Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 23 Aprile 2007

Sentenza 16 settembre 2006

Corte d’Appello di Genova. Sezione Prima Civile. Sentenza 19 settembre 2006: “Matrimonio concordatario e simulazione del consenso”.

CORTE D’APPELLO DI GENOVA -SEZIONE PRIMA CIVILE

composta dai magistrati:
dott. Vincenzo FERRO – Presidente rel. –
dott. Massimo D’ARIENZO – Consigliere –
dott. Loris PIROZZI – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nel procedimento civile in unico grado iscritto al n. 1679 R.G. 2005 promosso da

– B.S., residente in Arenano, rappresentata e difesa, come da procura a margine dell’atto di citazione, dall’avv. L.N., e presso il medesimo elettivamente domiciliato in Genova via xxx,
attrice

nei confronti di

– L.E., residente in Genova, rappresentato e difeso dall’avv. I.M. del foro di Savona e dall’avv. L.F. del foro di Genova, e presso quest’ultimo elettivamente domiciliato in Genova, in virtù di procura in calce alla copia notificata dell’atto di citazione,
convenuto

– con l’intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Genova,
intervenuto

Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 26 ottobre 2005 B.S. ha convenuto in giudizio, davanti a questa Corte di appello, L.E., per sentir, in suo contraddittorio, dichiarare l’efficacia nella Repubblica Italiana della pronuncia di nullità del matrimonio concordatario tra i suddetti celebrato in Arenzano il 26 settembre 1998, emessa dal Tribunale ecclesiastico ligure con sentenza 16 luglio 2004, confermata con decreto del Tribunale ecclesiastico regionale di appello di Torino pronunciato il 24 febbraio 2005, depositato il 3 marzo 2005, e dichiarata esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con decreto 14 maggio 2005.
E’ stata prodotta dall’attrice ricorrente la documentazione di rito.
Il convenuto si è costituito in giudizio, dichiarando di non opporsi alla delibazione della sentenza ecclesiastica, limitandosi a chiedere che non vengano posti a suo carico oneri economici e che venga disposta la compensazione delle spese.
E’ intervenuto il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello.
La causa è stata riservata per la decisione nell’udienza del giorno 3 maggio 2006.

