Legge regionale 29 dicembre 2006, n.38
Regione Piemonte. Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38: “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”.
(da “Bollettino ufficiale della Regione Piemonte” n. 1 del 4 gennaio 2007)
(Omissis)
Art. 8.
Criteri per l’insediamento delle attivita’
1. Per il perseguimento degli obiettivi indicati all’Art. 1, la giunta regionale, sulla base di un monitoraggio del settore della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sentita la competente commissione consiliare, adotta gli indirizzi per la predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per l’insediamento
delle attivita’. Il parere della commissione consiliare e’ reso nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della proposta di atto deliberativo.
2. La giunta regionale adotta gli indirizzi regionali, entro il termine di mesi sei dalla scadenza dei termini di cui all’Art. 27, comma 2, previa acquisizione del parere obbligatorio della Conferenza permanente Regione-autonomie locali di cui alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti
amministrativi della Regione e degli enti locali), e sentite le organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e delle categorie dei lavoratori piu’ rappresentative a livello regionale.
3. Gli indirizzi regionali tengono conto della vocazione territoriale, commerciale e turistica dei luoghi nei quali il servizio di somministrazione e’ reso al consumatore, al fine di preservare, sviluppare, potenziare e ricostituire il tessuto locale, con riferimento ai contenuti di cui all’Art. 3 della legge regionale
n. 28/1999.
4. I comuni adottano i criteri per l’insediamento delle attivita’ entro centottanta giorni dall’entrata in vigore degli indirizzi regionali e nel rispetto dei medesimi, sentito il parere delle organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e delle categorie dei lavoratori piu’ rappresentative a livello provinciale.
A tal fine i comuni favoriscono, nelle forme !`ritenute piu’ opportune, la concertazione con le organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e delle categorie dei lavoratori maggiormente rappresentative.
5. I comuni possono individuare aree di particolare interesse storico, artistico, architettonico, archeologico e ambientale nelle quali l’attivita’ di somministrazione di alimenti e bevande e’ vietata o sottoposta a limitazioni per incompatibilita’ con la natura di tali aree.
6. Non sono soggette alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 le attivita’ di somministrazione di alimenti e bevande effettuate:
a) negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e’ effettuata congiuntamente ad attivita’ di intrattenimento e svago, quando quest’ultima attivita’ e’ prevalente rispetto a quella della somministrazione. L’attivita’ di intrattenimento e svago si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento e’ pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande e’ effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell’attivita’ di intrattenimento e svago.
Non costituisce attivita’ di intrattenimento, svago e spettacolo la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
c) negli esercizi situati all’interno delle aree di servizio delle autostrade e strade extraurbane principali, sui mezzi di trasporto pubblico e all’interno delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;
d) negli esercizi posti nell’ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, purche’ l’attivita’ sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l’attivita’ di distribuzione carburanti da titolari di licenza di esercizio per la vendita di carburanti;
e) al domicilio del consumatore;
f) nelle mense aziendali, purche’ esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
g) nei circoli e associazioni aderenti ad enti od organizzazioni nazionali le cui finalita’ assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’interno, di cui all’Art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 235/2001;
h) in scuole, ospedali, comunita’ religiose, stabilimenti delle forze dell’ordine, caserme, strutture d’accoglienza per immigrati e rifugiati ed altre strutture similari di accoglienza o sostegno, case di cura, case di riposo, asili infantili;
i) all’interno di sale cinematografiche, musei, teatri, sale da concerto, complessi sportivi e simili, limitatamente ai fruitori delle attivita’ stesse;
j) negli esercizi situati in immobili aventi caratteristiche turistico-ricettive, di proprieta’ di enti pubblici, utilizzati ai fini della valorizzazione del patrimonio enogastronomico, culturale e turistico locale. La gestione ditali esercizi e’ affidata direttamente dall’ente proprietario dell’immobile nel rispetto dei
requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente;
k) negli altri casi disposti dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
7. Sono inoltre escluse dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 le autorizzazioni temporanee, rilasciato ai sensi dell’Art. 10.
8. Nei casi indicati al comma 6 le autorizzazioni sono sostituite dalla denuncia di inizio attivita’ (DIA) presentata da parte dell’interessato al comune ove ha sede l’esercizio, che attesta l’esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge. Spetta al comune competente, entro sessanta giorni dalla denuncia, verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all’interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell’attivita’ e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita’ ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall’amministrazione stessa. Sono fatte salve in ogni tempo le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo sulle attivita’
avviate a seguito della denuncia prevista dal presente comma.
(Omissis)
Autore:
Regione Piemonte
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Comunità religiose, Alimenti, Bevande, Somministrazione
Natura:
Legge regionale