Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 7 Maggio 2007

Sentenza 02 febbraio 2007

Tribunale Civile di Milano – Sezione immigrazione. Sentenza 2 febbraio 2007: “Ricongiungimento familiare e validità del matrimonio celebrato via telefono secondo la legge del paese d’origine dei coniugi”.

Il Giudice Dott.ssa Cassano Cicute,
letto il ricorso presentato da C. Z. M. in data 16/11/2006 ex art. 30 VI comma decreto legislativo 286/98 avverso il provvedimento di diniego del visto per ricongiungimento familiare emesso in data 20/9/06 dall’Ambasciata D’Italia in Islamabad ;
ritenuta la tempestività e la propria competenza nel decidere;
a scioglimento della riserva assunta, così provvede:

L’Ambasciata Italiana ha motivato il proprio diniego di rilascio del visto d’ingresso sull’unico elemento fattuale dell’invalidità del matrimonio del ricorrente in quanto celebrato per telefono.
Il ricorrente lamenta profili di invalidità del provvedimento sulla circostanza della piena validità del vincolo coniugale secondo la legge pakistana comune ai due coniugi.

Le doglianze del ricorrente appaiono fondate.

Il ricorrente ha prodotto certificato pakistano di matrimonio dal quale si evince la piena validità in Pakistan del matrimonio celebrato a mezzo del telefono.

Giova richiamare l’art. 28 della L. 218/95 sulla legge applicabile in caso di matrimonio celebrato all’estero che prevede che il giudizio di validità formale del matrimonio deve essere effettuato alla luce della legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale dei coniugi.

Ne consegue pertanto che secondo la legge comune ai due coniugi anche il matrimonio celebrato per telefono ha validità giuridica.

Va rilevato che l’autorità amministrativa, nella persona del Questore di Varese ha già positivamente compiuto l’indagine sui requisiti per il rilascio del nulla osta concedendo il provvedimento di nulla osta al ricongiungimento familiare con la moglie S. Z. in data 18/7/05.

Secondo il disposto legislativo dell’art. 29 decreto legislativo 286/98 non è prevista la necessità di ulteriore controllo da parte dell’Ambasciata alla quale è inoltrata la richiesta per il visto d’ingresso, poiché a tale organo è riservato un mero controllo esterno di legittimità sull’esistenza delle condizioni di legge, che non può comportare una valutazione penetrante quale quella riservata soltanto alla Questura competente.

Tale interpretazione conduce a ritenere che l’Autorità amministrativa non possa effettuare un’indagine sulla validità formale del matrimonio che deve essere riservata soltanto a quella giurisdizionale (Cass. 5537/01).

Ne consegue pertanto che il provvedimento di diniego è illegittimo e deve essere annullato.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso presentato da C. Z. M. e annulla il provvedimento dell’Ambasciata d’Italia in Islamabad emesso in data 20/9/06.