Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 21 Novembre 2006

Sentenza 12 aprile 2006

Tribunale di Brindisi. Sentenza 12 aprile 2006: “Sepolcri familiari e soggetti titolari dello ius sepulcri”.

In Olir sul tema:

Tribunale di Trani. Sentenza 8 settembre 2005, n. 751
Corte di Cassazione. I Sezione Civile. Sentenza 23 maggio 2006, 12143
Corte di Cassazione. Sezione II Civile. Sentenza 13 marzo 2003, n. 8804
Corte di Cassazione. Sezione Seconda. Sentenza 19 maggio 1995, n. 5547

(omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 2 aprile 1999 T. G., T. Augusto, V. Cosima, P. Cosima, T. Giuliana, T. Adele, T. Ada e T. Antonio hanno convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale C. Ennio, C. Renato, C. Lorenzo e C. Silvana, esponendo quanto segue: 1) con atto del 26 settembre 1924 T. Teodoro aveva ottenuto dal Sindaco di Brindisi la concessione per realizzare una edicola funeraria a cisterna su suolo cimiteriale; 2) T. Teodoro era deceduto il 22 settembre 1944, e gli erano sopravvissuti la moglie ed i figli T. Elisabetta, T. Antonio e T. G.; un altro figlio, T. Eugenio, era deceduto nel 1935, lasciando eredi la moglie (deceduta anch’essa) ed i figli T. Augusto e T. Federico (quest’ultimo deceduto, con erede la moglie Pierri Cosima); nel 1992 era morto anche T. Antonio, lasciando come eredi la moglie V. Cosima ed i figli; 3) nel 1979 gli eredi di T. Teodoro, anche a seguito di espressa richiesta del Comune di Brindisi a ripristinare l’edicola ormai fatiscente, pericolante e non più utilizzabile, avevano presentato un progetto che prevedeva sia l’integrale rifacimento della predetta edicola a cisterna, sia la realizzazione ex novo di una cappella fuori terra; tale progetto era stato approvato dalla C.E.C. in data 25 settembre 1979, ed aveva comportato il rifacimento della preesistente struttura a cisterna con la realizzazione di una nuova cappella sepolcrale fuori terra; 4) alle spese avevano partecipato gli eredi di T. Teodoro, precisamente i germani T. Antonio e T. G. ed i loro figli; non vi partecipò invece T. Elisabetta, la quale, interpellata, disse di non avere interesse al rifacimento della cisterna ed alla realizzazione della cappella fuori terra; 5) il 30 aprile 1995 C. Ennio, figlio di T. Elisabetta, aveva chiesto ed ottenuto dagli altri eredi T. l’autorizzazione a tumulare provvisoriamente nel sepolcro la suocera M. Filomena, in attesa della definitiva sistemazione nella erigenda tomba che – a detta del C. – gli eredi della M. intendevano effettuare; 6) non si era ancora provveduto alla traslazione di detta salma, ed anzi i sigg.ri C. Ennio, C. Renato, C. Lorenzo e C. Silvana (figli di T. Elisabetta), senza chiederne l’autorizzazione avevano tumulato nel sepolcro fuori terra anche il loro genitore C. Giuseppe, deceduto il 3 aprile 1997; 7) inutili erano state le proteste dei sigg.ri T., in quanto i C., in qualità di figli di T. Elisabetta e nipoti di T. Teodoro, rivendicavano il loro presunto diritto sull’intero sepolcro, anche per la parte costruita fuori terra a seguito di concessione del 1979, nonostante che detta parte fosse stata realizzata interamente a cura e spese degli eredi T. ; 8) inutili erano stati i tentativi dei T. di spiegare ai C. che il loro diritto di sepoltura poteva essere esercitato sul sepolcro costruito da T. Teodoro, ma non anche sulla cappella costruita oltre diciassette anni addietro, ad esclusiva cure e spese dei fratelli T., in quanto la sig.ra Elisabetta non aveva voluto parteciparvi.
