Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 16 Agosto 2007

Sentenza 25 giugno 2007, n.6842

TAR Campania. Sentenza 25 giugno 2006, n. 6842: “Concorso riservato, per esami e titoli, a posti di insegnante di religione cattolica e dichiarazione di idoneità all’insegnamento”.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Sezione Ottava,

composta dai signori:

Evasio Speranza, Presidente
Luigi Domenico Nappi, Componente
Carlo Buonauro, Componente relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1139/2005 proposto da:

– D. M. rappresentato e difeso da: DE LORENZO RENATO, on domicilio eletto in NAPOLI, VIALE GRAMSCI, 10 presso DE LORENZO RENATO

contro

– MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, rappresentato e difeso da: GRUMETTO ANTONIO, con domicilio eletto in NAPOLI, VIA DIAZ C/0 AVVOCATURA STATO, presso la sua sede

– CURIA DIOCESANA DI VALLO DELLA LUCANIA,

– DIREZIONE GENERALE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE CAMPANIA

e nei confronti di

– M. C.

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, con ricorso iniziale, del decreto del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale Area Funzionale “C” Ufficio III, con il quale il ricorrente è stato escluso dal concorso riservato, per esami e titoli, a posti di dirigente di religione cattolica per la scuola secondaria “in quanto privo dell’idoneità all’insegnamento della religione cattolica, requisito previsto dall’art. 2 comma 1 del D.G.G. 2/2/04″; di ogni altro atto preordinato connesso e conseguente ove lesivo; con ricorso recante motivi aggiunti del decreto del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale Progetto “B”, con il quale il ricorrente è stato escluso dal concorso riservato, per esami e titoli, a posti di dirigente di religione cattolica per la scuola secondaria “in quanto non in possesso del certificato di idoneità all’insegnamento della religione cattolica per la scuola secondaria rilasciato dalla competente diocesi”;
di ogni altro atto preordinato connesso e conseguente ove lesivo;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Referendario Carlo Buonauro ed udito alla Udienza Pubblica del 25.06.2007 i difensori delle parti come da verbale,
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorsi ritualmente notificati e depositati, parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati nella parte in cui, riconoscendolo privo dell’idoneità all’insegnamento della religione cattolica e non in possesso del relativo certificato, lo hanno escluso dal concorso riservato, per esami e titoli, a posti di insegnante di religione cattolica per la scuola secondaria. Ha dedotto vizi di violazione di legge (art. 3 L. 186/03; protocollo addizionale dell’accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede; art. 2 DDG del 2.2.04; art. 2 del dPR 751/05) ed eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e carenza di istruttoria, concludendo per l’annullamento degli impugnati provvedimenti espulsivi..

Si costituiva l’amministrazione eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del reclamo.

Disposti incombenti istruttori ed acquisiti i documenti necessari, all’udienza del 25 giugno 2007 il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.

La questione centrale, sottesa alla presente impugnazione, concerne la verifica in ordine al possesso, ai fini dell’ammissione al concorso riservato a posti di insegnamento di religione cattolica, del requisito del possesso dell’idoneità all’insegnamento di detta materia rilasciata dalla competente autorità ecclesiastica.

Sul punto, l’art. 3, comma 4, della legge 18 luglio 2003, n. 186 – recante norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica – in tema di accesso ai ruoli – prevede che “Ciascun candidato deve inoltre essere in possesso del riconoscimento di idoneità di cui al numero 5, lettera a), del protocollo addizionale di cui all’art. 1, comma 1, rilasciato dall’ordinario diocesano competente per territorio e può concorrere soltanto per i posti disponibili nel territorio di pertinenza della diocesi”. A sua volta il testo del numero 5, lettera a) del protocollo addizionale di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 121, richiamato dalle norme sopra citate, così recita: “l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 è impartito […] da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall’autorità ecclesiastica, nominati, d’intesa con essa, dall’autorità scolastica”.
Osserva il Collegio che dalla piana lettura della normativa sopra riportata si evince chiaramente che, in disparte il pacifico possesso del requisito relativo all’anzianità di servizio di almeno quattro anni continuativi nelle scuole statali e paritarie maturata dall’a.s. 1993/94 all’a.s. 2002/03, non risulta sorretta da congrua e sufficiente motivazione l’impugnato provvedimento di esclusione del ricorrente dal concorso in esame in quanto ritenuto privo dell’idoneità all’insegnamento della religione cattolica.

