Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 19 Giugno 2007

Ordinanza 08 settembre 2004, n.325

TAR Emilia-Romagna. Sentenza 8 settembre 2004, n. 325: “Voto espresso dall’insegnante di religione determinante in sede di scrutinio finale”.

In OLIR: Consiglio di Stato. Sezione Sesta. Ordinanza 3 dicembre 2004, n. 5882 (II grado)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA – PARMA – SEZIONE UNICA

nelle persone dei Signori:

LUIGI PAPIANO, Presidente
UMBERTO GIOVANNINI, Consigliere
ITALO CASO Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 07 Settembre 2004

Visto il ricorso 355/2004 proposto da:

– C.F., rappresentato e difeso da: ALBERTI AVV. LAURETTA BACCIOCCHI AVV. LODOVICO, con domicilio eletto in PARMA
P.LE SANTAFIORA 7, presso SEGRETERIA T.A.R.

contro

– MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, PRESIDE I.T.S. “G.D. ROMAGNOSI” DI PIACENZA
rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DISTRETTUALE STATO, con domicilio eletto in BOLOGNA, VIA GUIDO RENI 4
presso la sua sede

– e con l’intervento ad adiuvandum di DON L.B. – RESP.SETT.INSEGN.DIOCESI PIACENZA-BOBBIO
rappresentato e difeso da: ALBERTI AVV. LAURETTA con domicilio eletto in PARMA, P.LE SANTAFIORA 7, presso SEGRETERIA T.A.R.

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,

– del provvedimento di non ammissione del ricorrente alla classe V P/B Ragioniere Programm. Sper. “Mercurio” Istituto Statale di Istruzione Superiore G.D.Romagnosi di Piacenza;
– di ogni altro atto precedente, conseguente e comunque connesso, compresi i registri dei docenti, i verbali del Consiglio di classe e gli scrutini finali.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di: DON L.B. – RESP.SETT.INSEGN.DIOCESI PIACENZA-BOBBIO PRESIDE I.T.S. “G.D. ROMAGNOSI” DI PIACENZA
Udito il relatore Cons. ITALO CASO e udito altresì l’avv. Bacciocchi per il ricorrente;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Considerato che, ove determinante, il voto espresso dal docente di religione si trasforma in un giudizio motivato, perdendo ogni rilevanza ai fini della votazione finale;
Ritenuto che non sussistono i presupposti per concedere l’invocata misura cautelare;

P.Q.M.

Respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

PARMA , li 07 Settembre 2004

f.to Luigi Papiano Presidente

f.to Italo Caso Consigliere rel.est.

Depositata in Segreteria in data 08 settembre 2004

f.to Raffaele Lanza Il Segretario