Tutto ciò esposto, pertanto, gli attori hanno concluso, chiedendo che fosse accertato e riconosciuto che essi istanti avevano la proprietà esclusiva della cappella fuori terra in questione, e che il diritto alla sepoltura nel sepolcro fuori terra spettava elusivamente a favore degli eredi dei germani T. Antonio, T. G. e T. Eugenio, che ne avevano curato nel 1979 la realizzazione a loro esclusiva cura e spese, nonché che fosse riconosciuto l’obbligo dei convenuti C. Ennio, C. Renato, C. Lorenzo e C. Silvana, laddove dichiarassero di volerne usufruire, di pagare le spese di rifacimento e manutenzione straordinaria ed ordinaria dell’edicola funeraria, nella parte a cisterna interrata già data in concessione al comune stipite T. Teodoro, per complessive lire 20.000.000, o per la maggior o minor somma che sarebbe stata ritenuta di giustizia, fermo restando che il diritto alla sepoltura nella struttura a cisterna avrebbe riguardato soltanto la salma di C. Giuseppe, e non anche quella di M. Filomena, con conseguente condanna dei convenuti a spostare la salma di C. Giuseppe nella cisterna ed a rimuovere la salma di M. Filomena; il tutto, con vittoria di spese e competenze di lite.
Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio C. Ennio, C. Renato, C. Lorenzo e C. Silvana, i quali hanno rilevato che nella specie si era in presenza di un «sepolcro familiare», non avendo il capostipite manifestato la volontà di limitare la cerchia dei titolari del diritto ai soli suoi eredi; che pertanto T. Elisabetta, in quanto figlia di T. Teodoro, era titolare sia dello ius sepulchri che dello ius inferendi in sepulchrum; che gli stessi diritti avevano essi convenuti, in quanto figli di T. Elisabetta; che pertanto era ad essi consentito di seppellire nel sepolcro e nella cappella fuori terra i loro rispettivi familiari fino al quarto grado; che la titolarità dei diritti suddetti riguardava sia la cisterna che la cappella fuori terra, trattandosi di innovazione sulla cosa comune ex art. 1120 c.c.
Tutto ciò esposto, pertanto, C. Ennio, C. Renato, C. Lorenzo e C. Silvana hanno concluso, chiedendo il rigetto delle domande attoree, e per l’effetto che fosse dichiarato e riconosciuto che gli attori non avevano la proprietà esclusiva del sepolcro e quindi anche della cappella fuori terra in oggetto, essendone comproprietari anche essi convenuti; con condanna degli attori alla rifusione delle spese e competenze di lite.
La causa è stata istruita mercé l’espletamento di C.T.U. volta a descrivere lo stato dell’edicola funeraria, prima e dopo i lavori effettuati nel 1979, nonché il valore dell’edicola medesima ed il costo di costruzione, distinguendo tra parte interrata e parte fuori terra.
All’udienza dell’11 novembre 2005 i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni, come riportate in epigrafe.
Il G.I. ha trattenuto la causa in decisione, assegnando il termine di gg. 60 per il deposito delle comparse conclusionali, e l’ulteriore termine di gg. 20 per il deposito delle memorie di replica.
I termini suddetti sono scaduti il 30 gennaio 2006.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Risulta dagli atti di causa che, con provvedimento del Comune di Brindisi in data 1° settembre 1924, venne concesso a T. Teodoro, nato a Brindisi il 14 novembre 1869, l’uso di un appezzamento di suolo cimiteriale, per la costruzione di una tomba; la cessione del suolo venne perfezionata con atto in data 26 settembre 1924, rogato dal Segretario comunale dell’epoca.
Tale originario sepolcro aveva natura di «cisterna», ed era quindi interamente interrato, salva l’applicazione di monumenti o lapidi.
Nel 1979, da parte degli eredi di T. Teodoro, eccezion fatta per T. Elisabetta, vennero effettuati dei lavori di ristrutturazione della tomba a cisterna, e venne realizzata una cappella funeraria fuori terra.
