Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 9 Settembre 2007

Risoluzione 06 settembre 2007

Parlamento europeo. Risoluzione 6 settembre 2007: “Funzionamento dei dialoghi e delle consultazioni con i paesi terzi in materia di diritti dell’uomo”.

Il Parlamento europeo ,

– visti tutti gli accordi tra l’UE e i paesi terzi e le clausole relative ai diritti umani e alla democrazia contenute in detti accordi,

– visti gli articoli 177, 178, 300 e 310 del trattato CE e gli articoli 3. 6, 11, 19 e 21 del trattato UE,

– visti gli orientamenti dell’Unione europea sui diritti dell’uomo, in particolare quelli per il dialogo sui diritti dell’uomo, approvati nel dicembre 2001, la valutazione dell’attuazione degli orientamenti stessi, approvata nel dicembre 2004, e gli orientamenti dell’Unione europea sui difensori dei diritti dell’uomo, adottati nel giugno 2004,

– vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2006 sulla clausola relativa ai diritti dell’uomo e alla democrazia negli accordi dell’Unione europea(1) e il seguito dato dalla Commissione a detta risoluzione,

– visto il documento del Consiglio del 7 giugno 2006sull’integrazione dei diritti umani nella PESC e nelle altre politiche dell’UE,

– visto l’Accordo quadro del 26 maggio 2005 tra il Parlamento europeo e la Commissione,

– vista la sua risoluzione del 25 aprile 2002 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul ruolo dell’Unione europea nella promozione dei diritti umani e della democratizzazione nei paesi terzi(2) ,

– viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione dei diritti dell’uomo nel mondo,

– viste le sue precedenti discussioni e risoluzioni d’urgenza su casi di violazioni dei diritti umani, della democrazia e dello stato di diritto,

– visti i suoi orientamenti specifici sui diritti dell’uomo e le azioni per la democrazia dei deputati del Parlamento nelle loro visite presso paesi terzi,

– visto il regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo(3) ,

– viste le conclusioni raggiunte nel corso delle discussioni tenute in seno alla sua commissione per gli affari esteri nelle riunioni del 3 maggio 2007 sui diritti umani in Cina e in Uzbekistan, e del 23 aprile 2007 sui diritti umani in Russia,

– viste le sue risoluzioni del 10 maggio 2007 sul Vertice UE-Russia in programma a Samara il 18 maggio 2007(4) , del 26 aprile 2007 sulla recente repressione delle manifestazioni in Russia(5) , del 18 gennaio 2007 sull’arresto e la detenzione da parte della Libia di cinque infermiere bulgare e di un medico palestinese(6) , del 16 novembre 2006 sull’Iran(7) , del 26 ottobre 2006 sull’Uzbekistan(8) , e del 7 settembre 2006 sulle relazioni UE-Cina(9) ,

– viste le conclusioni sull’Asia centrale raggiunte nella 2796a riunione del Consiglio per le relazioni esterne svoltasi a Lussemburgo il 23 aprile 2007; visti gli accordi di cooperazione e partenariato con il Kirghizistan, il Kazakistan e l’Uzbekistan, che sono già entrati in vigore; visti gli accordi di cooperazione e partenariato con il Tagikistan e il Turkmenistan, che sono stati firmati ma non ancora ratificati; visto il documento strategico della Commissione sull’Asia centrale 2002-2006,

– visti gli articoli 8, 9, 96 e 97 e l’Allegato VII dell’Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Carabi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato il 23 giugno 2000(10) a Cotonou e modificato il 25 giugno 2005(11) a Lussemburgo (Accordo di Cotonou),

– viste le risoluzioni dell’Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE (APP ACP-UE) e, in particolare, la sua risoluzione del 25 novembre 2004, approvata all’Aia, sul dialogo politico ACP-UE (articolo 8 dell’Accordo di Cotonou)(12) ,

– visti i piani d’azione bilaterali adottati dalla Commissione nel quadro della Politica europea di vicinato (PEV) con i paesi partner della PEV, ad eccezione dell’Algeria, della Bielorussia, della Libia e della Siria,

– viste la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sullo sviluppo della PEV (COM(2006)0726) e l’imminente risoluzione sulla medesima,

– viste la sua raccomandazione del 15 marzo 2007 destinata al Consiglio sul mandato a negoziare un accordo di associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Comunità andina e i suoi paesi membri, dall’altro(13) , e la sua raccomandazione del 15 marzo 2007 destinata al Consiglio sul mandato a negoziare un accordo di associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e i paesi dell’America centrale, dall’altro(14) ,

– viste le sue risoluzioni del 12 ottobre 2006 sulle relazioni economiche e commerciali tra l’UE e il Mercosur in vista della conclusione di un accordo di associazione interregionale(15) e del 27 aprile 2006 su una cooperazione rafforzata tra Unione europea e America latina(16) ,

– visto l’articolo 45 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per i diritti della donna e l’uguaglianza di genere (A6-0302/2007),

A. considerando che i dialoghi sui diritti umani sono uno dei tanti strumenti che l’UE può utilizzare per attuare la sua politica sui diritti umani e costituiscono parte essenziale della strategia globale dell’Unione europea volta a promuovere lo sviluppo sostenibile, la pace e la stabilità,

B. considerando che l’universalità, l’individualità e l’indivisibilità dei diritti umani, intendendo con questi ultimi non soltanto i diritti civili e politici ma anche i diritti sociali, ambientali, economici e culturali, devono essere difese e promosse, e considerando che l’UE continua a istituire strumenti significativi a tal fine,

C. considerando che qualsiasi decisione di avviare un dialogo sui diritti umani è adottata in base a taluni criteri approvati dal Consiglio che tengono conto segnatamente delle principali preoccupazioni nutrite dall’UE in merito alla situazione in loco dei diritti umani nei paesi interessati, di un effettivo impegno da parte delle autorità di questi ultimi per quanto riguarda il dialogo in parola volto a migliorare la situazione in loco dei diritti umani, e dell’impatto positivo che un dialogo sui diritti umani può avere sulla situazione dei diritti umani,

D. considerando che nel documento “Orientamenti dell’Unione europea per il dialogo sui diritti dell’uomo” si raccomanda di affrontare in modo adeguato e sistematico le questioni relative ai diritti umani nel quadro del dialogo politico globale condotto con i paesi terzi a tutti i livelli,

E. considerando che nel 2004 il Consiglio ha deciso di esaminare due volte l’anno lo stato generale dei dialoghi sulla base di una rassegna globale e di un calendario aggiornato, e considerando che contemporaneamente il Consiglio ha sottolineato che non si devono sostenere dialoghi per un periodo di tempo indefinito ma bensì per un periodo di tempo preciso, tenendo presente anche una strategia di uscita,

F. considerando che i dialoghi e le consultazioni in materia di diritti umani sono condotti con una grande varietà di strutture, formati e procedure, senza che si tenga conto sufficientemente della necessaria coerenza; che tale assenza di coerenza può compromettere la credibilità della politica dell’Unione europea in materia di diritti umani sulla scena internazionale, e considerando che sarebbero auspicabili maggiore trasparenza e controllo democratico in relazione all’applicazione dei summenzionati Orientamenti dell’Unione europea per il dialogo sui diritti dell’uomo,

G. considerando che la prassi attuale del Consiglio consiste nel presentare un rapporto informativo sull’ordine del giorno e sugli obiettivi del prossimo turno di consultazioni e dialoghi strutturati in materia di diritti umani, e nell’invitare un funzionario del Parlamento a partecipare, unitamente a rappresentanti di organizzazioni non governative,

