Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 3 Ottobre 2007

Decreto 27 agosto 2007

Conferenza Episcopale Italiana. Decreto di promulgazione della “Delibera di modifica della delibera n. 58 in materia di sostentamento del clero”, 27 agosto 2007.

(da “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana” n. 5-6 del 31 agosto 2007)

Prot. n. 561/07

La Conferenza Episcopale Italiana, nella 57a Assemblea Generale del 21-25 maggio 2007, ha esaminato e approvato con la prescritta maggioranza la delibera concernente la modifica dell’articolo 4, § 3, primo capoverso, lettera a) della delibera n. 58.
Con il presente decreto, nella mia qualità di Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, per mandato della stessa Assemblea, dopo aver ottenuto la debita recognitio della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 3910/07/RS del 23 giugno 2007, in conformità al can. 455, §§ 2-3 del codice di diritto canonico e ai sensi degli artt. 16, § 3, e 27, lett. f), dello statuto e dell’art. 72 del Regolamento della CEI promulgo attraverso la pubblicazione nel “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana” la delibera nel testo allegato al presente decreto.

Roma, 27 agosto 2007

 ANGELO BAGNASCO
Presidente

 GIUSEPPE BETORI
Segretario Generale
__________________________________________

La 57a Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana

– VISTA la delibera CEI n. 58;
– CONSIDERATA l’opportunità di ridurre l’onere gravante sulle parrocchie i cui parroci o vicari parrocchiali prestano il loro servizio anche in altre parrocchie;
– VISTO l’art. 75, commi secondo e terzo, delle Norme approvate con il Protocollo 15 novembre 1984;
– AI SENSI del can. 455 del codice di diritto canonico e dell’art. 16 dello statuto della C.E.I.,

delibera

L’art. 4, § 3, primo capoverso, lettera a) della delibera CEI n. 58 (Testo unico delle disposizioni di attuazione delle norme relative al sostentamento del clero che svolge servizio in favore delle diocesi) è così modificato:

“a) la parrocchia è tenuta ad assicurare al parroco o al parroco in solidum moderatore una somma mensile pari al prodotto di una determinata quota capitaria per il numero degli abitanti della circoscrizione parrocchiale, al vicario parrocchiale o al parroco in solidum non moderatore una somma pari al 50%, ovvero, qualora goda di altri redditi di cui all’art. 3, una somma pari al 25% della remunerazione dovuta al parroco. Per coloro che esercitano i predetti uffici in più parrocchie le somme come sopra determinate sono ulteriormente ridotte della metà”.