Legge regionale 01 dicembre 2006, n.25
Legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25: “Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico”.
(da BUR del 6 dicembre 2006, n. 49)
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Finalita’)
1. Al fine di garantire a tutti i cittadini un adeguato servizio bibliotecario, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 9 e 117 della Costituzione e dallo Statuto speciale di autonomia, valorizza i patrimoni delle biblioteche appartenenti a enti pubblici o a soggetti privati aperte al pubblico e promuove lo sviluppo di una rete bibliotecaria regionale aperta alla cooperazione nazionale e internazionale.
2. Ferme restando le competenze attribuite con il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), la Regione esercita le funzioni di tutela di cui all’articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche, nonche’ quelle sui beni e le raccolte librarie antiche, rare e di pregio.
3. La Regione valorizza il patrimonio archivistico, cooperando con lo Stato per la sua tutela.
TITOLO II
BIBLIOTECHE
Capo I
Rete bibliotecaria regionale e sistemi bibliotecari
Art. 2
(Rete bibliotecaria regionale)
1. La rete bibliotecaria regionale provvede all’integrazione dei sistemi informativi e a realizzare l’omogeneita’ dei criteri nella valorizzazione e fruizione del patrimonio librario e documentale.
2. La rete bibliotecaria regionale si realizza attraverso la cooperazione tra sistemi bibliotecari e biblioteche d’interesse regionale.
Art. 3
(Sistema bibliotecario)
1. Il sistema bibliotecario realizza il livello primario di cooperazione bibliotecaria e costituisce il fondamento della rete bibliotecaria regionale.
2. Il sistema bibliotecario si realizza mediante stipula di convenzioni tra la biblioteca centro sistema e le biblioteche di ente locale o di enti locali organizzati secondo le forme previste dalla legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali del Friuli Venezia Giulia), nonche’ le biblioteche d’interesse regionale.
3. Previa convenzione con la biblioteca centro sistema possono altresi’ aderire al sistema bibliotecario le biblioteche che rientrino nelle seguenti tipologie:
a) le biblioteche gestite dalle scuole, universita’ e altri enti pubblici;
b) le biblioteche appartenenti a privati, ad associazioni professionali, a istituti culturali, educativi e di ricerca, aperte al pubblico;
c) le mediateche e le videoteche aperte al pubblico.
4. La biblioteca di ente locale non puo’ far parte di piu’ sistemi bibliotecari.
Art. 4
(Coordinamento nel sistema bibliotecario)
1. I sistemi bibliotecari realizzano servizi coordinati basati sull’ottimizzazione delle risorse economiche, su politiche di acquisto comuni o coordinate, sulla condivisione di strumenti e di risorse umane, sull’armonizzazione e sulla promozione delle attivita’ di valorizzazione del patrimonio librario e documentale, tenendo conto delle finalita’ di cui all’articolo 7, comma 2.
2. Le biblioteche facenti parte del sistema bibliotecario cooperano al fine di implementare il catalogo collettivo e di sviluppare politiche culturali comuni. A tal fine trasmettono al sistema bibliotecario di riferimento i dati della propria attivita’ per il rilevamento statistico regionale di cui all’articolo 13, comma 1, lettere b) e c).
3. Le biblioteche di cui all’articolo 3, comma 3, svolgono la propria attivita’ tenendo conto delle finalita’ di cui all’articolo 7, comma 2.
4. L’ente gestore della biblioteca centro sistema ripartisce tra le biblioteche facenti parte del sistema bibliotecario i finanziamenti ricevuti dalla Regione ai sensi dell’articolo 14.
5. I sistemi bibliotecari possono prevedere un servizio bibliobus o altre forme di estensione del servizio bibliotecario per rendere la propria attivita’ capillare sul territorio.