H. considerando che l’accordo di Cotonou mira allo sviluppo sostenibile e si basa sull’individuo come principale protagonista e beneficiario della politica di sviluppo; considerando che ciò comporta il rispetto e la promozione di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali, e considerando che la summenzionata revisione dell’accordo del 25 giugno 2005 ha portato ad un dialogo politico più intenso nel quadro dell’articolo 8, con particolare riguardo ai diritti umani,

I. considerando che l’omissione di una delle parti di adempiere ad un obbligo derivante dal principio del rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello stato di diritto come disposto all’articolo 9 dell’Accordo di Cotonou determina l’avvio di una procedura di consultazione ai sensi dell’articolo 96, volta a risolvere la situazione,

J. considerando che, sebbene si debba accogliere con soddisfazione l’articolo 8 dell’Accordo di Cotonou, che prevede un dialogo politico tra i paesi ACP e l’UE ed inoltre una valutazione regolare del rispetto dei diritti umani, dei principi democratici, dello stato di diritto e del buon governo, resta la preoccupazione che detta disposizione possa essere utilizzata per aggirare la procedura di consultazione ai sensi dell’articolo 96 nel caso di violazioni dei diritti umani,

K. considerando che l’attuazione dei piani d’azione della PEV è monitorata da svariate sottocommissioni e che, ai sensi degli accordi di associazione bilaterali, l’UE ha varato un processo volto a istituire sottocommissioni per i diritti dell’uomo, la democratizzazione e il buon governo per tutti i paesi della PEV; considerando che, finora, il Marocco, la Giordania e il Libano hanno approvato la creazione di dette sottocommissioni, che hanno già tenuto riunioni, che l’Egitto ha approvato la creazione di una sottocommissione, sebbene questa non abbia ancora tenuto riunioni, e che la Tunisia ha avviato il processo di approvazione di una sottocommissione,

L. considerando che, quale misura a breve termine in vari piani d’azione della PEV, si raccomanda di istituire una sottocommissione ai sensi dell’articolo 5 dell’Accordo di associazione, al fine di sviluppare un dialogo politico strutturato sulla democrazia e lo stato di diritto; considerando che la sottocommissione in questione non ha alcun potere decisionale, ma può presentare proposte al pertinente comitato di associazione o ad organismi situati ad un livello più elevato nell’ambito del dialogo politico,

M. considerando che, a seguito della riforma degli strumenti finanziari per l’assistenza esterna, il Parlamento ha acquisito il diritto di esercitare il controllo democratico sui documenti strategici pertinenti, e nel contempo è una delle autorità di bilancio,

N. considerando che i diritti delle donne e dei bambini costituiscono una parte inalienabile, integrante e indivisibile dei diritti umani universali, come stabilito nella Dichiarazione e Piattaforma d’azione di Pechino del 1995,

A. Migliorare la coerenza dei dialoghi e delle consultazioni in materia di diritti dell’uomo

1. sottolinea che la promozione dei diritti umani rappresenta una parte fondamentale della politica esterna dell’UE; esorta il Consiglio e la Commissione a includere in modo sistematico le questioni relative ai diritti umani nell’ordine del giorno dei dialoghi politici e delle consultazioni dell’UE con i paesi terzi, e ad inserire sempre più energicamente la dimensione dei diritti umani in tutte le politiche esterne dell’UE, compresi gli aspetti esterni delle politiche interne dell’UE, e insiste affinché si ricorra a tutti gli strumenti disponibili al fine di conseguire tali obiettivi;

2. ritiene che i problemi dei diritti umani debbano essere posti al più alto livello politico, per conferire maggior peso politico alle preoccupazioni sui diritti umani; ricorda che la promozione e la difesa dei diritti umani nei paesi terzi non devono essere condizionate da alleanze geopolitiche o geostrategiche; rileva che, nel quadro dei dialoghi politici, economici e commerciali, il rispetto dei diritti umani deve essere il fondamento di relazioni strategiche e privilegiate con l’Unione europea;

3. invita il Consiglio ad applicare pienamente i summenzionati Orientamenti dell’UE per il dialogo sui diritti dell’uomo;

4. sottoscrive le conclusioni della prima revisione dell’attuazione degli orientamenti dell’UE sui difensori dei diritti umani, che sottolineano che la situazione relativa ai difensori dei diritti umani e all’ambiente in cui operano dovrebbe essere sistematicamente integrata nei dialoghi politici e nelle consultazioni dell’UE con i paesi terzi, ad inclusione delle consultazioni e dei dialoghi bilaterali condotti dagli Stati membri UE;

5. si compiace della decisione recentemente adottata dal Consiglio di elaborare degli orientamenti dell’UE sui diritti del fanciullo, da finalizzare durante la presidenza portoghese nel 2007; rileva al riguardo la necessità di rispettare la complementarità con gli esistenti orientamenti sui bambini nei conflitti armati e di tenere presenti gli impegni di Parigi del 6 febbraio 2007 volti a proteggere i bambini dal reclutamento illegale e dall’impiego da parte delle forze armate o di gruppi armati;

6. invita ancora una volta il Consiglio ad applicare pienamente e sistematicamente la clausola relativa ai diritti umani e alla democrazia in tutti gli accordi e i rapporti dell’UE con paesi terzi; ribadisce la richiesta che si istituisca una procedura trasparente per la valutazione della situazione dei diritti umani e dell’applicazione della clausola relativa ai diritti umani; chiede che i risultati di tale valutazione siano inseriti sistematicamente nei dialoghi sui diritti dell’uomo condotti con paesi terzi, e viceversa;

7. ricorda che l’obiettivo principale del dialogo e della consultazione consiste nel promuovere il consolidamento della democrazia, dello stato di diritto, del buon governo nonché del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali nei paesi terzi, intendendo non solo i diritti civili e politici ma anche i diritti sociali, ambientali, economici e culturali; rileva che tali obiettivi saranno perseguiti nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e da tutti gli altri strumenti universali sui diritti umani adottati nel quadro delle Nazioni Unite, tenendo altresì presenti gli Obiettivi di sviluppo del Millennio;

8. segnala che l’esistenza del dialogo o di consultazioni sui diritti umani con un paese terzo deve determinarne la sua integrazione sistematica in tutti gli ambiti di cooperazione dell’UE con il paese in questione, inclusa la politica di sviluppo della Comunità e la sua cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi, di modo che l’esistenza di un dialogo o di consultazioni sui diritti umani non sia solo fine a se stessa;

9. accoglie favorevolmente gli sforzi compiuti dal Consiglio per dare coerenza al dialogo sui diritti dell’uomo tramite i summenzionati Orientamenti dell’UE per il dialogo sui diritti dell’uomo; dichiara che la flessibilità e il pragmatismo necessari per garantire che i dialoghi e le consultazioni siano efficaci non devono comprometterne la coerenza, indispensabile per evitare che i dialoghi e le consultazioni diventino una questione di libera scelta;

10. rileva l’esistenza di una grande varietà di dialoghi e consultazioni, con strutture, formati, periodicità e metodologie diverse, il che determina opacità e confusione per quanto riguarda l’azione dell’UE in questo ambito; deplora il fatto che – a prescindere dalle eventuali informazioni esistenti in merito all’ordine del giorno, agli obiettivi, ai parametri di riferimento o ai risultati dei dialoghi e delle consultazioni basati su accordi, dei dialoghi e delle consultazioni ad hoc, del dialogo e della consultazione con i paesi affini, o del dialogo e della consultazione politici – tali informazioni non si estendano ai diritti umani; constata che né il Consiglio né la Commissione hanno istituito un metodo per organizzare e sistematizzare tali dialoghi e consultazioni, il che impedisce di incorporarne i risultati in un’ottica globale; chiede alla Commissione e al Consiglio di sistematizzare i dialoghi e le consultazioni in materia di diritti umani con i paesi terzi, classificandoli sul piano metodologico e tematico, in modo da fornire una base per effettuare una valutazione e una verifica oggettive della situazione dei diritti dell’uomo, dei progressi compiuti e così via;

