Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 18 Febbraio 2007

Decreto legislativo 02 febbraio 2006, n.42

D.Lgs. 2 febbraio 2006 n. 42: “Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi”.

(da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 39 del 16 febbraio 2006)

1. Totalizzazione ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianità.

1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, è data facoltà di cumulare, i periodi assicurativi non coincidenti, di durata non inferiore a sei anni, al fine del conseguimento di un’unica pensione. Tra le forme assicurative obbligatorie di cui al periodo precedente sono altresì ricomprese la gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e il Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata a condizione che:

a) il soggetto interessato abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere un’anzianità contributiva almeno pari a venti anni ovvero, indipendentemente dall’età anagrafica, abbia accumulato un’anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni;

b) sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, previsti dai rispettivi ordinamenti per l’accesso alla pensione di vecchiaia.

3. La totalizzazione è ammessa a condizione che riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi di cui al comma 1. La richiesta di restituzione dei contributi, ove prevista, presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, preclude il diritto all’esercizio della facoltà di totalizzazione.

(Omissis)