Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 15 Luglio 2007

Legge regionale 16 giugno 1988, n.41

L.R. Valle d’Aosta 16 giugno 1988, n. 41: “Intervento della Regione Autonoma Valle d’ Aosta nella costruzione di edifici di culto”.

(da BUR N. 15 del 11 luglio 1988 – SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 1 del 15-07-1988)

ARTICOLO 1

1. La Regione Autonoma Valle d’ Aosta è autorizzata ad assumere a totale suo carico i lavori per la costruzione al rustico o per il completamento al rustico di edifici per il culto e di quelli per lo svolgimento di attività senza scopo di lucro funzionalmente connessi alla pratica religiosa delle comunità locali.
2. E’ altresì a carico della Regione Autonoma Valle d’ Aosta l’ onere per l’ acquisto delle aree occorrenti nel caso che queste non siano cedute gratuitamente da altri.
3. I locali funzionalmente connessi alla pratica religiosa possono essere costruiti indipendentemente dagli edifici di culto già esistenti o da costruirsi.
4. Per costruzione al rustico si intende la costruzione delle fondazioni e dell’ ossatura, dei muri in genere e delle tramezzature interne, della copertura, comprese le opere di impermeabilizzazione e di convogliamento delle acque piovane, dei solai, degli infissi, nonchè la esecuzione dei lavori di isolamento dall’ umidità e di protezione dagli agenti atmosferici come intercapedini, vespai, intonaci esterni od interni, magisteri di faccia vista, esclusi gli impianti, i pavimenti, le rifiniture, le opere d’ arte ed in generale tutto l’ arredamento.
5. Il programma annuale delle opere da ammettere a contributo e la relativa spesa a carico della Regione Autonoma Valle d’ Aosta è fissato dalla Giunta Regionale su proposta del Consiglio degli Affari Economici della Diocesi di Aosta per gli edifici di culto cattolico e su proposta delle Chiese i cui rapporti con lo Stato sono regolati da Intesa in attuazione dell’ art. 8 della Costituzione Italiana.
6. I lavori sono affidati in concessione agli Enti giuridicamente riconosciuti, proprietari o beneficiari degli edifici di culto e di quelli per lo svolgimento di attività senza scopo di lucro connessi alla pratica religiosa delle comunità locali.

ARTICOLO 2

1. Per ottenere i benefici indicati dall’ art. 1 gli Enti proprietari o beneficiari degli edifici di culto devono presentare domanda alla Giunta Regione della Regione Autonoma Valle d’ Aosta, allegando il progetto di massima corredato da relazione dimostrativa della necessità della stessa, nel rispetto delle leggi urbanistiche esistenti e di tutte le leggi e regolamenti inerenti le nuove costruzioni.
2. Il pagamento della somma corrispondente alla spesa delle opere ed all’ acquisto delle aree a norma dell’ art. 1 è effettuato dopo il collaudo dei lavori. Sono tuttavia ammesse liquidazioni parziali in corso d’ opera in base a documenti giustificanti della effettiva esecuzione delle opere.

ARTICOLO 3

1. L’ esecuzione delle opere previste nella presente legge è sottoposta alla vigilanza degli uffici dell’ Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Valle d’ Aosta.
2. In ogni progetto è computata, per spese di compilazione, direzione e sorveglianza, una somma corrispondente al 5% dell’ammontare dei lavori a carico della Regione Autonoma Valle d’ Aosta.

ARTICOLO 4

1. La Regione Autonoma Valle d’ Aosta è autorizzata a concedere agli Enti giuridicamente riconosciuti, proprietari o beneficiari di edifici di culto e di quelli per lo svolgimento di attività senza scopo di lucro funzionalmente connessi alla pratica religiosa delle comunità locali, mutui agevolati assistiti dal contributo regionale, della durata massima di anni 20, da contrarre con la propria Finanziaria Regionale o con gli Istituti di Credito convenzionati con la Regione Autonoma Valle d’ Aosta.
2. La Giunta Regionale è autorizzata a stipulare con gli Istituti di Credito apposite convenzioni con cui saranno precisate le modalità relative al pagamento dei contributi ed alla erogazione dei mutui. L’ impegno della Regione nei mutui citati non può eccedere il 75% delle quote interessi relativi ai piani di ammortamento dei mutui stessi, da versarsi direttamente ed irrevocabilmente agli Istituti di credito Mutuanti.

ARTICOLO 5

1. La spesa da ammettere a mutuo è determinata:
a) dall’ importo dei lavori di costruzione o di rifinitura indispensabili per il funzionamento degli edifici;
b) dal costo dell’ area che debba essere acquistata;
c) dalle spese generali di progettazione, direzione e collaudo dei lavori, nella misura del cinque per cento degli importi di cui alle lettere a) e b).

ARTICOLO 6

1. Per l’ istruttoria delle domande intese ad ottenere la concessione dei benefici previsti dagli articoli precedenti si applicano le norme contenute nel Capo I della presente legge.

(omissis)