Una maggiore coerenza interistituzionale

11. ritiene che sia urgente istituire meccanismi volti a migliorare il coordinamento tra le diverse istituzioni dell’UE (Consiglio, Commissione e Parlamento), mediante l’introduzione di un trilogo interistituzionale sul dialogo politico e sui dialoghi e le consultazioni in materia di diritti umani; chiede inoltre che si studino d’urgenza formule volte a migliorare la comunicazione interna in seno a dette istituzioni;

12. accoglie con favore l’iniziativa del Gruppo di lavoro del Consiglio sui diritti umani (COHOM) di rivedere periodicamente tutti i dialoghi e le consultazioni sui diritti umani dell’UE al fine di mantenere una visione globale dei medesimi grazie a un dibattito semestrale, sulla base di un quadro generale aggiornato e di un calendario dei dialoghi e delle consultazioni sui diritti umani in corso; chiede che tale revisione sia effettivamente realizzata e che l’informazione sia sistematicamente trasmessa agli altri gruppi del Consiglio, alla Commissione e alle sue delegazioni nei paesi terzi nonché al Parlamento, nel quadro del suddetto trilogo interistituzionale;

Raccomandazioni destinate al Consiglio

13. chiede al Consiglio di applicare il mandato del COHOM per garantire la coerenza tra i dialoghi o le consultazioni e gli altri meccanismi per la promozione dei diritti umani sviluppati dall’UE nei paesi in questione (sia che tali dialoghi o consultazioni risultino dall’azione in seno ad organismi internazionali o derivino da obblighi stabiliti negli strumenti propri dell’UE);

14. reitera l’appello a che il Consiglio consideri la possibilità di trasformare il COHOM in un gruppo di lavoro formato da rappresentanti con base a Bruxelles e cooperi strettamente con le commissioni competenti del Parlamento europeo; ritiene che ciò consentirebbe di dedicare più tempo alle riunioni e garantirebbe di disporre di un migliore coordinamento e pertanto, eventualmente, anche di effettuare un controllo più rigoroso delle politiche dei diritti umani dell’UE in generale e, in particolare, dei dialoghi e delle consultazioni in materia di diritti umani, così come di integrare la dimensione dei diritti umani in tutti gli aspetti delle politiche dell’UE, a fini di coerenza;

15. invita il Consiglio a valorizzare il ruolo dell’unità “Diritti umani” del suo Segretariato generale, garantendo la sua partecipazione allo svolgimento dei dialoghi politici, compresi quelli basati sugli accordi di cooperazione realizzati dalla Commissione, e ad istituire, in seno alla suddetta unità “Diritti umani”, un sistema di coordinamento permanente per ogni dialogo o consultazione strutturati sui diritti dell’uomo, al fine di assicurare la novità dei temi del dialogo, la selezione di partecipanti interessati e la continuità, fermo restando che tale coordinamento dovrebbe contribuire all’istituzione di reti bilaterali di organizzazioni, istituzioni e università tra l’Europa e il paese in questione, in modo da garantire il necessario inserimento della dimensione dei diritti umani e della democrazia in tutte le politiche dell’UE, in particolare a seguito delle riforme degli strumenti finanziari per l’aiuto esterno della CE; chiede al riguardo che si adottino le debite misure, comprendenti in particolare l’aumento delle risorse finanziarie e umane, per consentire alla suddetta unità di espletare tale compito;

16. invita il Consiglio a migliorare la coerenza tra i dialoghi e le consultazioni bilaterali sui diritti umani condotti dai singoli Stati membri e dall’UE, e a potenziare il ruolo del COHOM nel coordinare le attività delle ambasciate degli Stati membri con quelle delle delegazioni della Commissione;

Raccomandazioni destinate alla Commissione

17. invita la Commissione e il Consiglio a inserire, in ciascun documento strategico per paese e negli altri documenti strategici, una strategia specifica sui diritti umani e sulla situazione della democrazia e ad utilizzarla come quadro per il dialogo politico;

18. reitera il suo appello a che la Commissione garantisca che, nel quadro del personale in forza ad ogni dato momento presso ciascuna delegazione della Commissione in un paese terzo, un funzionario UE sia incaricato del dialogo e delle consultazioni sui diritti umani, e la invita a vigilare affinché le persone responsabili di tali questioni siano presenti ogniqualvolta si tenga una qualunque forma di dialogo politico; a tal fine, chiede che vengano approvate le misure necessarie per consentire alla Commissione di espletare detto compito, incluso un aumento delle sue risorse finanziarie e umane;

19. invita la Commissione a garantire la coerenza tra le missioni di osservazione delle elezioni (in particolare per quanto riguarda la strategia post-elettorale) e il processo dei dialoghi e delle consultazioni sui diritti umani; invita la Commissione a istituire, unitamente al Parlamento europeo e ai paesi terzi interessati, un meccanismo protocollare post-elettorale per monitorare e sostenere il processo di democratizzazione, che preveda la partecipazione della società civile a tutte le fasi dell’attuazione delle raccomandazioni post-elettorali;

20. invita la Commissione ad applicare e utilizzare i risultati dei dialoghi e delle consultazioni sui diritti umani nell’elaborazione delle strategie annuali che forniscono la base per l’attuazione dei progetti nel quadro dello Strumento europeo per la democrazia e i diritti dell’uomo (EIDHR), e a collegare sistematicamente questi due strumenti;

21. invita la Commissione e il Consiglio ad integrare i risultati del dialogo e delle consultazioni sui diritti umani nei progetti e nei programmi, in particolare, per gli aiuti allo sviluppo e la cooperazione tecnica, commerciale e finanziaria;

Migliorare la coerenza con altri Stati e altre organizzazioni internazionali

22. si compiace dell’impegno del Consiglio perché l’esistenza di dialoghi e di consultazioni bilaterali sui diritti umani non si traducano in una minore pressione internazionale dell’UE nei confronti delle violazioni dei diritti umani commesse nel paese in questione, e ricorda che è fondamentale che il dialogo o la consultazione siano rafforzati da una pressione diplomatica e politica adeguata a tutti i livelli, anche in seno agli organismi delle Nazioni Unite e in particolare al Consiglio ONU per i diritti dell’uomo;

23. invita il Consiglio e la Commissione ad analizzare, sostenere e coordinare l’istituzione di parametri di riferimento per il dialogo o la consultazione dell’UE sui diritti dell’uomo con le azioni di altri donatori e organizzazioni internazionali, prestando particolare attenzione ai meccanismi delle Nazioni Unite in vigore (relazioni dei Relatori speciali, commissioni di esperti, il Segretario generale, il Consiglio per i diritti dell’uomo, l’Alto Commissario per i diritti umani ecc.); ritiene che nel loro approccio globale alle discussioni sui diritti umani nel contesto del dialogo politico, il Consiglio e la Commissione dovrebbero sistematicamente fare riferimento agli impegni presi al momento dell’elezione, da parte dagli Stati membri, del Consiglio ONU per i diritti dell’uomo;

24. raccomanda di sviluppare meccanismi atti a garantire la concertazione di indicatori e obiettivi con altri paesi terzi e organismi internazionali che portano avanti un dialogo o una consultazione sui diritti umani con il medesimo paese o gruppo di paesi; raccomanda di sviluppare tali meccanismi seguendo l’esempio del Processo di Berna, istituito dalla Svizzera per le relazioni con la Cina, tramite la creazione di forum informali per lo scambio di informazioni e buone prassi;

B. Aumentare la trasparenza e la visibilità dei dialoghi e delle consultazioni sui diritti umani

25. ritiene che il dialogo e le consultazioni in materia di diritti umani debbano svolgersi in maniera più trasparente e coordinata, e chiede che si studino misure atte a realizzare tale proposito senza compromettere l’efficacia del dialogo e della consultazione;

