Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 2 Febbraio 2007

Sentenza 23 gennaio 2007, n.188

TAR Sicilia. Sentenza 23 gennaio 200, n. 188: “Concorso riservato per insegnanti di religione cattolica e graduatorie generali di merito distinte per diocesi presenti sul territorio regionale”.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sede di Palermo, Sezione Seconda,

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

– sul ricorso n.2239/2005 proposto da L. M. L., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Ferro, ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Tasso n. 4, presso lo studio dell’avv. G. Sireci,

contro

– il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso la quale, in via A. De Gasperi n.81, è per legge domiciliato,

e nei confronti di:

– T. C., M. S., C. M. G. e B. M. T., rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonella Barraco e Anna Vitale, elettivamente domiciliati in Palermo, via Torrearsa n.5, presso lo studio dell’avv.to Roberto Mangano,

– C. V., non costituitasi in giudizio,

per l’annullamento (previa sospensione) del decreto n.10076 Ufficio VI del 05/04/2005, pubblicato l’01/06/05, di approvazione definitiva del concorso riservato, per esami e titoli, per insegnanti di religione cattolica, nella scuola dell’infanzia, nella scuola elementare ( ora scuola primaria ) nella scuola media e negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado (ora scuola secondaria), per l’immissione in ruolo della quota pari al 70% delle cattedre funzionanti, per ciascun grado scolastico, così come determinati dall’art. 2 della legge 18/7/2003, n.186;

Visto il ricorso introduttivo del giudizio;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Vista l’ordinanza n. 1095 del 04/11/05 di rigetto della domanda incidentale di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato;
Vista la documentazione tutta in atti;
Designato relatore il Consigliere Cosimo Di Paola;
Uditi alla pubblica udienza dell’09/01/07 i difensori delle parti, come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1.Con ricorso notificato il 29/07/2005 e depositato il 07/10/2005 la Sig.ra L. M. L., premesso di avere partecipato al concorso riservato, per esami e titoli, per insegnanti di religione cattolica, nella scuola dell’infanzia ed elementare indetto con D.D.G. del 02/02/04 per l’immissione in ruolo della quota pari al 70% delle cattedre funzionanti, per ciascun grado scolastico ivi contemplato, così come determinati dall’art.2 della legge 18/7/2003 n.186, impugnava il decreto in epigrafe indicato, di approvazione della graduatoria definitiva di detto concorso, deducendo i seguenti motivi di censura:
1) L’Ufficio scolastico regionale avrebbe seguito una procedura di valutazione dei titoli in contrasto con l’art.4, comma 6 del bando di concorso che non consente ai fini della valutazione del punteggio l’utilizzo di titoli non dichiarati ed elencati nell’istanza. Infatti, con decisione “ adottata autonomamente dalla amministrazione “ ad alcuni candidati sarebbe stato “ attribuito un punteggio maggiore, poiché è stato loro valutato, in quanto più favorevole per il voto più alto, come titolo di accesso quello di scienze religiose”.
2) “ La prassi applicativa di formazione delle varie graduatorie, sebbene distinta per Diocesi, avrebbe dovuto essere regionale “, così come previsto dall’art.2 della legge 186/2003. Se la graduatoria di merito fosse stata formulata su base regionale, la ricorrente avrebbe occupato la posizione 570 su 947 idonei.
2.Con ordinanza n. 1095 del 04/11/05 veniva rigettata la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato.
3.Si costituivano i controinteressati intimati (eccetto C. V. ) con memoria depositata il 03/11/06 con la quale eccepivano l’inammissibilità del ricorso per genericità delle censure e per difetto di interesse, chiedendone comunque il rigetto con vittoria di spese.
4.L’Avvocatura dello Stato si costituiva per l’Amministrazione parimenti eccependo, per le stesse ragioni indicate dai controinteressati, l’inammissibilità del ricorso di cui comunque chiedeva il rigetto, vinte le spese.
5. Alla pubblica udienza del 09 gennaio 2007 il ricorso veniva posto in decisione, su conforme richiesta delle parti.
6. Il ricorso è infondato.
7. Si deduce col primo motivo, in sostanza, eccesso di potere per disparità di trattamento: alcuni candidati avrebbero indicato nella domanda di ammissione al concorso il diploma di Istituto Magistrale come titolo di accesso e quello di Scienze religiose come titolo aggiuntivo, conseguendo il punteggio derivante dal diploma magistrale più il punteggio di 0,50 previsto per il titolo (aggiuntivo) di Scienze religiose; l’U.S.R. avrebbe invece autonomamente deciso di invertire la valutazione, inserendo come titolo di accesso il diploma di Scienze religiose, in quanto più favorevole per il voto più alto riportato da tali concorrenti.
La censura oltre che inammissibile è infondata nel merito.
E’ logico presumere che la ricorrente avrebbe tratto vantaggio in termini di maggior punteggio conseguibile, qualora avesse potuto beneficiare anch’essa di siffatta diversa valutazione dei titoli professionali già dichiarati. Ma il punto è che non viene fatto neppure cenno in ricorso a siffatta evenienza, venendo così a mancare l’individuazione dell’interesse concreto a fare valere tale doglianza. Oltre a ciò, deve osservarsi che, diversamente da quanto sostiene la ricorrente, la modifica nella valutazione dei titoli non costituisce una scelta autonoma dell’U.S.R. che non avrebbe neppure interpellato i candidati, bensì discende da una specifico reclamo presentato dagli interessati, ai sensi dell’art. 9, comma 1° e segg. del bando di concorso (D.D.G. 02/02/04) entro 10 giorni dal deposito della graduatoria generale di merito provvisoria, com’è peraltro indicato, nelle premesse della graduatoria definitiva impugnata. Copie di detti reclami risultano per di più allegati agli atti del ricorso.
Il secondo motivo attiene alla formulazione della graduatoria che, si sostiene in ricorso, avrebbe dovuto essere formulata su base regionale, in virtù dell’art.2 della legge 186/2003, il che avrebbe permesso alla ricorrente di occupare la posizione n. 570 su n. 947 idonei.
Anche tale doglianza non può condividersi atteso che la norma invocata riguarda la modalità per stabilire la consistenza della dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica, che, articolata su base regionale, è determinata nella misura del 70 per cento dei posti d’insegnamento complessivamente funzionanti. Mentre il già citato art. 9, comma 1 e segg. del D.D.G. 02/02/2004, ( peraltro non impugnato dall’interessata ) prevede che le graduatorie generali di merito sono distinte per diocesi presenti nel territorio regionale, dal momento che la partecipazione al concorso, ai sensi dell’art. 5 L.186/2003 era prevista sui posti di insegnante di religione cattolica compresi nell’ambito territoriale delle diocesi di ciascuna regione .
Il ricorso è pertanto infondato e va respinto.
8. Le spese del giudizio possono compensarsi tra le parti, a ciò sussistendo giusti motivi.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sede di Palermo, Sezione Seconda, RESPINGE il ricorso in epigrafe.
Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 9 gennaio 2007, con l’intervento dei Signori Magistrati:
– NICOLO’ MONTELEONE – Presidente;
– COSIMO DI PAOLA – Consigliere estensore;
– GIOVANNI TULUMELLO – I Referendario.