Legge regionale 20 dicembre 2001, n.41
L.R. Lazio 20 deicembre 2001, n. 41: “Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 e successive modifiche”
(da BUR Lazio N. 36 del 29 dicembre 2001 – SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 7)
ARTICOLO 1
1. Dopo l’articolo 18 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24, e successive modifiche, è inserito il seguente:
“Art. 18 bis
(Sedi di rappresentanza diplomatica e consolare)
1. Qualora nell’ambito di aree soggette a disciplina di tutela integrale o ad essa assimilata, previste dai PTP, ivi compresi quelli approvati con deliberazione del Consiglio regionale antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, o dal PTPR, ricadono sedi di rappresentanza diplomatica e consolare in ordine alle quali siano in essere o vengano definiti accordi bilaterali in regime di reciprocità tra lo Stato italiano ed altri Stati, è consentita, in deroga alla citata disciplina di tutela, la costruzione di edifici autonomi da destinare ad attività di culto per il soddisfacimento delle esigenze della comunità .
2. Nei casi previsti dal comma 1 i progetti delle opere sono corredati del SIP di cui agli articoli 29 e 30.”.
Autore:
Regione Lazio
Dossier:
Edifici di culto
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Edifici di culto, Chiese, Sedi di rappresentanza diplomatica, Consolati
Natura:
Legge regionale