26. comprende l’esigenza di rispettare un certo livello di riservatezza nei dialoghi e nelle consultazioni e chiede una risposta positiva alla richiesta di elaborare, unitamente al Parlamento, un sistema in cui determinati deputati selezionati del PE possano ottenere informazioni su attività confidenziali connesse al dialogo e alle consultazioni in materia di diritti umani nonché alle relative operazioni; propone ancora una volta che tale sistema sia concepito in base ai criteri già stabiliti nell’accordo interistituzionale del 20 novembre 2006 tra il Parlamento europeo e il Consiglio concernente l’accesso da parte del Parlamento europeo ad informazioni sensibili del Consiglio nel settore della politica di sicurezza e di difesa(17) ;

27. chiede al Consiglio di garantire che – prima che l’UE definisca gli obiettivi concreti da raggiungere mediante l’avvio di un dialogo o di una consultazione con il paese in questione, o definisca i criteri per analizzare i progressi compiuti in funzione dei parametri di riferimento prestabiliti, e i criteri relativi ad un’eventuale strategia di uscita – si svolga preliminarmente un processo di consultazione con tutte le parti interessate, in particolare con il Parlamento e le ONG;

28. ritiene che sia necessario stabilire obiettivi precisi nel quadro di ciascun dialogo o consultazione, utilizzando tutti i documenti redatti dal Consiglio, dagli Stati membri, dalla Commissione e dal Parlamento nonché le relazioni delle organizzazioni internazionali e locali per i diritti dell’uomo al fine di identificare gli obiettivi del dialogo o della consultazione sui diritti umani con un paese terzo, e chiede che si analizzi il miglior tipo di iniziativa al fine di ottenere risultati concreti; ritiene che i dialoghi e le consultazioni dovrebbero essere condotti in modo da garantire che tali obiettivi siano effettivamente raggiunti;

29. insiste affinché gli obiettivi del dialogo e della consultazione siano basati sul principio di universalità, indivisibilità e interdipendenza dei diritti umani e raccomanda che siano introdotti criteri che contemplino, unitamente ai diritti civili e politici, anche i diritti economici, sociali, ambientali e culturali;

30. sottolinea la necessità di inviare una delegazione della troika dell’UE, comprendente esperti ad alto livello, nel paese in esame in vista dell’eventuale avvio di un dialogo o di una consultazione sui diritti umani, cui deve far seguito la presentazione della relazione della delegazione al COHOM e al Parlamento;

31. invita il Consiglio a istituire criteri precisi per l’avvio, la sospensione o la conclusione di un dialogo o di una consultazione, a condurre una valutazione d’impatto prima di fornire le ragioni dell’avvio o della sospensione dei medesimi (concernente il periodo previsto e i passi da effettuare al fine di riprendere il dialogo o la consultazione), e ad assicurarsi che la delegazione del paese in questione non pensi che l’UE consideri il dialogo o la consultazione come un fine in se stesso che deve essere mantenuto ad ogni costo;

32. invita il Consiglio, nei casi in cui un paese terzo respinge l’avvio o la continuazione di un dialogo o di una consultazione sui diritti umani, a prendere in esame iniziative specifiche in merito ai diritti umani e alla democratizzazione, in particolare mediante il sostegno alla società civile;

33. chiede che il Consiglio e la Commissione rendano pubblico l’ordine del giorno dei dialoghi e delle consultazioni con un anticipo sufficiente a vantaggio di tutte le parti interessate, in particolare il Parlamento e le ONG, in modo da garantire che possano arrecare il loro contributo;

34. ritiene che, ai fini di una maggiore efficacia, la selezione dei temi all’ordine del giorno del dialogo e della consultazione dovrebbe essere più precisa e orientata al contenuto, e che ambedue le parti interessate dovrebbero partecipare alla loro formulazione; ricorda al Consiglio e alla Commissione che lo sviluppo dei dialoghi e delle consultazioni è basato sulla reciprocità e si svolge nel quadro del mutuo rispetto;

35. esorta il Consiglio e la Commissione ad insistere presso le autorità del paese terzo in questione per ottenere la partecipazione di rappresentanti dei ministeri e di altre istituzioni pubbliche interessate dai temi selezionati per l’ordine del giorno del dialogo o della consultazione sui diritti umani;

36. invita il Consiglio e la Commissione, con la partecipazione del Parlamento e delle ONG, ad elaborare indicatori per ciascun determinato obiettivo o parametro di riferimento; tali indicatori devono essere realistici e volti a conseguire risultati concreti che possano essere sostenuti attraverso altri strumenti della politica esterna dell’UE; ritiene fermamente che sia importante riconoscere che i risultati dei dialoghi e delle consultazioni debbano essere valutati nel lungo termine;

37. prende nota delle iniziative del Consiglio volte ad armonizzare settori chiave di interesse riguardanti i dialoghi e le consultazioni dell’UE sui diritti umani, in modo che queste aree di interesse possano essere utilizzate come base per la creazione di parametri di riferimento per misurare i progressi, al fine di promuovere la coerenza e la congruità tra i dialoghi e le consultazioni sui diritti umani e tutti gli strumenti della politica UE per i diritti umani;

38. chiede al Consiglio e alla Commissione di rendere pubblici gli obiettivi e i parametri di riferimento stabiliti nell’ambito dei dialoghi e delle consultazioni, affinché possano essere analizzati non soltanto dalle stesse istituzioni che organizzano il dialogo e le consultazioni, ma anche dagli attori esterni al medesimo – istituzionali o non governativi – di modo che l’UE possa rendere conto pubblicamente del risultato e dell’evoluzione dei dialoghi e delle consultazioni;

39. rileva la necessità di istituire efficaci meccanismi di verifica per trattare gli aspetti sollevati nei dialoghi, nelle consultazioni e nelle raccomandazioni finali; chiede al Consiglio e alla Commissione di dare continuità ai risultati del dialogo e della consultazione attraverso lo sviluppo e l’attuazione di programmi e progetti intesi migliorare la situazione dei diritti umani sul campo;

40. chiede al Consiglio e alla Commissione di rendere pubbliche le conclusioni di ciascun dialogo e di ciascuna consultazione, o in ogni caso la sintesi delle stesse se talune procedure devono restare confidenziali per essere efficaci;

41. ritiene che al termine dello svolgimento di ogni dialogo o consultazione occorra rilasciare un comunicato pubblico congiunto che coinvolga le due parti del dialogo, in modo da garantire un maggiore impatto e una maggiore coerenza;

42. invita il Consiglio e la Commissione ad aumentare la trasparenza e la visibilità delle comunicazioni dell’UE nel campo delle azioni in materia di diritti umani e pertanto a migliorarle, e ad ampliare a tal fine il campo delle informazioni sull’azione del COHOM cui si può accedere attraverso il sito Internet dell’Unione europea;

43. invita la Commissione e il Consiglio a garantire la partecipazione attiva della società civile alle varie fasi della preparazione, della verifica e della valutazione dei dialoghi e delle consultazioni sui diritti umani; sostiene in questo contesto la decisione del Consiglio di coinvolgere i difensori dei diritti umani nella preparazione delle riunioni nel quadro dei dialoghi e delle consultazioni, e di consultare i difensori locali dei diritti umani e le ONG al momento di fissare le priorità nel settore dei diritti umani nel contesto delle consultazioni e dei dialoghi politici; raccomanda di estendere la formula dei seminari di esperti, utilizzata nel quadro delle consultazioni e dei dialoghi strutturati, ad altri formati e modalità di dialogo e consultazione;

44. invita il Consiglio e la Commissione a promuovere la cooperazione da parte dei difensori dei diritti umani del paese interessato dal dialogo o dalle consultazioni sui diritti umani, per dar loro un posto ed una voce nella procedura, in applicazione degli orientamenti del Consiglio e a seguito della campagna volta a promuovere le donne che difendono i diritti umani;

