Statuto 12 settembre 2006
Statuto della Regione Abruzzo.
Il testo della deliberazione statutaria, approvato, ai sensi dell'art. 123 Cost., con due deliberazioni successive, in data 28 giugno 2006 e in data 12 settembre 2006, è stato pubblicato nel BURA 22 settembre 2006, n. 7 Straordinario ai sensi dell'art. 2 della L.R. 23 gennaio 2004, n. 5.
(da BUR 10 gennaio 2007, n. 1)
TITOLO I
Le disposizioni di principio
Art. 1
La Regione Abruzzo
1. La Regione Abruzzo rappresenta la comunità dei cittadini, anche residenti all'estero, che per storia, tradizioni e cultura la costituiscono.
2. La Regione comprende i territori delle province di Chieti, L'Aquila, Pescara, e Teramo.
3. Capoluogo della Regione è la città di L'Aquila, sede degli Organi istituzionali. Il Consiglio e la Giunta si riuniscono a L'Aquila o a Pescara.
4. La Comunità politica abruzzese è espressa dai Comuni, dalle Comunità montane, dalle Unioni di Comuni, dalle Province e dalla Regione.
5. Il gonfalone e lo stemma della Regione Abruzzo sono stabiliti con legge regionale.
Art. 2
I principi
1. La Regione è autonoma nell'unità della Repubblica, nata dalla Resistenza e dalla Liberazione, fondata sui principi e valori della Costituzione.
2. La Regione esercita poteri e funzioni in base allo Statuto e nei limiti della Costituzione. Partecipa alla revisione della Costituzione e alla legislazione statale.
3. La Regione riconosce e pone a fondamento della propria azione lo sviluppo delle autonomie locali, secondo i principi di sussidiarietà e leale collaborazione; partecipa alla determinazione della politica generale della Repubblica e all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali dello Stato.
4. La Regione riconosce i valori delle sue radici cristiane ed informa il proprio ordinamento al rispetto della dignità umana ed ai principi di libertà, democrazia, giustizia, equità, eticità, uguaglianza, pace, solidarietà, sussidiarietà, pluralismo e promozione della persona umana.
5. I partiti politici contribuiscono a formare una coscienza regionale e ad esprimere la volontà politica della Regione.
Art. 3
Pace e cooperazione internazionale
1. La Regione riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e promuove la cultura della solidarietà e del dialogo tra popoli e religioni.
2. Nei limiti delle proprie competenze, la Regione sostiene la cooperazione con Stati ed enti territoriali stranieri; promuove e stipula accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato.
3. La ratifica di accordi e di intese è autorizzata con legge.
Art. 4
L'Europa
1. L'Abruzzo è una Regione dell'Europa e concorre, con lo Stato e le altre Regioni, alla definizione delle politiche e alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione europea.
2. La partecipazione al processo di integrazione europea avviene nel rispetto della Costituzione e dello Statuto ed è svolta in conformità ai principi di sussidiarietà, autonomia e identità regionale.
3. La Regione contribuisce alla formazione, esecuzione e attuazione degli atti della Unione europea, sentito il Consiglio delle Autonomie locali nelle materie attinenti all'organizzazione territoriale locale, alle competenze e alle attribuzioni degli Enti Locali o che comportino entrate e spese per gli Enti stessi.
4. La Regione partecipa, anche funzionalmente, agli organi comunitari che ne prevedono la rappresentanza nel rispetto dell'Ordinamento dell'Unione europea e degli atti dello Stato.
Art. 5
La garanzia dei diritti
1. La Regione rifiuta ogni forma di discriminazione legata ad ogni aspetto della condizione umana e sociale ed è impegnata nel rispetto e nella promozione dei diritti dei cittadini previsti dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dalle Convenzioni Internazionali, attraverso la legislazione, l'amministrazione e le altre forme di tutela indicate dallo Statuto.
2. La Regione favorisce e tutela il più ampio pluralismo dei mezzi di informazione come presupposto dell'esercizio della democrazia e garantisce i diritti degli utenti.
Art. 6
L'uguaglianza tra uomini e donne
1. La Regione riconosce e valorizza le differenze di genere e promuove l'uguaglianza di tutti i diritti, garantisce le pari opportunità tra uomini e donne in ogni campo assicurando l'effettiva parità di accesso alle cariche pubbliche ed elettive; adotta programmi, leggi, azioni positive e iniziative atte a garantire e promuovere la presenza equilibrata delle donne e degli uomini nel lavoro, nello svolgimento delle attività di cura, nella rappresentanza e nella partecipazione alla vita sociale, culturale e politica.
