Legge regionale 04 giugno 2007
L.R. Liguria 7 aprile 1995, n. 25: “Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia”.
(da BUR Liguria N. 9 del 26 aprile 1995)
(omissis)
Art. 4
(Opere di urbanizzazione secondaria)
1. Si definisce urbanizzazione secondaria l’ insieme delle opere che costituiscono spazi ed attrezzature di fruizione collettiva a disposizione di un determinato bacino di utenza.
2. Ai fini della determinazione del contributo di concessione edilizia, costituiscono opere di urbanizzazione secondaria quelle di seguito indicate:
a) gli asili nido;
b) le scuole materne, quelle dell’ obbligo e quelle superiori;
c) le sedi comunali;
d) i centri sociali nonchè le attrezzature culturali, sportive e sanitarie di uso pubblico regolato da apposita convenzione con il Comune;
e) i mercati comunali;
f) gli immobili destinati al culto e all’esercizio del ministero pastorale;
g) gli spazi verdi con funzione ricreativa o ambientale destinati ad uso pubblico regolato da apposita convenzione con il Comune;
h) l’ arredo urbano;
i) gli spazi di sosta e parcheggio di cui all’ articolo 5, comma 1 lettere d) ed e);
l) i cimiteri.
(omissis)
Autore:
Regione Liguria
Dossier:
Edifici di culto
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Oneri di urbanizzazione, Chiese, Opere di urbanizzazione secondaria, Concessioni edilizie, Edifici di culto. Edilizia
Natura:
Legge regionale