45. sottolinea che, al fine di garantire la loro libertà di espressione, le ONG partecipanti non dovrebbero essere scelte dalle autorità del paese interessato;

46. invita la Commissione a prevedere, nel quadro dell’EIDHR, il finanziamento dei costi dei partecipanti della società civile, comprese le ONG, ai seminari di esperti;

C. Valorizzare il ruolo del Parlamento europeo

47. invita il Consiglio a compilare e trasmettere al Parlamento e alla sua commissione competente le schede informative sui diritti umani relative ai paesi terzi nonché valutazioni semestrali di ciascun dialogo e consultazione; invita il Consiglio a chiarire le valutazioni illustrando le modalità di applicazione dei parametri di riferimento, stabilendo scadenze per il raggiungimento di tali parametri, e mettendo l’accento sulle tendenze piuttosto che su risultati isolati; rileva che, qualora tali informazioni comprendessero materiale confidenziale, dovrebbero essere trasmesse al Parlamento conformemente al sistema di cui al paragrafo 26 della presente risoluzione;

48. invita la Commissione a trasmettere al Parlamento valutazioni periodiche sulla situazione dei diritti umani relative ai paesi terzi nonché informazioni regolari in merito alla situazione concernente le consultazioni e i dialoghi politici sui diritti umani con regioni o paesi terzi, compresi i rispettivi calendari e gli aspetti sollevati nel quadro dei negoziati; qualora dette informazioni contenessero materiale confidenziale, conviene che dovrebbero essere trasmesse al Parlamento conformemente al sistema di cui al paragrafo 26 della presente risoluzione;

49. chiede al Consiglio e alla Commissione di organizzare sistematicamente, prima e dopo lo svolgimento di ogni dialogo o consultazione, una sessione di consultazione e informazione con i membri del Parlamento, e reitera la richiesta che il Parlamento sia associato all’adozione delle decisioni sulla continuazione o sospensione del dialogo o della consultazione;

50. insiste sulla necessità che il Parlamento sia associato all’adozione della decisione di avviare un nuovo dialogo e ottenga tutte le informazioni necessarie a tale scopo; chiede che si tenga in considerazione il suo parere in merito al mandato, agli obiettivi, al formato, alle modalità ecc. del dialogo o della consultazione previsti;

51. esorta il Consiglio e la Commissione ad associare deputati del Parlamento allo svolgimento dei seminari di esperti che accompagnano le consultazioni e i dialoghi strutturati;

52. chiede al Consiglio e alla Commissione di insistere per ottenere che deputati del parlamento nazionale del paese terzo interessato siano associati al dialogo o alla consultazione ufficiali; ritiene che ciò rafforzerebbe la legittimità del dialogo o della consultazione stessi e agevolerebbe la partecipazione ai medesimi di deputati del Parlamento;

53. ritiene fondamentale potenziare il ruolo delle assemblee interparlamentari e delle delegazioni interparlamentari nei dialoghi e nelle consultazioni sui diritti umani;

54. raccomanda che siano pienamente applicati gli orientamenti specifici del Parlamento per i diritti dell’uomo e le azioni per la democrazia dei deputati del Parlamento nelle loro viste nei paesi terzi; chiede a tale scopo che si organizzino sistematicamente sessioni di informazione con i membri delle delegazioni parlamentari, permanenti e ad hoc, sul dialogo e sulla consultazione in materia di diritti umani portati avanti con il paese terzo in questione, in modo da limitare le incoerenze interistituzionali e aumentare l’impatto dei negoziati; ritiene che i deputati al Parlamento debbano essere invitati a partecipare alle visite in loco organizzate al margine di alcuni dialoghi e consultazioni ufficiali;

D. Funzionamento delle varie forme di dialoghi e consultazioni sui diritti umani

1. Dialoghi strutturati

– Il dialogo strutturato con la Cina

55. rileva l’esigenza di rafforzare e migliorare considerevolmente il dialogo UE-Cina sui diritti umani; sottolinea che la situazione dei diritti umani in Cina rimane tuttora una fonte di gravi preoccupazioni;

56. ritiene che le questioni discusse nei cicli di dialogo che si sono susseguiti con la Cina, come la ratifica del Patto internazionale delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici, la riforma del sistema giudiziario penale, compresa la pena capitale e il sistema di rieducazione attraverso il lavoro, la libertà di espressione, in particolare su Internet, la libertà di stampa, la libertà di coscienza, pensiero e religione, la situazione delle minoranze in Tibet, nello Xinjiang e in Mongolia, il rilascio dei detenuti a seguito degli eventi di Piazza Tienanmen, nonché i diritti dei lavoratori e altri diritti – devono continuare a essere sollevate nel contesto del dialogo, in particolare per quanto riguarda l’attuazione delle raccomandazioni risultanti da precedenti dialoghi e seminari su questioni giuridiche; a tale scopo, invita il Consiglio a esaminare la possibilità di estendere la durata del dialogo e a concedere più tempo per la discussione dei problemi sollevati;

57. invita la Cina e l’UE a moltiplicare le occasioni di scambio reciproco di informazioni e strategie sulla difesa e la promozione dei diritti umani; ritiene che la Cina si confronti oggi con una sempre maggiore domanda di democrazia e diritti umani proveniente dalla sua stessa popolazione, e rileva che sono stati compiuti alcuni modesti progressi in taluni settori, benché sia difficile misurare esattamente quale è stato l’impatto che il dialogo UE-Cina sui diritti umani ha avuto sui mutamenti verificatisi; sottolinea la necessità di reinquadrare il dialogo di modo che sia maggiormente orientato verso i risultati e di puntare sull’attuazione degli impegni della Cina nell’ambito del diritto internazionale;

58. sottolinea la necessità che il Consiglio individui ed utilizzi indicatori specifici per ognuno degli otto ampi parametri di riferimento per misurare e valutare i progressi compiuti;

59. raccomanda di non isolare il dialogo sui diritti umani dalle altre relazioni sino-europee; a tal fine, esorta la Commissione a garantire che le sue relazioni commerciali con la Cina siano collegate alle riforme in materia di diritti umani, e al riguardo invita il Consiglio ad effettuare una valutazione globale della situazione dei diritti umani prima di perfezionare un eventuale nuovo accordo quadro di cooperazione e partenariato;

60. deplora il fatto che il seminario di esperti previsto per il 10 maggio 2007 a Berlino sia stato rinviato a causa del rifiuto delle autorità cinesi di consentire la partecipazione di due ONG indipendenti invitate dall’UE; si compiace dell’azione della Commissione e della Presidenza tedesca del Consiglio che hanno insistito affinché si permettesse ai suddetti rappresentanti di partecipare pienamente al seminario; ritiene che la presenza di ONG e di altri attori della società civile debba essere considerata una preziosa risorsa da tutte le parti interessate al dialogo;

– Il dialogo strutturato con l’Iran

61. è gravemente preoccupato per il fatto che il dialogo sui diritti umani con l’Iran è interrotto dal 2004 a causa della mancanza di cooperazione da parte di questo paese; deplora che, secondo il Consiglio, non si siano compiuti progressi e chiede al Consiglio di riferire al Parlamento sulla valutazione del dialogo sui diritti umani e sui passi che si potrebbero compiere in futuro per promuovere la democrazia e i diritti umani in Iran;

62. esorta la Commissione a continuare a finanziare progetti volti a sostenere il buon governo, compresa la protezione dei difensori dei diritti umani, la riforma del sistema giudiziario e l’introduzione di programmi didattici per i bambini e le donne; nello stesso spirito, invita la Commissione a intraprendere tutte le azioni necessarie nel quadro dell’EIDHR, al fine di promuovere i contatti e la cooperazione con la società civile iraniana e sostenere maggiormente la democrazia e i diritti umani, concentrandosi in particolare sulla difesa e la promozione dei diritti umani delle donne e dei bambini;

