Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 16 Aprile 2007

Ordinanza 19 gennaio 2007, n.1133

Corte di Cassazione. Sezioni Unite. Ordinanza 19 gennaio 2007, n. 1133: “Rapporto di lavoro subordinato presso Università Pontificia e giurisdizione del giudice ordinario”.

(omissis)

Svolgimento del processo

1. Con ricorso depositato l’8 novembre 2004 e diretto al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, L.R. – premesso di aver lavorato alle dipendenze della Pontificia Università Gregoriana dal 16 settembre 1965 al 30 settembre 2003 quale collaboratore di biblioteca, nonchè di addetto alla catalogazione bibliografica – lamentava di essere stato privato delle sue mansioni nel corso del rapporto, anche a causa dell’attività sindacale svolta, chiedendo, quindi, che, previo accertamento dell’avvenuta violazione dell’art. 2103 c.c., la predetta Pontificia Università venisse condannata al risarcimento del danno, da liquidare in Euro 19.894,95 o nella diversa misura ritenuta equa, nonchè al pagamento della somma di Euro 8.455,24, a titolo di differenze di indennità di ateneo.

2. La Pontificia Università Gregoriana si è costituita in giudizio resistendo alla domanda del ricorrente e successivamente, con ricorso notificato il 22 marzo 2005, ha chiesto regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell’art. 41 c.p.c., assumendo che la controversia deve ritenersi sottratta alla giurisdizione del giudice italiano.

La ricorrente deduce che la Pontificia Università Gregoriana – istituzione direttamente governata dal Romano Pontefice, tramite il Prefetto della Congregazione per l’Educazione Cattolica, e legata alla Santa Sede da una stretta relazione persona-organo, rappresentando un suo dicastero – rientra fra gli Enti centrali della Chiesa cattolica esenti da ogni ingerenza dello Stato italiano ai sensi dell’art. 11 del Trattato del Laterano dell’11 febbraio 1929 e fruisce, altresì, delle garanzie ed immunità previste dai successivi artt. 16 e 17, in forza dei quali gli immobili adibiti a sede dell’Università Gregoriana non possono essere assoggettati a vincoli, ad espropriazioni per causa di pubblica utilità o a tributi verso lo Stato italiano o altro ente; e le retribuzioni dei suoi dipendenti restano parimenti esenti da ogni tributo.

Ai fini dell’immunità dalla giurisdizione, l’Università dovrebbe essere pertanto considerata come un ente straniero che agisce facendo uso della potestà pubblicistica riconosciutagli dall’ordinamento di appartenenza. Riguardo ai rapporti di lavoro, detta immunità potrebbe essere di conseguenza esclusa – alla luce della giurisprudenza della Corte – soltanto in relazione ai dipendenti che svolgano attività materiali ed ausiliarie, ovvero – secondo altro criterio – quando si discuta di pretese di ordine esclusivamente patrimoniale, la decisione sulle quali non richieda comunque apprezzamenti sull’attività di autorganizzazione o sull’esercizio dei poteri sovrani dell’ente.

3. L’intimato ha resistito con controricorso, illustrato anche con successiva memoria, rilevando come la ricorrente abbia a torto invocato a proprio favore la normativa sulla extraterritorialità, posto che la particolare tutela accordata dall’art. 16 del Trattato lateranense agli immobili adibiti a sede dell’Università è di ordine esclusivamente fiscale.

Altrettanto infondata sarebbe la pretesa della ricorrente di rivendicare la immunità prevista dall’art. 11 del Trattato lateranense perchè la Pontificia Università Gregoriana non è “ente centrale della Chiesa Cattolica”.

Il resistente rileva poi come la Corte abbia già escluso che l’attività tipografica svolta da detta Università possa ricollegarsi a quella primaria della Santa Sede o a quella istituzionale della stessa Università, con la conseguenza che i relativi rapporti giuridici, in quanto costituiti iure privatorum, restano assoggettati alla cognizione del giudice italiano.

4. Il Procuratore Generale ha concluso per l’affermazione della giurisdizione ordinaria.

Motivi della decisione

1. Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

Queste Sezioni Unite (Cass., sez., un., 7 luglio 1988, n. 4483, ed altre conformi in pari data) hanno già ritenuto che la controversia inerente al rapporto di lavoro di un dipendente della Pontificia Università Gregoriana, addetto alla tipografia da essa gestita, non si sottrae alla giurisdizione del giudice italiano, considerato che l’attività tipografica di detta università non è riconducibile nell’ambito delle finalità primarie ed istituzionali della Santa Sede o della Università medesima, ma si svolge su un piano privatistico, sicchè non gode d’immunità giurisdizionale.