Ed, invero, – premesso che in relazione al requisito de quo, per un verso, assume carattere dichiarativo e non costitutivo la produzione del relativo certificato di idoneità, venendo in rilievo il sostanziale possesso del medesimo titolo con riferimento al prescritto arco temporale, di tal che, unitamente alla riconosciuta facoltà di autocertificazione, assume rilievo ogni ulteriore forma di idonea comprovazione dello stesso; e, per altro verso, siffatta idoneità, ai fini dell’utile partecipazione al concorso in esame, viene in rilievo non come condizione per l’attuale svolgimento dell’attività di insegnamento, ma quale qualificazione personale storicamente connotata ed utile per l’ammissione alla sessione riservata, di tal che non rilevano in questa fase i profili relativi all’impossibilità di procedere allo stato al rilascio delle relativa certificazione per effetto del trasferimento del ricorrente a diversa Diocesi – dalla disposta istruttoria è emerso che, nei termini sopra descritti, risulta sussistere in capo all’odierno ricorrente il possesso del contestato requisito: sono, infatti, agli atti di causa, i certificati dell’Archidiocesi di Napoli – Ufficio per la Pastorale Scolastica relativi agli aa.ss. da 1993/94 a 1996/1997 con cui, nel proporre l’attuale ricorrente come insegnante della religione cattolica, espressamente si precisa che lo stesso “è riconosciuto idoneo dall’Ordinario Diocesano” ovvero che “l’insegnamento, come già attestato presso codesta Scuola/Istituto, è riconosciuto idoneo dall’Ordinario Diocesano”. In tal senso rileva altresì il contestato attestato del 4 giugno 2004, alla domanda di partecipazione al concorso de quo, nel quale, sia pure incidentalmente si qualifica il ricorrente come “riconosciuto idoneo dall’Ordinario Diocesano di Napoli per l’IRC”, ancora una volta come necessario presupposto per l’espletato servizio di insegnamento dei citati anni scolastici. Al riguardo se pure può condividersi in termini di principio l’assunto difensivo per cui tale documento non può assumere valore di certificazione di idoneità, limitandosi ad attestare il pregresso servizio svolto, nondimeno tale indiretto ed implicito rilievo assume valenza sufficiente in ragione della precisata dimensione temporale cui è riferita la prescritta idoneità.

Né infine rilievo decisivo assumono le indicazioni fornite dall’Ufficio per la Pastorale Scolastica – sia in sede di iniziativa del procedimento di esclusione, sia in sede di ottemperanza al disposto incombente istruttorio – nella parte in cui, da un lato, precisano che “non è stata rilasciata, dall’Ordinario di Napoli, alcuna certificazione di idoneità ai fini della partecipazione al concorso per l’accesso ai ruoli degli insegnanti di religione né tale certificazione poteva essergli rilasciata tenuto conto che lo stesso si è trasferito, da anni, in altra diocesi, interrompendo così ogni tipo di rapporto sia scolastico che pastorale con la Diocesi Napoletana”; e, dall’altro, sul presupposto che “nessun rilascio di certificazione di idoneità è sopravvenuto”, concludono nel senso di depennare lo stesso dagli IdR della Diocesi di Napoli in quanto privo della prescritta idoneità.

Ed, invero, – ribadito che ai fini del presente giudizio rileva il possesso storico e comunque documentato di tale idoneità, di tal che le vicende successive relative allo status dell’insegnamento ed involgenti profili connessi alla sussistenza del relativo vincolo fiduciario possono refluire univocamente sul conferimento degli incarichi didattici nell’attualità – deve concludersi nel senso dell’inidoneità di siffatte indicazioni a sorreggere l’impugnato provvedimento di esclusione, dovendosi sul punto ribadire l’orientamento del giudice costituzionale ed amministrativo (Corte Cost., sent. 22 ottobre 1999, n. 390; Cons Stato, sez. VI, decisione 16 novembre 2000, n. 6133) per cui, se è vero che le norme concordatarie hanno affidato in via esclusiva al giudizio dei competenti organi ecclesiastici la dichiarazione di idoneità all’ insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali (di tal che il giudice italiano non può censurare “ex se” l’atto dichiarativo relativo, che deve essere qualificato come atto endoprocedimentale finalizzato all’emissione dell’atto di nomina che resta di competenza dell’autorità scolastica italiana), è altresì vero che l’esercizio del potere di emettere il giudizio d’ idoneità e del correlativo potere di revoca da parte dell’ordinario diocesano non può essere sottratto (non formalmente né espressamente esercitato nel caso di specie) – affinché possa costituire valido presupposto per la legittimità dell’atto di ammissione od esclusione da una procedura concorsuale – ad un riscontro del corretto esercizio del potere secondo criteri di ragionevolezza e di non arbitrarietà. Ne consegue che nel caso di specie la complessiva valutazione dei rapporti intercorsi tra il ricorrente e la Diocesi di riferimento, ove condotta secondo i parametri propri del giudizio amministrativo con riguardo al modus agendi dell’amministrazione e degli altri soggetti coinvolti nell’azione amministrativa, depone nel senso che, ai fini della partecipazione al concorso de quo, deve ritenersi sussistente il possesso dei requisiti normativamente richiesti, con conseguente accoglimento del presente ricorso ed annullamento del contestato provvedimento di esclusione..

Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Ottava, definitivamente pronunciando

accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla gli impugnati provvedimenti come in epigrafe indicati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 25 giugno 2007.

Evasio Speranza Presidente

Carlo Buonauro Estensore