2. Consultazioni con la Russia

63. prende atto della continuazione delle consultazioni tra l’UE e la Russia in materia di diritti umani; appoggia il Consiglio nella sua azione volta a trasformare tali consultazioni in un aperto e autentico dialogo UE-Russia sui diritti umani, e chiede che il Parlamento e le ONG europee e russe siano associati a tale processo; chiede, a tale riguardo, che le ONG siano interpellate a monte nella preparazione di tali consultazioni, al fine di poter valutare i progressi realizzati e constatare i risultati concreti ottenuti sul terreno;

64. invita il Consiglio e la Commissione a chiedere che funzionari dei ministeri russi esperti nei settori connessi ai temi all’ordine del giorno partecipino alle consultazioni, a insistere affinché le consultazioni siano organizzate a Mosca e nelle regioni, e a chiedere che i loro omologhi russi partecipino ad una riunione pubblica con le ONG;

65. deplora il fatto che la Russia, in qualità di partner, al termine delle consultazioni solitamente emetta il proprio comunicato separato, e ribadisce la richiesta che i comunicati siano elaborati di concerto dalle due delegazioni;

66. chiede alla Commissione di migliorare la comunicazione con la società civile russa indipendente e di contribuire ad aumentarne la capacità di intervento nel quadro estremamente angusto consentito dalla legislazione russa, associando le regioni russe e prevedendo un meccanismo di rotazione per la partecipazione delle ONG;

67. ribadisce la necessità di integrare le consultazioni sul rispetto dei diritti umani con le altre questioni che rientrano nell’ambito delle relazioni russo-europee; chiede che le consultazioni siano integrate con gli altri dialoghi politici, negoziati e documenti derivanti dalle relazioni UE-Russia; sottolinea che il rispetto dei diritti umani in Russia ha un effetto cruciale, in particolare nel quadro dei quattro “spazi comuni” di cooperazione o nel quadro di un futuro accordo di partenariato e cooperazione, ed esprime la convinzione che non è possibile costruire uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia quando i diritti umani non sono una componente essenziale di tale attività, compreso un meccanismo di consultazione;

68. esorta il Consiglio e la Commissione e a stabilire obblighi concreti per la Russia e ad istituire meccanismi efficienti per monitorare e verificare l’adempimento degli impegni che la Russia si è assunta, oltre alla clausola relativa ai diritti umani, al fine di conseguire un autentico miglioramento della preoccupante situazione dei diritti umani in Russia, come ad esempio in ordine alla libertà di associazione, alla libertà di espressione nonché alla libertà di stampa e dei media; chiede che siano attuate le raccomandazioni e le conclusioni formulate dalle istituzioni internazionali e regionali, nonché le valutazioni delle ONG sull’applicazione, da parte della Russia, delle principali convenzioni internazionali in materia di diritti umani di cui è firmataria;

3. Dialoghi basati su un accordo

– Dialoghi basati sull’Accordo di Cotonou

69. rileva l’esigenza di trattare le questioni legate ai diritti umani e alla democrazia in maniera sistematica nel dialogo politico previsto dall’articolo 8 dell’Accordo di Cotonou; sottolinea al riguardo la necessità di istituire un meccanismo chiaro e trasparente e parametri di riferimento per un dialogo politico ai sensi dell’articolo 8; esprime la propria preoccupazione che, in mancanza di tale meccanismo, diventi realtà il rischio che sia eluso l’articolo 96, concernente la procedura di consultazione in caso di violazione dei diritti umani;

70. invita il Consiglio e la Commissione a rispettare gli impegni assunti dall’UE in virtù dell’articolo 8 (sul dialogo politico), dell’articolo 9 (concernente il rispetto dei diritti umani, i principi democratici, lo stato di diritto e il buon governo) e degli articoli 96 e 97 (sulle consultazioni) dell’Accordo di Cotonou; sollecita la partecipazione della società civile ai dialoghi ai sensi dell’articolo 8, nonché la partecipazione informale della società civile alla preparazione delle consultazioni ai sensi dell’articolo 96, che dovrebbe portare ad un miglioramento della trasparenza e del controllo democratico;

71. invita la Commissione a presentare al Parlamento e all’Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE una relazione che definisca un meccanismo chiaro e trasparente per consentire la valutazione dei risultati positivi e delle carenze del dialogo politico con i paesi ACP;

72. prende atto dei risultati positivi del processo delle consultazioni ai sensi dell’articolo 96 dell’Accordo di Cotonou, dovuti in parte alla sua natura istituzionalizzata e trasparente, e anche al suo collegamento diretto con l’aiuto comunitario allo sviluppo, e osserva che essi sono ancora più evidenti quando, a seguito del dialogo, vengono adottate misure positive destinate ad aiutare questi paesi a conformarsi alle norme democratiche e a rispettare i diritti umani; ribadisce la richiesta che questo esempio sia esteso analogamente a tutti gli altri dialoghi;

– Dialoghi con l’Asia centrale

73. valuta positivamente il rafforzamento del dialogo politico con i paesi dell’Asia centrale, vale a dire Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan, e invita la Commissione a garantire che le questioni sociali e i diritti umani non passino in secondo piano rispetto agli interessi economici e finanziari dei paesi dell’Asia centrale e dell’Unione europea in campo energetico, edilizio e commerciale;

74. si compiace dell’adozione del progetto relativo alla strategia UE-Asia centrale da parte del Consiglio europeo del giugno 2007, comprendente una strategia sui diritti umani e la democratizzazione che può essere utilizzata come cornice per il dialogo politico;

75. invita il Consiglio e la Commissione a definire un approccio globale e coerente, sul medio e lungo periodo, per la regione centro-asiatica nel suo complesso, ma anche per i singoli paesi separatamente, comprendente la suddetta strategia sui diritti umani e la democratizzazione;

76. si compiace della richiesta di instaurare un dialogo regolare in materia di diritti umani, rivolta dal Consiglio alle autorità dell’Uzbekistan, e prende atto che un primo round ha avuto luogo l’8 e il 9 maggio 2007 a Tashkent e che si sono svolte due riunioni di esperti sul massacro di Andijan; ritiene che l’instaurazione di un dialogo regolare non dovrebbe, di per sé, costituire una giustificazione sufficiente per abrogare le sanzioni;

77. chiede che il Parlamento sia associato alla decisione di avviare tale dialogo e che nel corso di tale dialogo si tenga conto delle altre proposte menzionate nella presente risoluzione;

78. chiede al Consiglio di predisporre indicatori concreti in vista del conseguimento degli obiettivi perseguiti nel dialogo con l’Uzbekistan, prestando particolare attenzione alla situazione dei difensori dei diritti umani;

– Dialoghi basati su un accordo di partenariato e cooperazione nel quadro della PEV

79. chiede al Consiglio e alla Commissione di avvantaggiarsi dell’attuale situazione in cui gli accordi di partenariato e di cooperazione con diversi paesi limitrofi sono scaduti, e di negoziare nuovi accordi per integrare i diritti umani e un dialogo efficace negli accordi futuri, compreso un meccanismo di follow-up;

80. rileva che l’obiettivo principale della PEV è che l’UE stabilisca relazioni privilegiate con i vicini orientali e meridionali, sulla base di un impegno reciproco a favore di valori comuni, soprattutto nei settori dello stato di diritto, del buon governo e del rispetto dei diritti umani; è convinto che i dialoghi UE potrebbero avere un maggiore impatto sulle riforme nei paesi PEV, tenendo conto dell’esistenza di una sottocommissione per i diritti dell’uomo e dell’esito del dialogo all’interno di tale sottocommissione; sottolinea che, nel caso di regimi non democratici o di gravi violazioni dei diritti umani, il dialogo sui diritti umani dovrebbe essere accompagnato da una risposta forte, come critiche pubbliche e altre misure adeguate;