Motivi della decisione

Sussiste la competenza territoriale di questa Corte in ordine alla proposta domanda di delibazione, con riferimento alla circoscrizione alla quale appartiene il Comune di Arenzano, ove è stato celebrato il matrimonio religioso e presso il quale il matrimonio stesso è stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell’anno 1998 parte II serie A n. 57.
Sussistono tutte le condizioni di cui all’art. 8 n. 2 dell’accordo di modificazione del Concordato Lateranense intervenuto tra lo Stato Italiano e la Santa Sede il 18 marzo 1984, e ratificato con L. 25 marzo 1985 n. 121, nonché quelle di cui all’art. 4 lettera b) del protocollo addizionale.
Il giudice ecclesiastico era dotato di giurisdizione in ordine alla domanda proposta da B.S., attrice anche in sede canonica, trattandosi di matrimonio celebrato ai sensi dell’art. 8 dell’Accordo.
Sulla scorta della esposizione della vicenda processuale contenuta nella sentenza ecclesiastica, si da atto che è stato assicurato alle parti del giudizio canonico il diritto di agire e resistere, nel rispetto del principio del contraddittorio, in modo non difforme dai principi fondamentali dell’ordinamento processuale italiano, essendo stati entrambi i coniugi regolarmente citati con congruo anticipo (in particolare il convenuto in data 3 aprile 2003), per l’udienza di contestazione del dubbio fissata per il 3 maggio 2003.
Con sentenza 16 luglio 2004 il Tribunale ecclesiastico regionale ligure, rispondendo al dubbio formulato, ha dichiarato che “consta la nullità del matrimonio in esame per esclusione della indissolubilità da parte del convenuto a norma del can. 1101 paragrafo 2 C.J.C.”
Il decreto di conferma del Tribunale Ecclesiastico Regionale di appello pronunciato il 24 febbraio 2005 e depositato in cancelleria il 3 marzo 2005 integra gli estremi della doppia decisione conforme prevista dall’art. 8 n. 2 dell’Accordo citato, alla quale il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con decreto 14 maggio 2005 ha conferito il crisma della esecutività nella qualità di organo superiore di controllo ai sensi della stessa disposizione.
La nullità del matrimonio è stata pronunciata sulla base di una ampia istruttoria affidata a strumenti probatori corrispondenti a quelli utilizzabili nel processo civile italiano (interrogatorio delle parti, esame di testimoni informati) che ha condotto il giudice ecclesiastico a ritenere accoglibile nel senso di cui sopra la domanda dell’attrice. E la correttezza, nel merito, del giudizio del giudice ecclesiastico, in correlazione con la disciplina che l’istituto del matrimonio riceve nel diritto canonico, si sottrae a sindacato in sede di delibazione.
Alla stregua del coordinato disposto dell’art. 8 comma 2 lettera e) dell’Accordo, dell’art. 4 lettera b) del Protocollo addizionale, dell’abrogato art. 797 comma primo C.P.C, e dell’attualmente vigente art. 64 lettera g) L. 31 maggio 1995 n. 218, occorre verificare ancora la compatibilità del contenuto e degli effetti della decisione ecclesiastica con l’ordine pubblico italiano, tenuto conto anche “della specificità dell’ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale che in esso ha avuto origine”.
E’ noto che l’ordine pubblico interno – richiamato in vari testi normativi, ma mai legislativamente definito – consta dell’insieme di quei principi che, pur non resi espliciti in specifiche fonti nomotetiche, ma emergenti da diverse disposizioni normative quale fondamento degli obblighi e dei divieti da esse posti, costituiscono la sintesi dei canoni essenziali a cui si ispira in un determinato momento storico l’ordinamento giuridico statuale nel suo dinamico processo di adeguamento alla società; e che attiene all’ordine pubblico il principio della tutela della buona fede dell’affidamento incolpevole, il quale costituisce canone fondamentale del nostro ordinamento.
Ciò premesso, va ricordato che, per costante giurisprudenza, la declaratoria di esecutività della sentenza del tribunale ecclesiastico che abbia pronunciato la nullità del matrimonio concordatario per esclusione da parte di uno solo dei coniugi di uno dei bona matrimonii (risolventesi in divergenza unilaterale tra volontà e dichiarazione) postula che tale divergenza, conoscibile, sia stata da questo effettivamente conosciuta ovvero che non sia stata da questo conosciuta solo a causa della sua negligenza, giacché, ove le suindicate condizioni non ricorrano, la delibazione trova ostacolo nell’ordine pubblico italiano, nel cui ambito rientra il principio fondamentale della tutela della buona fede e dell’affidamento incolpevole. Peraltro, se per un verso il giudice italiano è tenuto ad accertare la conoscenza o l’oggettiva conoscibilità di tale esclusione da parte dell’altro coniuge con piena autonomia di giudizio (trattandosi di profilo estraneo al processo canonico in quanto irrilevante in quell’ordinamento e conseguentemente assente nella ratio decidendi del giudice ecclesiastico), senza limitarsi al controllo di legittimità della pronunzia ecclesiastica di nullità, per altro verso la relativa indagine deve essere condotta con esclusivo riferimento alla pronuncia di cui è chiesta la delibazione e agli atti del procedimento canonico eventualmente acquisiti, opportunamente riesaminati e valutati, non essendovi spazio nella fase della delibazione per alcuna integrazione di attività istruttoria (Cass. 16 maggio 2000 n. 6308; conf. Cass. 29 aprile 1999 n. 4311, Cass. 16 marzo 1999 n. 2325).
Nel caso in esame, risulta determinante e assorbente il rilievo della proposizione da parte della stessa B., che ha subito le conseguenze della simulazione unilaterale da parte del L., della richiesta di delibazione che per tale ragione meriterebbe comunque accoglimento quand’anche tale partecipazione psichica non fosse dimostrata, o ne fosse provata l’insussistenza.
Invero, “la delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per esclusione da parte soltanto di uno dei coniugi di uno dei bona matrimonii può trovare ostacolo nell’ordine pubblico nel caso in cui detta esclusione sia rimasta inespressa nella sfera psichica del suo autore senza manifestarsi (né comunque essere conosciuta o conoscibile) all’altro coniuge, alla stregua dell’inderogabile principio della tutela della buona fede e dell’affidamento incolpevole; tale principio peraltro, ancorché inderogabile, si ricollega ad un valore individuale che appartiene alla sfera di disponibilità del soggetto ed è quindi rivolto a tutelare detto valore contro ingiusti attacchi esterni, non contro la volontà del suo titolare, al quale deve essere riconosciuto il diritto di optare per la non conservazione di un rapporto viziato per fatto dell’altra parte, con la conseguenza che l’indicato ostacolo alla delibazione non può essere ravvisato quando il coniuge che ignorava, o non poteva conoscere, il vizio di consenso dell’altro coniuge, chieda la declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica o non si opponga a tale declaratoria” (Cass. 28 marzo 2001 n. 4457). Tale orientamento coincide del resto con quello già autonomamente maturato nella giurisprudenza di questa Corte di merito.
Superati gli aspetti problematici suesposti, osservasi ancora che non risulta la contrarietà, sotto altri profili, della sentenza di cui si chiede la delibazione ad altra pronuncia emessa da giudice italiano e passata in giudicato.
Né risulta la pendenza davanti a giudice italiano preventivamente adito di altro procedimento tra le stesse parti e relativo allo stesso oggetto.
Si accede pertanto, in accoglimento della domanda proposta da B.S., alla quale ha aderito L.E., alla dichiarazione di efficacia nell’ordinamento italiano della sentenza ecclesiastica suindicata.
L’Ufficiale di stato civile del Comune di Arenzano provvederà agli adempimenti di sua competenza stabiliti dalla legge.
Vengono compensate tra le parti le spese, delle quali l’attrice ha subordinato la richiesta di rimborso all’ipotesi di opposizione del convenuto.

P.Q.M.

– La Corte, dichiara efficace nella Repubblica Italiana la sentenza emessa dal Tribunale ecclesiastico ligure il 16 luglio 2004, confermata con decreto del Tribunale ecclesiastico regionale di appello di Torino pronunciato il 24 febbraio 2005, depositato il 3 marzo 2005, e dichiarata esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con decreto 14 maggio 2005, con la quale è stata dichiarata la nullità del matrimonio religioso contratto con rito concordatario in Arenzano il 26 settembre 1998 da L.E. nato a Genova il 5 settembre 1964 e B.S. nata a Genova il 6 ottobre 1969;
– ordina all’ufficiale dello stato civile del Comune di Arenzano di procedere, in relazione alla presente sentenza e al matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune di Arenzano dell’anno 1998 nella parte II serie A al n. 57, alla trascrizione e all’annotazione previste dalle vigenti norme sullo stato civile;
– dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Genova il 30 agosto 2006.
Depositata in Cancelleria il 16 settembre 2006.