la decadenza di tale prescrizione comporta che al pari della decadenza del piano particolareggiato per la parte inattuata, riprendono vigore le previsioni edificatorie dello strumento urbanistico generale.

La zona è quindi considerata agricola, come risultante dal certificato di destinazione urbanistica, stante la decadenza delle destinazioni impresse dal piano di zona.

Infatti il Consiglio comunale nelle deliberazioni del 1972 e del 1973 non aveva adottato la procedura di variante urbanistica con invio della stessa alla Provincia ed alla regione.

Inoltre il rilascio del permesso di costruire in loco per un edificio di culto contrasta anche con le prescrizioni del piano regolatore generale vigente del Comune, che localizza in altro sito una zona F3 ove è possibile realizzare servizi religiosi.

In ordine alla attuale destinazione urbanistica del terreno interessato, non viene smentita la asserzione dell’appellante circa la destinazione “agricola” della particella di maggiore estensione.

Dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal comune di C. riportato da parte appellante secondo gli strumenti urbanistici attuali la parte di terreno sul quale è stata assentita la concessione risulta avente destinazione agricola e non risulta impressa altra destinazione.

D’altronde, come deduce l’appellante, nel piano regolatore generale attuale risulta che i servizi religiosi si vedono attribuita una specifica zona, la F3.

7.Per le considerazioni sopra svolte, va respinto l’appello incidentale condizionato; l’appello principale va accolto e, in riforma della impugnata sentenza, va accolto il ricorso proposto in primo grado.

Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio del doppio grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, così provvede:

respinge l’appello incidentale, accoglie l’appello principale e, in riforma della impugnata sentenza, va accolto il ricorso proposto in primo grado. Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 aprile 2007, con l’intervento dei magistrati:

Gennaro Ferrari, Presidente
Costantino Salvatore, Consigliere
Antonino Anastasi, Consigliere
Carlo Deodato, Consigliere
Sergio De Felice, Consigliere, estensore