81. invita la Commissione ad utilizzare un linguaggio più preciso e ad introdurre impegni specifici e misurabili da parte dei partner limitrofi nei piani d’azione e nel mandato delle sottocommissioni per i diritti umani, e rileva la necessità che il Consiglio e la Commissione cerchino di ottenere, tanto in Europa quanto nei paesi partner limitrofi, una maggiore partecipazione attiva della società civile all’elaborazione e al monitoraggio dei piani d’azione della PEV nonché all’applicazione della clausola relativa ai diritti umani e alla democrazia; si compiace della possibilità di assicurare, nel quadro dell’EIDHR, un appoggio finanziario a progetti volti a monitorare i piani d’azione della PEV;

82. chiede alla Commissione di adoperarsi maggiormente per istituire sottocommissioni per i diritti umani per i paesi PEV che ancora non ne dispongono, e di attivare quelle che non sono ancora operative al fine di garantire una procedura di monitoraggio sofisticata ed efficace per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi in materia di diritti umani e democrazia stabiliti nei piani d’azione;

83. prende atto del fatto che si discute delle questioni inerenti ai diritti umani nelle sottocommissioni per la giustizia, la libertà e la sicurezza istituite con la Moldova e l’Ucraina; ribadisce, tuttavia, che l’obiettivo finale consiste nella creazione di sottocommissioni per i diritti dell’uomo autonome per tutti i paesi PEV, compresi quelli del Caucaso meridionale; richiama l’attenzione sul continuo deterioramento della situazione dei diritti umani in Azerbaigian e sottolinea quindi la particolare necessità di istituire quanto prima una sottocommissione per i diritti dell’uomo con quel paese;

84. invita il Consiglio e la Commissione ad assicurare un’autentica cooperazione tra le sottocommissioni per i diritti dell’uomo e quelle interessate nel settore della giustizia e degli affari interni, poiché tali questioni sono strettamente collegate; chiede, a tale riguardo, che il Parlamento sia pienamente informato in merito al processo preparatorio e al seguito dato alla materia;

85. invita il Consiglio e la Commissione a considerare la possibilità di istituire meccanismi di dialogo o consultazione sui diritti umani con la Libia;

86. invita il Consiglio a considerare, in attesa della firma di un accordo di associazione, la possibilità di istituire un meccanismo di dialogo sui diritti umani con la Siria;

87. sottolinea l’esigenza di istituire una sottocommissione istituzionalizzata per i diritti umani con Israele, che sostituisca l’attuale meccanismo provvisorio;

88. invita il Consiglio ad informare e associare l’Assemblea parlamentare euromediterranea e le delegazioni del Parlamento alle commissioni di cooperazione parlamentare esistenti tra l’UE e i paesi orientali limitrofi;

– Dialoghi con l’America latina

89. chiede al Consiglio e alla Commissione di considerare la possibilità di istituire un qualche meccanismo specifico per verificare l’applicazione della clausola relativa ai diritti umani inserita negli accordi dell’UE con l’America latina e l’America centrale, ad esempio integrando le clausole sui diritti umani con piani d’azione operativi (simili ai piani d’azione PEV) e creando sottocommissioni per i diritti umani; sottolinea, a tale riguardo, la necessità di informare pienamente le commissioni miste e i consigli misti pertinenti in merito ai risultati di tali dialoghi, al fine di potenziare l’integrazione dei diritti umani nei dialoghi politici dell’UE con i paesi di queste regioni;

90. invita quindi la Commissione a procedere ad una valutazione annuale della situazione dei diritti umani nei paesi dell’America latina, sulla base dei piani d’azione e delle sottocommissioni per i diritti umani che saranno istituite;

91. chiede al Consiglio e alla Commissione di associare la società civile allo svolgimento dei dialoghi sui diritti umani, con un’adeguata partecipazione del settore non-profit e ritiene che occorra potenziare e ristrutturare il dialogo con il Messico, che potrebbe costituire un riferimento per gli altri paesi dell’America latina;

92. chiede alla Commissione e al Consiglio di inserire la questione dei diritti umani nei negoziati in corso in vista della conclusione di accordi di associazione con la Comunità andina, l’America centrale e il Mercosur, e di informare il Parlamento europeo dei progressi effettuai in tale campo;

93. invita il Consiglio ad informare l’Assemblea parlamentare euro-latinoamericana in merito ai dialoghi e alle consultazioni in materia di diritti umani e ad associarla ai medesimi;

– Dialoghi basati sugli accordi commerciali e di cooperazione

94. sottolinea che gli accordi commerciali e di cooperazione dell’UE con i paesi terzi prevedono che l’attuazione sia regolarmente controllata dalle commissioni miste; rileva che nel 2003 sono stati istituiti, a titolo sperimentale, in seno alle commissioni miste con il Bangladesh, il Vietnam e il Laos, gruppi di lavoro specifici sui diritti umani, il buon governo, lo stato di diritto e la riforma amministrativa;

95. ritiene che spetti al Consiglio avviare tali dialoghi sulla base degli stessi criteri e che il risultato debba essere discusso nel quadro del dialogo politico al fine di potenziare la coerenza e la congruità della politica dell’UE in materia di diritti umani con i paesi terzi; invita al riguardo il Consiglio e la Commissione a riferire al Parlamento sull’esito di tali dialoghi;

96. chiede ancora una volta che la clausola in materia di diritti umani e democrazia sia estesa a tutti i nuovi accordi tra l’UE e i paesi terzi, tanto industrializzati quanto in via di sviluppo, compresi gli accordi settoriali come quelli riguardanti la pesca, l’agricoltura, i tessili, gli scambi commerciali e l’aiuto tecnico o finanziario, analogamente a quanto è stato fatto con gli Stati ACP;

4. Dialoghi ad hoc

97. chiede al Consiglio, e segnatamente alla troika, di applicare le raccomandazioni formulate nella presente risoluzione a tutti i dialoghi ad hoc sui diritti umani, in modo da garantire che essi si svolgano in maniera più trasparente e più coerente con le altre politiche esterne dell’UE, e di tenere informate le altre istituzioni, in particolare il Parlamento e le ONG, prima e dopo lo svolgimento di tali dialoghi;

98. chiede alla Commissione di applicare le raccomandazioni formulate nella presente risoluzione ai dialoghi istituiti nel quadro della dimensione esterna dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia e, ai fini della coerenza interistituzionale, di tenere informate le altre istituzioni, in particolare il Parlamento e le ONG, in merito allo svolgimento, al contenuto e all’esito di tali dialoghi;

5. Dialoghi con i paesi affini (Canada, Stati Uniti, Giappone, Nuova Zelanda)

99. invita il Consiglio ad applicare le suddette proposte anche alle consultazioni della troika con i partner affini, e ad aumentare la trasparenza e la coerenza con le altre politiche dell’UE, e raccomanda di avvalersi delle consultazioni sui diritti umani per individuare sinergie e scambiare esperienze mentre si affrontano tali aspetti con i paesi che condividono le stesse posizioni;

100. si compiace della recente apertura nei confronti della società civile, che sarà informata in merito all’ordine del giorno di tali dialoghi, e chiede al Consiglio di assumere la stessa posizione nei confronti del Parlamento; chiede che sia formalizzata sistematicamente una sessione di informazione con il Parlamento sul contenuto e i risultati dei medesimi;

6. Dialoghi politici con paesi terzi in cui occorre inserire una sezione relativa ai diritti umani

101. invita il Consiglio ad applicare le suddette proposte anche a tutti i dialoghi politici con paesi terzi, in particolare per quanto riguarda l’ordine del giorno e il contenuto del dialogo;