Art. 7
L'ordinamento sociale ed economico
1. La Regione promuove il diritto al lavoro e la qualità della vita, garantisce la salute e la sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, tutela i consumatori anche attraverso i sistemi di garanzia della sicurezza alimentare; riconosce il valore fondamentale della famiglia come luogo di promozione sociale di sviluppo e tutela della persona; contribuisce con adeguate misure alla tutela della maternità e dell'infanzia; promuove interventi qualificati e mirati di politica culturale, educativa, economica e sociale per un proficuo dialogo tra generazioni e per la crescita morale delle nuove generazioni.
2. La Regione tutela gli anziani, i disabili e tutti i cittadini a rischio di esclusione sociale e garantisce loro una esistenza libera e dignitosa; persegue l'obiettivo di assicurare a tutti il diritto all'abitazione; contrasta la povertà e l'esclusione sociale.
3. Il mantenimento e la garanzia dell'omogeneità economica, sociale e giuridica sono condizioni essenziali dell'azione della Regione, che verifica preventivamente la sostenibilità e l'impatto sociale delle proprie leggi e dei piani, programmi e provvedimenti esecutivi dalla stessa promossi.
4. La Regione persegue il riequilibrio sociale ed economico in favore delle aree montane ed interne, assumendo adeguate iniziative.
5. La Regione tutela la dignità e la sicurezza del lavoro in tutte le sue forme e contribuisce alla realizzazione della piena occupazione, anche attraverso la formazione e l'innovazione economica e sociale; valorizza l'imprenditoria e promuove il ruolo delle professioni intellettuali; incentiva il risparmio e gli investimenti; cura lo sviluppo delle attività agricole salvaguardando la salubrità degli alimenti; promuove la cooperazione come strumento di democrazia economica di sviluppo sociale.
6. La Regione cura il costante rapporto con le comunità dei cittadini abruzzesi nel mondo, di cui tutela le iniziative e le attività e ne favorisce la rappresentanza per la loro promozione economica e culturale; sostiene l'assistenza dei corregionali in condizioni di disagio o che intendano rientrare in Patria.
7. La Regione persegue l'accoglienza solidale delle persone immigrate e ne promuove l'integrazione sociale in base ai principi del pluralismo delle culture.
Art. 8
La cultura, lo sport, l'arte e la scienza. La scuola e l'università
1. La Regione promuove la cultura, lo sport, l'arte e la scienza; valorizza gli apporti degli abruzzesi allo sviluppo della Repubblica; cura e valorizza i beni e le iniziative culturali; salvaguarda il patrimonio costituito dalle specificità regionali.
2. La Regione assicura misure adeguate per la piena realizzazione del diritto allo studio; sostiene la ricerca scientifica e tecnologica in armonia con gli indirizzi dei programmi nazionali, interregionali ed europei; promuove intese ed iniziative con il sistema universitario.
3. L'istruzione e la formazione professionale sono compiti della Regione che cura anche l'ordinamento delle professioni.
Art. 9
Il territorio, l'ambiente e i parchi
1. La Regione protegge e valorizza il paesaggio, le bellezze naturali, l'ambiente, la biodiversità e le risorse genetiche autoctone, l'assetto del territorio e il patrimonio rurale e montano, garantendone a tutti la fruizione; fa sì che le fonti di energia, le risorse e i beni naturali siano tutelati e rispettati; promuove l'integrazione dell'uomo nel territorio; promuove e garantisce la cultura, il rispetto ed il riconoscimento dei diritti degli animali, come previsti dalle convenzioni internazionali e dalla normativa comunitaria.
2. L'Abruzzo, Regione verde d'Europa, tutela e valorizza il proprio sistema di parchi e riserve, anche attivando il procedimento per acquisire dallo Stato le competenze e le risorse per realizzare le finalità ambientali.
3. Gli atti di programmazione e di pianificazione adottati dalla Regione che incidono sull'ambiente e il territorio contengono apposita clausola di valutazione dell'impatto ambientale. I danni prodotti dai cambiamenti sono riequilibrati, quelli sopravvenuti sono eliminati.
Art. 10
La sussidiarietà
1. La Regione sostiene e valorizza l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e la realizzazione dei diritti e della solidarietà sociale.
2. La Regione promuove il ruolo delle Autonomie locali e l'associazionismo fra Enti Locali; garantisce la partecipazione degli Enti locali all'attività degli Organi regionali attraverso il Consiglio delle Autonomie locali; applica il principio di decentramento amministrativo.
Art. 11
La concertazione
1. La Regione riconosce il ruolo e la funzione delle Organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori, favorisce il metodo della concertazione e concorre all'ampliamento della base produttiva ed al sostegno delle attività produttive, nel rispetto dell'ambiente e secondo le regole dello sviluppo sostenibile.
2. La Regione riconosce altresì il ruolo delle autonomie funzionali e professionali, delle forze sociali e dell'associazionismo e ne assicura la partecipazione e la consultazione nello svolgimento delle funzioni regionali mediante fasi formali di concertazione e di confronto.