Analogamente, in altra controversia promossa nei confronti dell’Università suddetta, questa Corte (Cass., sez. un., 30 maggio 1991, n. 6143) ha affermato che, mentre l’invocata extraterritorialità non sussiste, perchè la Pontificia Università Gregoriana, ai sensi dell’art. 16 del trattato Lateranense dell’11 febbraio 1929, usufruisce soltanto dell’esenzione da espropriazioni per pubblica utilità e dal versamento di tributi sia ordinari che straordinari tanto verso lo Stato italiano quanto verso altro ente, si deve poi escludere che l’attività tipografica svolta da un dipendente addetto alla stessa sia riconducibile nell’ambito delle finalità primarie e istituzionali della Santa Sede o della Università, così come definite dall’art. 2, prima parte, e dall’art. 7, paragrafo terzo, dell’Accordo firmato in Roma il 18 febbraio 1984, costituendo essa esercizio di attività svolta su di un piano privatistico e tale da non godere di immunità giurisdizionale. Più recentemente poi Cass., sez. un., 15 aprile 2005, n. 7791 ha puntualizzato che l’immunità giurisdizionale di cui gode la Santa Sede con i suoi organi ed enti centrali, quale titolare di personalità giuridica internazionale, non riguarda le controversie di lavoro subordinato aventi ad oggetto prestazioni rese sul territorio italiano, quando queste siano di tipo ausiliario ed estranee all’attività ecclesiale, e nemmeno quando, indipendentemente dalla natura delle mansioni, vengano in discussione aspetti esclusivamente patrimoniali, senza incidenza sull’organizzazione e sulle funzioni del datore di lavoro (conf. Cass. 17 novembre 1989 n. 4909, 4910, 4911; Cass. 19 marzo 1990 n. 2291).

Nella specie anche le mansioni di bibliotecario svolte dal L. non possono considerarsi come espressione di una potestà iure imperii.

2. Questo uniforme indirizzo giurisprudenziale va ulteriormente confermato. L’Università ricorrente invoca in particolare l’art. 11 del Trattato lateranense sulla garanzia dell’esenzione da ogni ingerenza dello Stato italiano prevista in favore degli enti centrali della Chiesa, tra i quali – secondo la difesa della ricorrente – andrebbe annoverata anche la Pontificia Università Gregoriana, come risultante dalla Convenzione tra l’Italia e la Città del Vaticano del 30 giugno 1930.

Orbene deve considerarsi che l’art. 11 del Trattato tra la Santa Sede e l’Italia, reso esecutivo, unitamente agli allegati annessi ed al Concordato, con L. 27 maggio 1929, n. 810, prevede che gli “enti centrali della Chiesa” sono esentati da ogni ingerenza da parte dello Stato Italiano; da cui discende anche l’immunità dalla giurisdizione italiana in sintonia con la consuetudine internazionale par in parem non habet iurisdictionem recepita dall’art. 10 Cost..

Come già ritenuto da questa Corte (Cass., sez. un., 28 ottobre 2005, n. 20995) l’ordinamento giuridico italiano, secondo il disposto dell’art. 10 Cost., comma 1, si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute e da questa prescrizione la giurisprudenza fa derivare l’immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione italiana, in base ad una consuetudine internazionale intesa al rispetto dell’altrui sovranità. Tale immunità riguarda i rapporti giuridici in cui gli Stati stranieri agiscono come soggetti di diritto internazionale ovvero agiscono come titolari di una potestà di imperio nell’ordinamento proprio, ossia come enti sovrani. Inoltre tale immunità consuetudinaria si estende agli altri soggetti che rivestono, in senso ampio, la qualità di organi dello Stato estero.

