Sentenza 21 maggio 2007, n.1395
TAR Puglia. Sede di Bari. Sentenza 21 maggio 2007, n. 1395: “Immobili ex conventuali e concessione d’uso perpetuo”.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – II Sezione
composto dai signori:
PIETRO MOREA PRESIDENTE
DORIS DURANTE COMPONENTE
GIUSEPPINA ADAMO COMPONENTE, Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
all’udienza del 10 maggio 2007
Visto il ricorso 2095/2002 proposto da:
– ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO e PARROCCHIA […] IN PERSONA DEL
SAC. […], rappresentato e difeso da: CARELLA AVV.MICHELE STIGLIANO AVV.GIOVANNI STIGLIANO AVV.ANTONELLO
con domicilio eletto in BARI, VIA A.DA BARI 115 presso CARELLA AVV.MICHELE
contro
– COMUNITA’ MONTANA MURGIA BARESE SUD EST, COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE, rappresentato e difeso da: PACCIONE AVV. LUIGI, con domicilio eletto in BARI, via Q. Sella n. 120,
per l’annullamento, previa sospensione, della deliberazione n. 55 del 10.9.02 della Giunta della Comunità Montana della Murgia Barese Sud-Est, prot. n. 1880, affissa all’Albo del ridetto Ente in data 10.10.02 e pubblicata al n. 225 Reg. Pubbl., nonché di ogni altro atto precedente, susseguente, e/o comunque connesso a quelli impugnati, ancorché non conosciuti, ed in particolare della Deliberazione della G.C. del Comune di Santeramo in Colle n. 225 del 28.9.2000, della nota del predetto Comune del 9.2.2002, prot. n. 1189, fatta pervenire alla Comunità Montana in argomento con la nota prot n. 11262 del 09.09.2002, acquisita al protocollo della ridetta Comunità con il n. 1495 del 10.9.2002 nei limiti in cui esse risultano lesive degli interessi degli enti ecclesiastici ricorrenti.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di: COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE, viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
visti gli atti tutti della causa;
Udito il relatore, consigliere Giuseppina Adamo, e uditi, altresì, per le parti gli Avv.ti M. Carella, e L. Paccione;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
L’Istituto diocesano per il sostentamento del clero e, ove occorra, la Parrocchia […] impugnano la deliberazione n. 55 del 10 settembre 2002 della Giunta della Comunità Montana della Murgia Barese Sud-Est, con cui, su indicazione del Comune di Santeramo in Colle espressa nella deliberazione di Giunta 28 settembre 2000 n. 225 e, ancor prima, su delega del medesimo Comune, conferita con delibera del Commissario straordinario 10 agosto 1998 n. 34, si prendeva atto del progetto per l’istituzione del servizio di accoglienza e assistenza dei disabili per periodi brevi di emergenza, accettando che tale attività fosse svolta presso l’ex convento dei Padri riformati di Santeramo e si approvava il relativo schema di convenzione con l’Amministrazione municipale.
L’atto viene contestato sul presupposto che il Comune non abbia quella piena disponibilità dell’immobile che ha dichiarato, in quanto parte del convento è stato concesso in perpetuo alla Parrocchia […] (e, per la natura del bene, deve ritenersi che la porzione di cui si tratta é di proprietà ecclesiastica).
Sulla base dei medesimi presupposti e alla luce dell’esplicita richiesta da parte del Vescovo della Diocesi competente, viene ritenuta viziata anche la scelta sull’affidamento della gestione, affidata appunto al Comune di Santeramo in Colle.
Si é costituito l’Amministrazione municipale, che ha eccepito:
– l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, essendo pregiudiziale all’esame delle censure dedotte la soluzione della questione dell’assetto proprietario dell’immobile;
– l’inammissibilità per avere i ricorrenti depositato il ricorso oltre il termine dimidiato di quindici giorni dalla notifica, applicabile alla fattispecie in quanto si tratta di procedura di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizio pubblico, sottoposto alla disciplina dell’articolo 23 bis, comma 1, lettera c), della legge 6 dicembre 1971 n. 1034;
– l’inammissibilità ancora, per tardività dell’impugnazione della deliberazione di Giunta di Santeramo in Colle 28 settembre 2000 n. 225.
L’Amministrazione resistente ha altresì contestato le tesi attoree nel merito.
L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza n. 86 del 22 gennaio 2003, “Considerato che, impregiudicata ogni questione in rito, sussistono i presupposti richiesti dall’art. 21, ultimo comma, della Legge 1971, n. 1034, come sostituito dall’art. 3 della Legge 205/2000, per la concessione della misura cautelare sino alla definizione del pendente giudizio civile fra le parti”.
All’udienza del 10 maggio 2007 la causa è stata riservata per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
La contestata deliberazione n. 55 del 10 settembre 2002 della Giunta della Comunità Montana della Murgia Barese Sud Est (con cui, su indicazione del Comune di Santeramo in Colle espressa nella deliberazione di Giunta 28 settembre 2000 n. 225 e, ancor prima, su delega del medesimo Comune, conferita con delibera del Commissario straordinario 10 agosto 1998 n. 34, si prendeva atto del progetto per l’istituzione del servizio di accoglienza e assistenza dei disabili per periodi brevi di emergenza, accettando che tale attività fosse svolta presso l’ex convento dei Padri riformati di Santeramo e si approvava il relativo schema di convenzione con l’Amministrazione municipale) infatti è stata revocata con atto 21 dicembre 2002 n. 101, come comunicato dalla stessa Comunità Montana, con nota 29-30 gennaio 2003, protocollo n. 157.
I sottostanti provvedimenti gravati, una volta scollegati dall’atto revocato, rilevano solo ai fini della questione della proprietà di parte dell’ex convento, poiché, soprattutto nella delibera del Commissario straordinario 10 agosto 1998 n. 34, viene affermata la piena disponibilità, da parte del Comune di Santeramo in Colle, del complesso. Tale questione è attualmente all’esame del Tribunale civile di Bari-Sezione distaccata di Acquaviva delle Fonti (procedimento n. 581/2001), sicché in definitiva non sopravvive alcun interesse alla definizione della lite in questa sede.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P. Q. M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione II di Bari, dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 10 maggio 2007.
PIETRO MOREA – Presidente
GIUSEPPINA ADAMO – relatore ed estensore
Autore:
Tribunale Amministrativo
Dossier:
Enti religiosi
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Enti ecclesiastici, Immobili ex conventuali, Affidamento in gestione, Concessione in uso perpetuo
Natura:
Sentenza