Provvedimento 08 marzo 2007
Garante per la protezione dei dati personali. Provvedimento 8 marzo 2007: “Richiesta di annotazione della volontà di non far più parte della Chiesa cattolica sul registro dei battezzati”.
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTO il ricorso regolarizzato il 4 dicembre 2006, con il quale XY ha ribadito la richiesta contenuta in un’istanza formulata ai sensi degli artt. 7 ss. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), indirizzata al Parroco della Parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Zocca, volta a far annotare sull’apposito registro dei battesimi la propria volontà di non appartenere più alla Chiesa cattolica, chiedendo altresì di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;
VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare, la nota del 7 dicembre 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la parrocchia a fornire riscontro alle richieste dell’interessato, nonché la successiva nota del 30 gennaio 2007 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;
VISTA la nota datata 2 febbraio 2007 con la quale il predetto Parroco ha sostenuto di non poter riscontrare la richiesta del ricorrente, ipotizzando asserite difficoltà circa la sua corretta identificazione, in quanto nell’apposito registro “viene riportato il battesimo di un XY (…)” la cui data di nascita non sarebbe risultata corrispondente a quella del ricorrente;
VISTE le note datate 9 gennaio e 5 febbraio 2007 con le quali il ricorrente ha contestato il riscontro menzionando i diversi contrasti che sarebbero insorti con il Parroco anche per motivi ben diversi, ed ha inviato ulteriori informazioni sulle persone citate nell’atto di battesimo, ritenendo semmai dovuta ad un probabile “errore di trascrizione” la divergenza tra la propria data di nascita e quella risultante sul registro e precisando di essere stato, comunque, “battezzato a Montalbano di Zocca, ora parrocchia associata a quella del Sacro Cuore (…)”;
VISTA la nota inviata via fax il 13 febbraio 2007, con la quale il Cancelliere della Curia arcivescovile di Modena-Nonantola ha comunicato (in risposta a specifica richiesta di quest’Autorità) di aver dato “disposizione al titolare pro-tempore della parrocchia (…) di apporre a margine dell’atto di battesimo del sig. XY (…) la dovuta annotazione”; vista, altresì, la nota pervenuta a questa Autorità il 23 febbraio 2007 con la quale il parroco ha dichiarato di aver “registrato a fianco dell’atto di battesimo (…) la dichiarazione (…) richiesta”, inviando fotocopia di tale atto;
RITENUTO pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito nel corso del procedimento un sufficiente riscontro alle richieste dell’interessato;
VISTA la documentazione in atti;
VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l’ammontare delle spese e dei diritti inerenti all’odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per i diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della Parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Zocca nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in ragione del mancato, tempestivo riscontro alla richiesta dell’interessato;
VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dottor Mauro Paissan;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;
b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l’ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, posti nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico della Parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Zocca, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.
Roma, 8 marzo 2007
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Paissan
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
Autore:
Garante per la protezione dei dati personali
Dossier:
Tutela dati personali
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Diritto di libertà religiosa, Cancellazione, Battesimo, Registri parrocchiali, Annotazione, Volontà, Dati personali, Sbattezzo, Liquidazione spese
Natura:
Provvedimento