Analoga logica di protezione (dello Stato estero e dei suoi organi) è sottesa all’art. 11 del Trattato lateranense che, in simmetria con la norma consuetudinaria, riguarda innanzi tutto la Santa Sede, la cui “sovranità … nel campo internazionale” è riconosciuta dall’art. 2 del Trattato e riaffermata dall’art. 1 dell’accordo del 18 febbraio 1984, ratificato con L. 25 marzo 1985, n. 121, con cui la Repubblica italiana e la Santa Sede hanno ribadito che sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani; riguarda poi tutti gli “organi centrali della Chiesa Cattolica”. Si tratta, con riferimento a quest’ultima espressione, di una formulazione testuale di nuovo conio, rispetto a quella della L. 13 maggio 1871, n. 214, art. 8 (cd. legge delle guarentigie) che faceva riferimento agli Uffizi e alle Congregazioni pontificie; tale nuova formulazione risulta in qualche misura chiarita (e delimitata) dal successivo art. 17 del Trattato sulle esenzioni di carattere tributario le quali, in quanto riconosciute alla Santa Sede, agli “altri enti centrali della Chiesa Cattolica” e agli “enti gestiti direttamente dalla Santa Sede”, mostrano che la nozione di “enti centrali della Chiesa Cattolica” è riferita all’organizzazione centrale del governo della Comunità ecclesiale cui appartengono gli uffici ed i collegi che costituiscono la Curia romana ed è tenuta distinta da quella di “enti gestiti direttamente dalla Santa Sede”. A maggior ragione diversa e più ampia è la nozione di “istituzioni od uffici della Santa Sede”, beneficiari della specifica esenzione da diritti doganali e daziali prevista dall’art. 20 del Trattato. Sicchè – in riferimento a quest’ultima guarentigia – la circostanza, evocata dalla ricorrente, dell’inclusione della Pontificia Università Gregoriana tra gli enti beneficiari della stessa nella Convenzione doganale stipulata in data 30 giugno 1930 tra lo Stato italiano e la Città del Vaticano non implica affatto – anzi contraddice – la rivendicata appartenenza al novero degli “enti centrali della Chiesa Cattolica”.

Specifici riferimenti alle Università e segnatamente all'”Università Gregoriana” – tale all’epoca, essendo divenuta “Pontificia Università Gregorianà” solo successivamente (ex let. ap. Gregorianam studiorum del 21 giugno 1932) – erano poi contenuti sia nell’art. 39 del Concordato che nell’art. 16 del Trattato prevedendosi rispettivamente, per le Università, l’immunità da qualsiasi ingerenza delle autorità scolastiche del Regno e, per gli immobili adibiti a sede della Università Gregoriana, l’immunità da vincoli o espropriazioni per pubblica utilità, nonchè da tributi.

Ciò conferma che l’Università Gregoriana, la quale, affidata alla Compagnia di Gesù, non era a quell’epoca (1929) ancora pontificia, non rientrava tra gli “enti centrali della Chiesa cattolica”, ma beneficiava di specifiche (e quindi limitate) guarentigie.

Neppure è richiamabile la garanzia da “ogni ingerenza dello Stato” per alcuni edifici di culto, amministrati dalla Santa Sede, e per gli “enti di qualsiasi natura gestiti dalla Santa Sede in Italia”, già prevista dall’art. 27 del Concordato. Tale (comunque specifica) guarentigia risulta superata dall’Accordo 18 febbraio 1984 il cui art. 13 ha abrogato le disposizioni del Concordato non riprodotte nell’Accordo, s alvo prevedere (all’art. 7, comma 6), una limitata perdurante vigenza dell’art. 27 cit. fino all’entrata in vigore della nuova disciplina della materia degli enti e dei beni ecclesiastici, poi convenuta con il Protocollo firmato a Roma il 15 novembre 1984, ratificato con L. 2 maggio 1985, n. 206. Mentre per gli Istituti universitari, tali secondo il diritto canonico, rimane – ex art. 10 dell’Accordo – la garanzia della dipendenza unicamente dall’autorità ecclesiastica.

Un’ultima conferma che la Pontificia Università Gregoriana non rientrasse, e non rientra tuttora, nel novero degli “enti centrali della Chiesa Cattolica” si ricava dalla Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica italiana del 16 giugno 2000, ratificata con L. 19 agosto 2003, n. 244, che all’art. 1 tiene ancora distinti la Santa Sede, gli “enti centrali della Chiesa Cattolica”, e gli “enti gestiti direttamente dalla Santa Sede”, rinviando per la loro catalogazione all’Accordo amministrativo di applicazione perfezionato con intesa del 15 ottobre 2003, il cui allegato non fa menzione della Pontificia Università Gregoriana nella catalogazione di tali enti.

In conclusione l’immunità garantita dall’art. 11 del Trattato non è invocatale dalla Pontificia Università Gregoriana perchè la stessa non rientra nel novero degli “enti centrali della Chiesa Cattolica”, sicchè non vi è ragione, sotto questo profilo, di discostarsi dal menzionato orientamento giurisprudenziale, affermativo della giurisdizione del giudice ordinario.

3. Va quindi dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; compensa tra le parti le spese di questo giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2007