Art. 5
(Istituzione del sistema bibliotecario)
1. La Regione favorisce l’istituzione dei sistemi bibliotecari.
2. L’amministrazione regionale, tenendo conto delle proposte avanzate dagli enti locali interessati e sentita la Conferenza dei sistemi bibliotecari, individua le biblioteche centro sistema.
3. L’amministrazione regionale, sentita la Conferenza dei sistemi bibliotecari:
a) individua i requisiti del sistema e della biblioteca centro sistema;
b) definisce gli standard obiettivo dinamici di cui all’articolo 14;
c) predispone lo schema di regolamento per il funzionamento del sistema bibliotecario, tenendo conto degli assetti gia’ esistenti;
d) formula le linee guida per la ripartizione dei finanziamenti tra la biblioteca centro sistema e i soggetti aderenti al sistema bibliotecario;
e) predispone la convenzione tipo tra la biblioteca centro sistema e le biblioteche che intendono aderire al sistema bibliotecario.
Art. 6
(Conferenza dei sistemi bibliotecari)
1. La Conferenza dei sistemi bibliotecari, istituita presso la Direzione centrale competente in materia di cultura, svolge funzioni propositive, consultive e di controllo.
2. La Conferenza dei sistemi bibliotecari ha i seguenti compiti:
a) indicare ogni anno gli indirizzi per la redazione del piano annuale e triennale di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a);
b) fornire i pareri e formulare proposte alla Regione in relazione alle determinazioni di cui agli articoli 5 e 11;
c) verificare lo stato di attuazione della presente legge.
3. La Conferenza e’ presieduta dall’Assessore regionale competente in materia di cultura, o suo delegato, ed e’ composta da:
a) un dirigente preposto al Servizio regionale competente in materia di biblioteche;
b) un responsabile tecnico per ogni sistema bibliotecario designato dalla biblioteca centro sistema;
c) un responsabile tecnico designato dal Sistema bibliotecario di Ateneo dell’Universita’ degli Studi di Trieste;
d) un responsabile tecnico designato dal Sistema bibliotecario di Ateneo dell’Universita’ degli Studi di Udine;
e) il Soprintendente archivistico per il Friuli Venezia Giulia, previo accordo con il Ministero competente;
f) un rappresentante designato dalla Societât Filologijche Furlane – Societa’ Filologica Friulana;
g) un rappresentante designato dalla Narodna in Študijska Knjižnica – biblioteca nazionale Slovena e degli Studi di Trieste;
h) un rappresentante designato dalla Sezione regionale dell’Associazione Italiana Biblioteche;
i) un rappresentante designato dalle biblioteche ecclesiastiche operanti nel Friuli Venezia Giulia;
j) un rappresentante designato dalla Sezione regionale dell’Associazione Videoteche e Mediateche Italiane;
k) un rappresentante designato dalle biblioteche private aperte al pubblico;
l) un rappresentante designato dall’UPI;
m) un rappresentante designato dall’ANCI.
4. La Conferenza e’ costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, assunta su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di cultura, che ne determina le modalita’ di funzionamento. La Conferenza resta in carica per tre anni ed e’ convocata almeno due volte all’anno. La Conferenza e’ convocata anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti.
5. Le funzioni di segreteria della Conferenza sono svolte da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di cultura. Ai componenti esterni alla Conferenza si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l’Amministrazione regionale), e successive modifiche.
Capo II
Biblioteca pubblica di ente locale
Art. 7
(Biblioteca pubblica di ente locale. Finalita’)
1. La biblioteca pubblica di ente locale rappresenta l’elemento essenziale della rete culturale, educativa e informativa della societa’ e svolge un servizio culturale primario della comunita’ locale che, nel rispetto delle esigenze degli utenti, favorisce la conoscenza della identita’ territoriale della propria comunita’ in una prospettiva multiculturale.