Art. 12
La partecipazione
1. Sono elettori della Regione i cittadini maggiorenni, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell'Abruzzo anche se vivono all'estero; la legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto degli abruzzesi residenti all'estero e ne assicura l'effettività. Tutti gli elettori, anche residenti all'estero, hanno diritto di partecipare a proposte legislative ed ai referendum regionali; la legge regola l'esercizio di tali diritti conformemente allo statuto, assicurandone l'effettività.
2. La Regione riconosce e promuove la partecipazione allo svolgimento delle funzioni regionali dei cittadini, dei residenti e dei soggetti sociali organizzati in forme democratiche.
3. La Regione riconosce e favorisce, nel rispetto della loro autonomia, forme democratiche di associazionismo ed assicura alle organizzazioni, anche temporanee, che esprimono interessi diffusi o collettivi il diritto di fare conoscere, scambiare e sostenere pubblicamente le loro opinioni, proposte e valutazioni sulle materie di competenza regionale, sia nelle scelte di programmazione e pianificazione che nella loro attuazione amministrativa. A tal fine la legge regionale istituisce e disciplina l'Albo Regionale della Partecipazione, prevede l'istituzione di Consulte Tematiche costituite dai soggetti iscritti all'Albo ed individua e disciplina ulteriori meccanismi di consultazione.
4. La Regione garantisce la più ampia informazione sull'attività dei propri organi ed uffici, degli enti e degli organismi da essa dipendenti, controllati o partecipati, la pubblicità degli atti e il diritto di accesso, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalla legge.
5. I cittadini ed i residenti in Abruzzo possono rivolgere petizioni alla Regione per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità; gli enti locali possono sottoporre alla Regione istanze per chiedere provvedimento o per prospettare esigenze di interesse generale. Le petizioni e le istanze sono presentate, a seconda delle rispettive competenze, al Presidente della Giunta o al Presidente del Consiglio regionale. Non sono ammissibili le petizioni e le istanze che non attengano a funzioni proprie o delegate della Regione.
6. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 a rappresentatività almeno provinciale e gli enti locali possono interrogare gli organi della Regione su questioni di loro competenza; all'interrogazione è data risposta scritta entro termini stabiliti con legge.
7. Qualunque soggetto portatore di interessi generali o privati, nonché i portatori di interessi diffusi in forma associata, cui possa derivare un pregiudizio da un atto amministrativo regionale, ha facoltà di intervenire nel procedimento, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale.
8. Gli ambiti, i limiti e le modalità delle forme di consultazione e concertazione di cui agli articoli 10 e 11 e degli Istituti di partecipazione e di democrazia diretta, previsti nei commi da 1 a 8, sono disciplinati con legge regionale che ne assicura uniforme diffusione ed adeguata organizzazione.
(Omissis)
TITOLO VII
I referendum
Art. 74
La partecipazione al referendum
1. Partecipano al referendum tutti i cittadini che, nel giorno della consultazione, sono elettori della Regione.
Art. 75
L'indizione del referendum abrogativo e i soggetti legittimati alla richiesta
1. Il Presidente della Giunta regionale indice referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento regionale, di un atto amministrativo generale o di programmazione, quando lo richiedano un cinquantesimo degli elettori, più Consigli comunali che rappresentino almeno un quinto della popolazione abruzzese, due Consigli provinciali.
2. La legge regionale stabilisce le modalità di svolgimento del referendum abrogativo.
Art. 76
I limiti del referendum abrogativo
1. La richiesta di referendum abrogativo non può avere ad oggetto le norme dello Statuto, le leggi previste dal Titolo II, le leggi tributarie e di bilancio, le norme e gli atti che costituiscano adempimento di obblighi costituzionali, internazionali o europei della Regione o di adempimento di obblighi legislativi necessari.
2. Il referendum non può essere tenuto nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla elezione del Consiglio.
Art. 77
Il procedimento del referendum abrogativo
1. La richiesta di referendum abrogativo, formulata in modo chiaro ed omogeneo, è presentata dai soggetti legittimati al Collegio per le garanzie statutarie. Il Collegio valuta l'ammissibilità a norma della Costituzione della Repubblica e dello Statuto; verifica la regolarità della richiesta e del procedimento a norma dello Statuto e della legge regionale; comunica l'esito del referendum al Presidente della Giunta che lo proclama. L'atto di proclamazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Il referendum è valido se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
3. In caso di approvazione, la norma o l'atto amministrativo perde efficacia dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione della proclamazione dell'esito. Il termine può essere prorogato fino a centoventi giorni con legge.
4. Nel caso che la proposta non raggiunga l'una o l'altra delle maggioranze prescritte, non può essere nuovamente formulata nel corso della legislatura.
