Legge regionale 15 febbraio 1999, n.4
L.R. 15 febbraio 1999, n. 4: “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1999)”.
(da BUR Friuli-Venezia Giulia N. 6 del 10 febbraio 1999)
(omissis)
Art. 5
Interventi nel settore dell’edilizia abitativa, del territorio e dei trasporti)
(omissis)
28. Per concorrere alla realizzazione degli interventi proposti per il finanziamento a valere sulla legge 7 agosto 1997, n. 270, che siano stati riconosciuti ammissibili ai fini dell’inserimento nel “Piano di interventi per i percorsi giubilari al di fuori del Lazio” predisposto dagli organi statali ai sensi della medesima legge ma che siano risultati esclusi, in tutto o in parte, dal finanziamento richiesto, nonchè per le opere di culto interessate dai percorsi giubilari della regione, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino alla misura massima del 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e non coperta da assegnazione statale.
(omissis)
Autore:
Regione Friuli - Venezia Giulia
Dossier:
Edifici di culto
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Percorsi giubilari, Contributi, Edifici di culto, Finanziamenti regionali, Opere di culto
Natura:
Legge regionale