2. La biblioteca pubblica di ente locale svolge i propri compiti ed eroga i propri servizi tenendo conto delle seguenti finalita’:
a) diffusione del libro e della lettura, promozione della cultura e della conoscenza, con particolare attenzione al patrimonio linguistico italiano, friulano, sloveno e tedesco, nonche’ dello sviluppo della cultura europea;
b) promozione dell’autoformazione e sostegno dell’aggiornamento formativo, anche in collaborazione con il sistema scolastico, universitario e formativo, nonche’ con le istituzioni e le associazioni culturali operanti nel territorio;
c) sviluppo della cultura democratica e di pace, garantendo uguaglianza di accesso alle conoscenze e alle opinioni, indipendentemente dalla razza, nazionalita’, religione, cultura, idea politica, eta’, limiti di apprendimento, sesso o orientamento sessuale degli utenti;
d) rafforzamento dell’identita’ culturale delle comunita’ locali, nella sua dimensione plurale, dinamica e multiculturale, integrando le tendenze alla globalizzazione;
e) inclusione sociale, attraverso l’uso diffuso dei mezzi di informazione e di comunicazione, favorendo l’utilizzo delle nuove tecnologie della comunicazione;
f) integrazione delle categorie svantaggiate e dei disabili attraverso l’eliminazione degli ostacoli che si frappongono alla fruizione dei servizi bibliotecari.
Art. 8
(Compiti della biblioteca pubblica di ente locale)
1. La biblioteca pubblica di ente locale conserva e valorizza i beni librari e documentari in spazi adeguatamente allestiti e organizzati per le diverse tipologie di utenti e svolge in particolare i seguenti compiti:
a) raccolta, inventariazione, catalogazione, scarto, messa a disposizione di libri, informazioni, documenti e materiali comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, organizzati materialmente e concettualmente, anche attraverso diverse tipologie di cataloghi, per soddisfare le esigenze della propria utenza, analizzata attraverso periodiche valutazione dei bisogni;
b) creazione di specifiche sezioni, all’interno delle proprie collezioni, per migliorarne la fruizione e la valorizzazione, nonche’ per favorire l’incremento e la diversificazione dell’utenza;
c) valorizzazione e conservazione del proprio patrimonio documentario e librario e in particolare di quello riguardante la cultura locale, nazionale e di tradizione orale;
d) promozione della lettura, anche al di fuori del proprio istituto, coinvolgendo cittadini e istituzioni;
e) promozione della propria visibilita’ sul territorio;
f) gestione, valorizzazione e catalogazione degli archivi storici, delle raccolte librarie di pregio e delle collezioni che si trovano all’interno della biblioteca, in collaborazione con la Soprintendenza archivistica, gli istituti universitari e gli istituti centrali dello Stato per lo studio scientifico.
2. Lo sviluppo del patrimonio librario e documentario della biblioteca di ente locale, pianificato in modo coordinato, condiviso e trasparente con le altre biblioteche facenti parte del sistema bibliotecario, e’ basato sulla valutazione professionale del bibliotecario che tiene conto delle eventuali rappresentanze degli utenti e delle istituzioni culturali presenti sul territorio.
3. Allo scopo di favorire l’integrazione sociale e culturale, la biblioteca pubblica di ente locale promuove l’acquisto di materiali scritti nelle lingue degli immigrati presenti nella comunita’, relativi alla loro cultura e alla cultura della comunita’ ospitante e colloca, nei medesimi spazi, pubblicazioni e materiali scritti nella lingua della comunita’ ospitante relativi alla cultura e alla storia dei paesi d’origine degli immigrati.
Art. 9
(Servizi della biblioteca pubblica di ente locale)
1. La biblioteca pubblica di ente locale eroga un servizio di qualita’, avvalendosi di personale professionalmente qualificato e di adeguate risorse finanziarie messe a disposizione dall’ente gestore. La valutazione della qualita’ del servizio erogato dalla biblioteca pubblica di ente locale e’ effettuata dalla Regione, annualmente, sulla base di indicatori che tengono conto di criteri omogenei su tutto il territorio regionale.
