Legge provinciale 23 febbraio 1998, n.3
L.P. Trento 23 febbraio 1998, n. 3: “Misure collegate con la manovra di bilancio di previsione per l’anno 1998”.
(omissis)
ARTICOLO 14
Cessazione dell’efficacia di disposizioni di legge riguardanti la realizzazione di opere comunali:
1. Salvo quanto disposto dal comma 2, relativamente alle opere e agli investimenti effettuati dai comuni e dai loro consorzi, cessano di applicarsi le seguenti disposizioni:
a) legge regionale 5 novembre 1968, n. 40 (Nuove norme per l’esecuzione di programmi annuali di opere pubbliche nella regione);
(omissis)
Autore:
Provincia autonoma di Trento
Dossier:
Edifici di culto
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Edifici di culto, Enti locali, Chiese, Pianificazione territoriale, Opere pubbliche, Urbanistica
Natura:
Legge provinciale