Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 19 Giugno 2007

Nota 16 novembre 2005, n.5671/F32/H12

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto. “Computo del voto dell’insegnante di religione cattolica negli scrutini finali. Nota del MIUR – Direzione Generale per gli Ordinamenti”, 16 novembre 2005.

Prot. n. 5671/F32/H12
Venezia, 16 novembre 2005

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
Statali e Paritarie del Veneto
LORO SEDI

e p. c. Ai Dirigenti dei CSA
Ai Dirigenti Tecnici
LORO SEDI

Si ritiene opportuno portare alla conoscenza delle SS.LL. quanto con nota prot. n. 9830 del 24 ottobre 2005 viene rappresentato da parte del MIUR – Direzione Generale per gli Ordinamenti – ad un docente in servizio nella regione del Veneto, che chiede chiarimenti in merito al punto richiamato in oggetto.

“Si fa, preliminarmente, presente che nel momento in cui l’alunno opta per l’insegnamento della religione cattolica, detta materia diventa obbligatoria ed in quanto tale assume pari dignità delle altre discipline, di conseguenza, gli insegnanti di religione cattolica hanno la stessa dignità degli altri docenti, ed infatti, fanno parte del Consiglio di classe con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti, partecipando alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica (cfr punto 2.7 del DPR n. 202/1990; Art.309, 3° comma, del D.L.vo n. 297/1994; art. 11 D.L.vo 19-2-2004, n.59).
Come’è noto, il voto del docente di religione, quando è determinante, diventa giudizio motivato, ma ad avviso della scrivente, non perde la rilevanza del voto.
Tale avviso è suffragato, peraltro, dal pacifico orientamento giurisprudenziale che man mano, sulla materia è venuto a crearsi. Si citano, al riguardo, le seguenti sentenze:
– TAR PUGLIA-LECCE-Sezione I Sentenza n.5 del 5 gennaio 1994.
– TAR TRENTO – Sentenza del 27 ottobre 2000, pubblicata il 21-12-2000.
– TAR VENETO-Sentenza n. 2829/05 del 10-2-2005.
Da ultimo, il Consiglio di stato, sebbene in sede cautelare (vedi Ordinanza cautelare, n. 5822 in data 3 dicembre 2004), accogliendo l’appello di un alunno, ha riformato l’ordinanza con cui il TAR dell’Emiliaa Romagna-Parma aveva negato l’accoglimento dell’istanza di sospensiva proposta dall’alunno medesimo.
L’Alto consesso, ad una sommaria deliberazione, ha considerato “consistente” la presenza del “fumus boni juris”, talchè non sembra azzardato presumenre che, se si fosse giunti a sentenza di merito, il ricorso dell’alunno sarebbe stato accolto, ove la vicenda giurisdizionale fosse stata portata alla cognizione del Consiglio di Stato.”

Il Direttore Generale
Carmela Palumbo