2. La biblioteca pubblica di ente locale realizza al suo interno anche una sezione dedicata a temi d’interesse locale e una sezione per i ragazzi.
3. Il servizio base di consultazione e prestito e’ gratuito per l’utente. I servizi aggiuntivi a quello di base, come fotocopie e bibliografie fornite su supporti che rimangono in possesso dell’utente, possono essere a pagamento.
4. La biblioteca pubblica di ente locale garantisce la fruizione di materiali che si trovano in altra biblioteca attraverso un servizio di prestito interbibliotecario almeno su scala provinciale.
5. La biblioteca pubblica di ente locale fornisce l’accesso libero e gratuito a internet con le sole limitazioni disposte dalla normativa vigente e da propri regolamenti e puo’, altresi’, fornire agli utenti, nei limiti derivanti dalle proprie risorse, la consultazione in rete di fonti di informazione che non siano liberamente accessibili.
6. La biblioteca pubblica di ente locale svolge con continuita’ i propri servizi adottando un congruo orario di apertura al pubblico, nel rispetto delle esigenze dell’utenza e tenendo conto del servizio interno. Gli orari di apertura al pubblico sono coordinati con quelli delle altre biblioteche facenti parte del sistema bibliotecario di cui all’articolo 3.
Art. 10
(Istituzione e gestione della biblioteca pubblica di ente locale)
1. L’ente locale, anche in forma associata, istituisce la biblioteca pubblica e provvede alla sua gestione nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.
2. L’ente locale svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) stanzia annualmente quote delle proprie risorse per il servizio bibliotecario;
b) assume personale qualificato;
c) inserisce la biblioteca pubblica di ente locale in un sistema bibliotecario;
d) emana la carta dei servizi e il regolamento della biblioteca pubblica di ente locale.
Capo III
Biblioteca d’interesse regionale
Art. 11
(Biblioteca d’interesse regionale)
1. La Regione riconosce e sostiene le biblioteche d’interesse regionale, quali quelle di conservazione, quelle specializzate e quelle che svolgono un servizio di particolare interesse regionale.
2. Al riconoscimento dell’interesse regionale provvede la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di cultura, sentita la Conferenza dei sistemi bibliotecari, sulla base di criteri stabiliti con regolamento regionale.
3. L’amministrazione regionale concede alle biblioteche d’interesse regionale che non abbiano aderito a un sistema bibliotecario finanziamenti per gli interventi di cui all’articolo 14, comma 1, lettere a), b), c) e d).
4. Nell’ambito dell’attivita’ di sostegno delle biblioteche d’interesse regionale, i finanziamenti di cui al comma 3 possono essere utilizzati, nella misura massima del 50 per cento, anche al fine dell’assunzione di personale indispensabile per il funzionamento delle biblioteche. Si applica altresi’, limitatamente al personale specializzato, l’articolo 20, comma 2.
Art. 12
(Biblioteche centro sistema)
1. Sono considerate d’interesse regionale, ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, le biblioteche centro sistema.
2. La Regione concede all’ente gestore della biblioteca centro sistema specifici finanziamenti per lo svolgimento dell’attivita’ connessa alle funzioni di centro sistema bibliotecario.
3. La Regione concede all’ente gestore della biblioteca centro sistema appositi finanziamenti per sostenere lo sviluppo del sistema bibliotecario.