102. chiede ai servizi del Parlamento di migliorare il coordinamento interno tra gli organi parlamentari, fornendo informazioni aggiornate sulla situazione dei diritti umani nei paesi terzi, e chiede in tal senso che l’unità “Diritti umani” del Parlamento riceva risorse finanziarie e umane maggiori per adempiere a tali funzioni;

103. chiede al Consiglio e alla Commissione di inserire nell’ordine del giorno dei dialoghi e delle consultazioni sui diritti umani le raccomandazioni e le conclusioni contenute nelle risoluzioni del Parlamento, in particolare quelle concernenti i diritti umani, e nelle relazioni delle delegazioni del Parlamento europeo;

I diritti della donna nell’ambito dei dialoghi e delle consultazioni sui diritti umani

104. insiste sulla necessità di considerare i diritti della donna quale parte integrante dei diritti umani e sollecita la Commissione a includere in maniera esplicita e sistematica la promozione e la tutela dei diritti della donna in tutti i dialoghi e le consultazioni dell’UE con i paesi terzi in materia di diritti umani; sottolinea, in proposito, la necessità di istituire un meccanismo trasparente riguardante specificatamente i diritti della donna per il monitoraggio della clausola sui diritti dell’uomo negli accordi esterni dell’UE, e di adottare le misure necessarie in caso di violazione di tale clausola;

105. ricorda l’importanza della società civile, in particolare delle ONG attive nella promozione dei diritti delle donne, e raccomanda che essa sia pienamente associata ai dialoghi tra l’UE e i paesi terzi in materia di diritti umani;

106. invita il Consiglio e la Commissione a migliorare l’interazione tra le iniziative concernenti il genere e la società civile nel quadro degli strumenti europei esistenti in materia di diritti umani, e a incoraggiare i paesi terzi ad assicurare la collaborazione e il coordinamento dei lavori di tutti gli organismi e i meccanismi relativi ai diritti dell’uomo;

107. esorta la Commissione a monitorare sistematicamente la ratifica e l’attuazione della Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) e del protocollo opzionale allegato nel quadro del dialogo sui diritti umani con i paesi terzi, e a riferire in merito in relazioni regolari alla commissione per i diritti della donna e l’uguaglianza di genere; invita il Consiglio e la Commissione ad assicurare che i diritti garantiti dalla Convenzione siano rispettati in detti paesi terzi, al fine di colmare il divario tra l’esistenza dei diritti della donna e il loro effettivo esercizio;

108. raccomanda che la Commissione elenchi le discriminazioni di genere in conformità della Convenzione CEDAW e dei Patti sui diritti umani come metodi di produzione e di processo (PPM), quali definiti nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio, al fine di istituire una base di dati sui prodotti e le marche la cui importazione potrebbe alla fine essere vietata nell’UE;

109. raccomanda di trattare espressamente i diritti della donna nei dialoghi in materia di diritti umani, in particolare la lotta contro ogni forma di discriminazione e di violenza nei confronti delle donne e delle ragazze, comprese tutte le forme di pratiche tradizionali o consuetudinarie dannose, ad esempio le mutilazioni genitali femminili e i matrimoni precoci o forzati, ogni forma di tratta di esseri umani, le violenze domestiche e le uccisioni di donne, lo sfruttamento sul posto di lavoro e lo sfruttamento economico;

110. insiste sull’inclusione esplicita dei diritti della donna in un approccio basato sul genere in materia di lotta contro la tratta di essere umani e, in particolare, contro la tratta di donne e bambini ai fini dello sfruttamento sessuale e della manodopera e dell’espianto di organi;

111. sottolinea che dovrebbero essere adottate misure specifiche per incoraggiare una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro, alle questioni economiche e sociali, alla vita politica e al processo decisionale, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti, ai processi di pace e di ricostruzione; raccomanda una partecipazione ampia ed equilibrata sotto il profilo del genere dei deputati del Parlamento alla valutazione dei progetti a favore dei diritti umani finanziati dall’UE e un maggiore coinvolgimento del Parlamento europeo nei dialoghi con i paesi terzi in materia di diritti umani;

112. esorta la Commissione a fornire una formazione volta a istruire in materia di diritti umani delle donne i funzionari e il personale delle delegazioni della Commissione, soprattutto coloro che si occupano di attività relative ai diritti umani e al soccorso umanitario;

113. sollecita la Commissione a presentare una proposta relativa a un codice di condotta per i funzionari delle istituzioni e degli organi comunitari, soprattutto per le loro missioni in paesi terzi, analogo al codice di condotta elaborato dall’ONU; ritiene che il codice dovrebbe esprimere una chiara disapprovazione per l’acquisto di servizi sessuali e altre forme di sfruttamento sessuale e violenze basate sul genere, e dovrebbe altresì contenere le debite sanzioni in caso di cattiva condotta, e che ai funzionari dovrebbero essere fornite informazioni dettagliate sul contenuto del codice di condotta prima di essere inviati in missione;

114. raccomanda l’adozione di misure per migliorare la sicurezza fisica delle donne e delle ragazze nei campi profughi e per tutelare e proteggere i diritti umani degli sfollati;

115. esorta il Consiglio e la Commissione ad assicurare l’attuazione della Dichiarazione e della Piattaforma d’azione di Pechino; sollecita il Consiglio e la Commissione a incoraggiare i paesi terzi a inserire una prospettiva di genere nei programmi d’azione nazionali nonché ad introdurre nelle politiche nazionali i diritti dell’uomo e l’integrazione di genere;

116. sollecita la Commissione ad assicurare, nell’ambito dei dialoghi sui diritti umani con i paesi terzi, l’elaborazione di un programma di educazione esaustivo in materia di diritti umani per sensibilizzare le donne ai loro diritti e sensibilizzare l’opinione pubblica in generale ai diritti delle donne;

117. sollecita il Consiglio e la Commissione a incoraggiare i paesi terzi a incorporare il principio dell’uguaglianza degli uomini e delle donne nella loro legislazione e ad assicurarne la realizzazione tramite leggi e altri strumenti adeguati nonché a garantire il rispetto di tali diritti in tutti i settori;

118. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio (compreso al Segretario generale/Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, sig. Javier Solana, e al rappresentante permanente per i diritti umani, sig.ra Riina Kionka, nonché ai membri del COHOM), alla Commissione (compresi i capi delle sue delegazioni nei paesi terzi), ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, ai copresidenti dell’Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, al presidente dell’Assemblea parlamentare euromediterranea e ai copresidenti dell’Assemblea parlamentare euro-latinoamericana, nonché ai copresidenti delle commissioni di cooperazione parlamentare e delle delegazioni interparlamentari tra l’UE e i paesi interessati.

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(1) GU C 290 E del 29.11.2006, pag. 107.
(2) GU C 131 E del 5.6.2003, pag. 147.
(3) GU L 386 del 29.12.2006, pag. 1.
(4) Testi approvati, P6_TA(2007)0178.
(5) Testi approvati, P6_TA(2007)0169.
(6) Testi approvati, P6_TA(2007)0007.
(7) GU C 314 E del 21.12.2006, pag. 379.
(8) GU C 313 E del 20.12.2006, pag. 466.
(9) GU C 305 E del 14.12.2006, pag. 219.
(10) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
(11) GU L 287 del 28.10.2005, pag. 1.
(12) GU C 80 del 1.4.2005, pag. 17.
(13) Testi approvati, P6_TA(2007)0080.
(14) Testi approvati, P6_TA(2007)0079.
(15) GU C 308 E del 16.12.2006, pag. 182.
(16) GU C 296 E del 6.12.2006, pag. 123.
(17) GU C 298 del 30.11.2002, pag. 1.