Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 12 Ottobre 2007

Sentenza 16 aprile 2007, n.3689

TAR Campania. Sentenza 16 aprile 2007, n. 3689: “IRC e partecipazione a sessione riservata per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria”.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per la CAMPANIA – NAPOLI Sezione VI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 6060 del 2002 proposto da

G. P. rappresentata e difesa da: Avv. to Ferdinando Catapano presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, via G. Sanfelice 38 Napoli;

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA in persona del Ministro p.t. e UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA CAMPANIA in persona del R.L.p.t. e PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI NAPOLI Rappresentati e difesi dall’Avv.ra Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in via Diaz n.11 di Napoli Avv. Maria Pia Camassa

per l’annullamento, previa sospensione

del provvedimento del Provveditore agli studi di Napoli prot. 37124 del 13.02.2002 con cui la ricorrente è stata esclusa dalla partecipazione alla sessione riservata per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria ex art.2 punto 3 dell’O.M. 1/01 per non essere in possesso del requisito di servizio previsto dall’art.1 dell’O.M. 1/01; del silenzio rifiuto relativo al ricorso gerarchico avverso il predetto provvedimento di esclusione proposto il 4.03.2002; nonché di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 21 marzo 2007, il relatore il Referendario dott. Sergio Zeuli, e i difensori, come da verbale;
letta la memoria dell’amministrazione intimata
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con atto notificato in data 14 maggio 2002 e depositato il 10 giugno successivo G. P. impugnava gli atti indicati in epigrafe.

All’uopo esponeva di non essere stata ammessa alla partecipazione ai corsi speciali per il conseguimento dell’abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria, nonostante avesse inoltrato regolare domanda ed allegato la documentazione utile. In particolare, il motivo dell’esclusione era da rinvenire nella circostanza che una parte del servizio era stato da lei prestato nell’insegnamento della religione cattolica, o delle attività alternative alla religione cattolica.

Tanto premesso il predetto provvedimento di esclusione e gli atti consequenziali erano da ritenersi illegittimi per violazione dei principi generali in materia concorsuale nonché per eccesso di potere per travisamento ed illogicità e per violazione dell’art. 3 L.241/90.

Si costituiva l’amministrazione intimata, confutando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso.

All’odierna udienza la causa veniva spedita in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato. La dottoressa P., infatti, ha presentato la domanda nonostante non fosse in possesso del requisito culturale richiesto dall’art.1 comma 2 dell’Ordinanza Ministeriale n.1 del 2 gennaio 2001: ella, infatti, non ha effettuato almeno 360 giorni di servizio nel periodo compreso fra l’anno scolastico 1989 ed il 27 aprile 2000, per le materie corrispondenti a quelle per le quali chiede l’abilitazione, come invece era richiesto dal Bando che sul punto si è limitato a recepire le prescrizioni della sopra indicata ordinanza ministeriale.

Né può dirsi che le prescrizioni di quest’ultimo siano irragionevoli e comunque violative del principio di imparzialità della PA. Per dimostrare la manifesta infondatezza della dedotta doglianza, è bene intrattenersi brevemente sulla ratio delle previsioni in oggetto.

Le motivazioni di questi (e di altri consimili) interventi risiedono infatti nella volontà del legislatore, talvolta palesemente espressa: in primo luogo, di utilizzare le esperienze professionali maturate nel mondo della scuola, evidentemente sul presupposto della preparazione culturale maturata sulla base del titolo universitario posseduto. Quest’ultimo, rappresenta indubbiamente un pre-requisito per ottenere l’abilitazione; in secondo luogo, esse vanno individuate anche se più gradatamente, nel tentativo di riassorbire il precariato scolastico, dal momento che l’abilitazione è il primo passo del percorso che conduce all’immissione in ruolo. Né va dimenticato, nell’economia del presente discorso, che questo intervento si atteggia quale sorta di “sanatoria” per i rapporti lavorativi che si sono avuti negli anni scorsi tra docenti ed istituzioni scolastiche private e pubbliche, resi problematici, soprattutto questi ultimi, dalla mancanza per molti anni di concorsi per le assunzioni nella scuola pubblica.

Tanto premesso, la predeterminazione dei requisiti necessari all’abilitazione – e fra questi, massime evidentemente quelli culturali – non solo non rappresenta una scelta irragionevole e disparitaria, ma è al contrario corretta e risponde ad un principio di logica e di buona amministrazione. In altre parole, rientra nella piena discrezionalità del legislatore, titolare dell’indirizzo politico, in prima battuta, e dell’amministrazione quale esecutrice delle volontà di quest’ultimo, l’individuazione dei requisiti per l’insegnamento, necessari al conseguimento dell’abilitazione.

Il provvedimento è alla luce di quanto precede anche correttamente motivato e – stante il suo esito vincolato- si può escludere che avrebbe potuto presentare un contenuto diverso da quello in concreto adottato, dunque è irrilevante anche la dedotta violazione dell’art.7 L.241/90.

Questi motivi inducono al rigetto del ricorso. La delicatezza della controversia – vertendosi in materia connessa alla possibilità di prestare lavoro alle dipendenze pubbliche – suggerisce la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – sede di Napoli – Sezione VI, respinge il ricorso 6060/02, meglio in epigrafe specificato, proposto da G. P.. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 21 marzo 2007, con l’intervento dei Magistrati.

Filippo Giamportone Presidente

Alessandro Pagano Componente Correlatore

Sergio Zeuli Relatore- est.