Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 16 Dicembre 2006

Disegno di legge 26 maggio 2006

Camera dei Deputati. Disegno di legge 26 maggio 2006, n. 915: “Introduzione dell’articolo 613-bis del codice penale in materia di tortura”.

Art. 1.

1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l’articolo 613 è inserito il seguente:

“Art. 613-bis. – (Tortura). – È punito con la pena della reclusione da tre a dodici anni chiunque, con violenza o minacce gravi, infligge ad una persona forti sofferenze fisiche o mentali ovvero trattamenti crudeli, disumani o degradanti allo scopo di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni su un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto ovvero allo scopo di punire una persona per un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto ovvero per motivi di discriminazione razziale, politica, religiosa o sessuale.

La pena è aumentata se le condotte di cui al primo comma sono poste in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.

La pena è aumentata se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima; è raddoppiata se ne deriva la morte.

Non può essere assicurata l’immunità diplomatica per il delitto di tortura ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati da una autorità giudiziaria straniera o da un tribunale internazionale. In tali casi lo straniero è estradato verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti a un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale vigente in materia.

Art. 613-ter. – (Fatto commesso all’estero). – È punito secondo la legge italiana, ai sensi dell’articolo 7, primo comma, numero 5), il cittadino o la straniero che commette nel territorio estero il delitto di tortura di cui all’articolo 613-bis”.