Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 1 Maggio 2007

Legge regionale 13 dicembre 2004, n.46

Regione Abruzzo. Legge regionale 13 dicembre 2004, n. 46. Interventi a sostegno degli stranieri immigrati.

Capo I – Principi generali

Art. 1
Finalità.

1. La Regione, nell'esercizio delle proprie competenze a norma dell'art. 117, comma quarto, della Costituzione, in armonia con la normativa dell'Unione europea, con le leggi dello Stato vigenti in materia, nonché con le Convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, in particolare la Convenzione europea sui diritti e le libertà fondamentali, il Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici e quello sui diritti economici sociali e culturali, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo:
a) riconosce e tutela i diritti e le libertà fondamentali degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, comunque presenti sul territorio abruzzese;
b) promuove e sostiene interventi volti:
1) ad assicurare agli stranieri immigrati presenti sul territorio abruzzese, nel rispetto della normativa vigente, condizioni di uguaglianza con i cittadini italiani nel godimento dei diritti civili;
2) a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscano il loro pieno inserimento nel territorio abruzzese;
c) attua direttamente politiche e interventi volti ad assicurare agli stranieri immigrati e alle loro famiglie:
1) l'effettivo e paritario godimento dei diritti civili;
2) il diritto al lavoro dipendente e autonomo, il diritto allo studio, alla formazione professionale, all'abitazione, alle prestazioni sociali e sanitarie;
3) il superamento di difficoltà sociali, culturali ed economiche anche attraverso forme di sostegno dell'associazionismo;
4) il mantenimento dei legami con la terra d'origine, valorizzandone il patrimonio linguistico, culturale e religioso;
5) la conoscenza degli usi e costumi locali, nonché della legislazione europea, nazionale e regionale, ai fini di un equilibrato e armonioso inserimento degli stranieri immigrati nella società locale, nel rispetto reciproco dell'identità culturale e religiosa di ciascuno e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti europei, nazionali, regionali e locali;
d) promuove, sostiene e realizza:
1) studi e ricerche sul fenomeno migratorio;
2) programmi di educazione interculturale che rispondano ai bisogni di informazione e conoscenza tra cittadini italiani e stranieri e fra stranieri di differenti provenienze nazionali ed etniche, per una migliore convivenza fra tutti.

2. Ai fini indicati, la Regione stabilisce il programma triennale e il piano annuale di interventi e di attività di cui ai successivi articoli 4 e 5.

3. Le leggi regionali di settore concorrono all'attuazione delle finalità di cui alla presente legge.

(omissis)

Capo III
Funzioni, attività e interventi della Regione

Art. 7
Tutela culturale, interculturalità e integrazione.

1. La Regione riconosce e favorisce l'integrazione degli stranieri immigrati nel pieno rispetto della loro identità culturale, sociale e religiosa.

2. A tal fine promuove e sostiene, in collaborazione con gli Enti di Ambito Sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328 e le Province, con le Istituzioni scolastiche e universitarie e con le Associazioni di stranieri immigrati iscritte al registro regionale:
a) corsi di lingua e di cultura italiana finalizzati anche all'inserimento degli stranieri immigrati nelle scuole dell'obbligo;
b) corsi integrativi di lingua e cultura di origine degli stranieri immigrati, utilizzando ove possibile insegnanti di lingua madre;
c) iniziative e progetti di educazione interculturale nelle scuole, nelle università, nei centri culturali, destinati a stranieri immigrati e a cittadini europei;
d) corsi di formazione in materia di diritti della persona umana e di non discriminazione, nonché corsi di educazione interculturale rivolti agli insegnanti e agli operatori degli Enti locali e di altre istituzioni e associazioni pubbliche e private, che si trovano più spesso a contatto con gli stranieri immigrati;
e) iniziative sociali, culturali, sportive e ricreative volte a promuovere la conoscenza e il rispetto delle diverse culture al fine di favorire reciproca comprensione e pacifica convivenza e prevenire fenomeni di intolleranza, discriminazione e xenofobia, con particolare attenzione alla conoscenza interculturale nei rapporti fra minori;
f) corsi di aggiornamento rivolti agli stranieri immigrati sulla normativa regionale, nazionale, europea e internazionale in materia di immigrazione, nonché sui diritti loro spettanti ai suddetti livelli normativi.

(omissis)

Capo V
Strumenti di partecipazione

(omissis)

Art. 22
Compiti della Consulta regionale dell'immigrazione e del suo Comitato esecutivo.

[…]
2. La Consulta regionale dell'immigrazione, di concerto con gli Enti di Ambito sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della legge n. 328/2000 e le province, interessati, formula proposte riguardanti:
a) gli studi, le ricerche e le indagini sul fenomeno migratorio;
b) gli incontri e le iniziative concernenti il fenomeno migratorio anche in collaborazione con analoghe consulte di altre Regioni, con il Governo, con gli Organismi dell'Unione europea, con gli Enti di Ambito sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della legge n. 328/2000 e le province, con le associazioni;
c) la partecipazione a eventi nazionali o internazionali organizzati in materia di immigrazione da istituzioni pubbliche o private, nazionali, europee o internazionali;
d) l'adeguamento di leggi e provvedimenti regionali in materia di immigrazione;
e) le iniziative e i provvedimenti della Regione e degli Enti di Ambito sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della legge n. 328/2000 e le province, volti a garantire i diritti degli stranieri immigrati in campo sociale, culturale, scolastico, sanitario, abitativo, economico e religioso;

(omissis)