Art. 78
Il referendum consultivo
1. L'istituzione di nuovi Comuni, i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, nonché la fusione di due o più Comuni nel territorio regionale, sono sottoposti a referendum consultivo delle popolazioni interessate, prima di essere approvati con legge.
2. È ammesso referendum consultivo per materie che interessano particolari categorie e settori della popolazione regionale.
3. La legge stabilisce i casi e i modi di svolgimento del referendum consultivo.
TITOLO VIII
Gli strumenti di garanzia
Art. 79
Il Collegio regionale per le garanzie statutarie
1. Il Collegio regionale per le garanzie statutarie è organo di consulenza della Regione. È composto da cinque esperti, di cui uno indicato dal Consiglio delle Autonomie locali, eletti a maggioranza dei tre quarti dal Consiglio regionale.
2. Il componente del Collegio regionale per le garanzie statutarie dura in carica cinque anni e non è immediatamente rieleggibile.
3. La legge disciplina i principi e le modalità per l'elezione ed il funzionamento del Collegio regionale per le garanzie statutarie.
Art. 80
Le funzioni del Collegio regionale per le garanzie statutarie
1. Il Collegio regionale per le garanzie statutarie svolge le funzioni previste dallo Statuto; esprime pareri:
a) sull'interpretazione dello Statuto nei conflitti tra gli organi della Regione;
b) sull'ammissibilità dei referendum e delle iniziative popolari;
c) sui rilievi di compatibilità con lo Statuto delle deliberazioni legislative sollevati da un quinto dei consiglieri;
d) negli altri casi previsti dallo Statuto.
2. Il Consiglio regionale può deliberare in senso contrario ai pareri del Collegio a maggioranza assoluta.
3. Al Collegio per le garanzie statutarie la legge elettorale demanda compiti amministrativi inerenti lo svolgimento delle elezioni.
Art. 81
La Commissione regionale per le pari opportunità
1. Il Consiglio regionale istituisce la Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini.
2. La Commissione opera per la valorizzazione delle differenze di genere e per il superamento di ogni discriminazione; esercita le funzioni consultive e di proposta in relazione all'attività del Consiglio e della Giunta nelle materie di competenza; è preposta alla valutazione dell'impatto equitativo di genere sulle politiche regionali.
3. La Commissione esprime un parere consultivo obbligatorio sui provvedimenti riguardanti l'attuazione delle materie di competenza della stessa, e comunque ogni qualvolta occorra attuare i principi di parità e di non discriminazione.
Art. 82
L'Ufficio del Difensore civico
1. L'Ufficio del Difensore civico regionale è autorità indipendente della Regione preposta alla tutela amministrativa dei cittadini; riferisce annualmente al Consiglio regionale.
2. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio, con la maggioranza qualificata prevista dalla legge e con modalità che ne assicurino l'imparzialità e l'indipendenza.
3. La legge promuove la istituzione della rete di difesa civica locale.
4. La legge garantisce al Difensore civico autonomia di funzionamento e assegna al medesimo risorse finanziarie e di personale adeguate alle funzioni da svolgere.
Art. 83
L'Osservatorio dei diritti
1. La Regione istituisce l'Osservatorio dei diritti con la finalità di verificare costantemente e periodicamente l'attività e lo stato di attuazione delle iniziative relative alle disposizioni del Titolo I.
2. L'Osservatorio informa l'opinione pubblica sull'attività della Regione.
3. L'istituzione, la composizione, l'organizzazione e le modalità di azione dell'Osservatorio sono regolati con legge.
TITOLO IX
Le disposizioni finali e transitorie
(Omissis)
Art. 87
Revisione dello Statuto
1. Lo Statuto è modificato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.
2. La legge di revisione dello statuto è sottoposta a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione, o un quinto dei componenti il Consiglio regionale.
3. La legge di revisione dello Statuto sottoposta a referendum popolare non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
4. L'abrogazione totale dello Statuto non è ammessa se non previa deliberazione di un nuovo Statuto.
Art. 88
Gli effetti dell'approvazione dello Statuto e della legge elettorale
1. Dopo la promulgazione lo Statuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione; dalla stessa data è abrogato lo Statuto vigente approvato con L. 22 luglio 1971, n. 480.
2. L'entrata in vigore dello Statuto e l'approvazione della legge elettorale non determinano lo scioglimento del Consiglio né la decadenza della Giunta regionale.
3. La composizione del Consiglio e della Giunta resta immutata sino alle nuove elezioni.
4. Con l'entrata in vigore dello Statuto e della legge elettorale termina il regime transitorio, previsto dall'art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1.
Autore:
Regione Abruzzo
Nazione:
Italia
Parole chiave:
solidarietà, Collaborazione, Dialogo, Pluralismo, Libertà, Sussidiarietà, Democrazia, Popoli, Religioni, Giustizia, Eticità
Natura:
Statuto