TITOLO III
FUNZIONI DELLA REGIONE
Art. 13
(Indirizzo e coordinamento della rete regionale dei sistemi bibliotecari)
1. Per perseguire le finalita’ degli articoli 2 e 4 la Regione:
a) approva, tenendo conto degli indirizzi elaborati dalla Conferenza dei sistemi bibliotecari, un piano annuale e uno triennale di intervento e sviluppo della rete bibliotecaria regionale, definendo in particolare gli interventi di cui all’articolo 14;
b) assicura la raccolta e l’elaborazione dei dati tramite le biblioteche centri sistema;
c) attiva un portale telematico della rete bibliotecaria regionale, attraverso il quale sono consultabili i cataloghi, i dati statistici e le attivita’ piu’ significative delle biblioteche facenti parte della rete regionale ed e’ evidenziata l’attivita’ della Regione a favore delle biblioteche stesse;
d) promuove l’elaborazione e l’attuazione di studi e progetti regionali, nazionali e comunitari per lo sviluppo della rete bibliotecaria regionale, sostenendo progetti bibliografici specifici sulla lingua e cultura friulana;
e) svolge attivita’ di consulenza per lo sviluppo della rete bibliotecaria regionale nei confronti dei soggetti che fanno parte della rete e dei sistemi bibliotecari;
f) vigila sull’osservanza del rispetto della normativa vigente sul deposito legale dei documenti e in particolare sull’archivio regionale della produzione editoriale;
g) promuove l’integrazione dei sistemi informativi all’interno del territorio regionale;
h) sostiene, con specifici finanziamenti alle Province, il prestito interbibliotecario fra i soggetti che fanno parte della rete bibliotecaria regionale e dei sistemi bibliotecari;
i) verifica periodicamente la qualita’ dei servizi offerti e l’attivita’ svolta dalle biblioteche della rete bibliotecaria regionale e dei sistemi bibliotecari e ne rende pubblici i risultati.
Art. 14
(Finanziamenti ai sistemi bibliotecari)
1. La Regione, tenendo conto della qualita’ dei servizi erogati sulla base di standard obiettivo dinamici che premiano l’efficienza, l’efficacia del servizio e la qualificazione del personale, concede all’ente gestore della biblioteca centro sistema specifici stanziamenti da ripartire tra le biblioteche aderenti al sistema per:
a) incrementare il patrimonio documentario e librario, anche antico e di pregio;
b) aggiornare le attrezzature tecnologiche e informatiche;
c) adeguare gli arredi;
d) sostenere progetti innovativi e qualificati per la promozione della lettura;
e) attivare il servizio bibliobus.
Art. 15
(Contributi per edifici a uso biblioteche)
1. L’Amministrazione regionale, tenendo conto delle condizioni di carenza nelle strutture e nei servizi bibliotecari in rapporto alla popolazione servita, e’ autorizzata a concedere agli enti locali e ad altri soggetti titolari di biblioteche per l’acquisto, la costruzione e ristrutturazione di edifici a uso di biblioteche di ente locale o aperte al pubblico:
a) contributi annui costanti per la durata massima di dieci anni, in misura non superiore al 7 per cento della spesa ammissibile;
b) contributi in conto capitale, in misura non superiore all’80 per cento della spesa ammissibile.
Art. 16
(Interventi regionali per la valorizzazione dei beni antichi, rari e di pregio)
1. L’Amministrazione regionale, al fine di valorizzare le raccolte librarie antiche, rare e di pregio, finanzia specifici progetti per la loro catalogazione, digitalizzazione, conservazione e restauro, monitorando i progetti di digitalizzazione del patrimonio documentale, specialmente di quello periodico.
2. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere contributi straordinari agli enti locali e a soggetti titolari di biblioteche per la catalogazione, la valorizzazione e la conservazione dei fondi speciali presenti nelle loro biblioteche o a essi affidati a qualsiasi titolo.
3. L’amministrazione regionale e’ autorizzata a intervenire direttamente mediante l’affidamento di incarichi per riordinare e catalogare beni librari antichi, rari e di pregio e raccolte bibliografiche soggette a tutela. Gli incarichi sono affidati a personale in possesso di idonea qualificazione d’intesa con la biblioteca interessata.
Art. 17
(Formazione del personale addetto alle biblioteche)
1. La Regione promuove, organizza e sostiene con specifici finanziamenti la formazione e l’aggiornamento professionale dei bibliotecari in collaborazione con le associazioni professionali e gli istituti regionali di formazione professionale.
2. La Regione finanzia altresi’ lo sviluppo della biblioteca dell’Associazione Italiana Biblioteche – Sezione Friuli Venezia Giulia e lo svolgimento dei compiti istituzionali di tale associazione.
TITOLO IV
ARCHIVI
Art. 18
(Incentivi per gli archivi collocati nelle biblioteche di ente locale)
1. Le raccolte di archivio storico dell’ente locale, ordinate e inventariate, sono aggregate, sotto il profilo funzionale e dei servizi di supporto, alla biblioteca pubblica di ente locale quando cio’ ne agevoli la conservazione e la fruizione.
2. Le raccolte di cui al comma 1, dotate della propria specifica identita’ di bene culturale, soggette alla tutela della Soprintendenza archivistica che ne approva la idoneita’ della collocazione fisica, sono gestite da personale di norma specializzato, anche operante per piu’ enti locali.
3. La Regione concede appositi finanziamenti per favorire l’aggregazione di cui al comma 1.
Art. 19
(Valorizzazione degli archivi storici)
1. La Regione sostiene l’ordinamento, la conservazione e l’incremento del patrimonio documentario conservato negli archivi storici.
2. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere contributi annui agli enti locali e ai soggetti titolari di archivi storici per l’ordinamento, l’incremento, la valorizzazione e la migliore conservazione del patrimonio archivistico storico.
Art. 20
(Valorizzazione degli archivi di enti ecclesiastici)
1. La Regione, riconoscendo il valore storico e documentario degli archivi degli enti ecclesiastici operanti nel Friuli Venezia Giulia, sostiene le attivita’ di ricerca, inventariazione e divulgazione per agevolarne la fruizione, anche mediante il deposito degli atti negli archivi delle Diocesi.
2. Per le finalita’ di cui al comma 1, l’Amministrazione regionale, previa stipula di apposite convenzioni con le Diocesi interessate, e’ autorizzata a utilizzare proprio personale e a concedere specifici finanziamenti.
3. Per le finalita’ di cui al comma 1 gli enti locali possono stipulare apposite convenzioni con le Diocesi interessate per l’utilizzo di proprio personale specializzato presso gli archivi e le biblioteche plebanali e parrocchiali.
Art. 21
(Valorizzazione di archivi di particolare e riconosciuto valore storico)
1. La Regione e’ autorizzata a intervenire direttamente, mediante incarichi, per il riordino e l’inventariazione di archivi di particolare e riconosciuto valore storico.
2. Oltre che presso la Soprintendenza archivistica per il Friuli Venezia Giulia, copia degli inventari del materiale archivistico riordinato e’ depositata presso il Centro regionale per la catalogazione del patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia.
Art. 22
(Contributi per edifici a uso archivi e loro arredi)
1. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere contributi in conto capitale per l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, il restauro di edifici adibiti ad archivio storico e per il rinnovo della relativa attrezzatura e arredamento nelle seguenti misure:
a) fino al 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a favore delle Province e dei Comuni;
b) fino al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a favore di altri enti e istituzioni.
Art. 23
(Obblighi dei titolari di archivi)
1. Ogni intervento riguardante archivi pubblici, archivi ecclesiastici, archivi privati dichiarati di interesse culturale viene svolto secondo le previsioni della normativa statale.
2. La concessione dei contributi previsti dal presente titolo e’ subordinata all’impegno assunto dagli enti beneficiari di consentire l’accesso al materiale conservato negli archivi.
(Omissis)
Autore:
Regione Friuli - Venezia Giulia
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Valorizzazione, Archivi, Biblioteche, Enti ecclesiastici, Partecipazione, Interesse regionale, Conferenza sistemi bibliotecari, Rappresentante ecclesiastico
Natura:
Legge regionale