Tali lavori sono stati qualificati, nella domanda di concessione edilizia, come «completamento e copertura di una edicola funeraria», con chiaro riferimento alla cisterna preesistente (v. richiesta di concessione edilizia del 6 settembre 1979, in atti). Orbene, non vi è dubbio che, nella specie, si versi in un’ipotesi di innovazione «gravosa» della preesistente tomba a cisterna, essendo stati effettuati non soltanto dei lavori di ristrutturazione della tomba preesistente, ma delle opere di sopraelevazione e costruzione di un corpo di fabbrica sovrastante la cisterna (che ha infatti le spesse dimensioni della tomba superiore: v. relazione di C.T.U. integrativa, pag. 2); parimenti, è indubbio che la cappella fuori terra sia suscettibile di utilizzazione separata.
In questa situazione, posto che la tomba a cisterna era in comproprietà tra gli eredi di T. Teodoro (tra i quali T. Elisabetta) – non risultando disposizioni mortis causa che hanno escluso T. Elisabetta dalla comproprietà del sepolcro – è applicabile senz’altro, nella specie, l’art. 1121 c.c., che riconosce ai condomini dissenzienti (e ai loro eredi e aventi causa), in caso di innovazioni gravose o voluttuarie, il diritto potestativo di partecipare successivamente ai vantaggi delle innovazioni stesse, contribuendo pro quota alle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera ragguagliate al valore attuale della moneta, onde evitare arricchimenti in danno dei condomini che hanno assunto l’iniziativa dell’opera (cfr. Cass. 18 agosto 1993, n. 8746).
Orbene, i germani C., quali eredi di T. Elisabetta, hanno già nel 1996 manifestato la volontà di contribuire alle spese sostenute per la ristrutturazione della tomba e la costruzione dell’edicola (v. missiva in data 2 gennaio 1996 prodotta da parte convenuta), ragion per cui non vi è dubbio che i sigg.ri C. abbiano il diritto di usufruire ed utilizzare il sepolcro nella sua interezza.
A tal proposito, va osservato che nella specie si verte senz’altro in una ipotesi di sepolcro familiare, in quanto il fondatore-capostipite non ha manifestato la volontà di limitare la cerchia dei contitolari del diritto di proprietà e di utilizzo del sepolcro ai suoi soli eredi, ragion per cui il sepolcro si intende destinato al fondatore familiaeque suae, e quindi il diritto alla sepoltura spetta a tutti i discendenti del fondatore nonché ai rispettivi coniugi (Cass. 20 settembre 2000, n. 12957).
Sulla scorta di tali principi, pertanto, spetta senz’altro ai convenuti sia il diritto ad essere seppelliti nel sepolcro, sia il diritto di seppellire nella cappella il loro genitore (marito di T. Elisabetta) C. Giuseppe. La domanda degli attori, pertanto, sul punto deve essere rigettata.
Diverso è invece il caso della salma di M. Ferrara Fiorina: quest’ultima, invero, in quanto suocera di C. Ennio, non è legata da vincoli di sangue con il capostipite o da rapporti di coniugio con uno dei suoi discendenti.
Ne discende, pertanto, che i convenuti devono essere condannati a rimuovere immediatamente la salma in questione dalla cappella sepolcrale in questione, a loro cura e spese.
L’utilizzo da parte dei C. della cappella sepolcrale in oggetto, nella parte fuori terra, è comunque subordinato all’effettivo versamento del contributo per i lavori di ristrutturazione ed ampliamento della struttura, secondo i principi di cui all’art. 1121, 3° co., c.c.
A tal proposito, va osservato che il C.T.U. geom. C. ha quantificato i lavori di ristrutturazione ed ampliamento in questione, ai valori del 1979, in complessivi euro 3.754,73, di cui euro 3.553,15 per lavori di costruzione della cappella fuori terra ed euro 201,58 per ristrutturazione della cappella a cisterna; la quota spettante ai C. è pari ad ¼ del totale (gli eredi di T. Teodoro erano infatti i tre figli Elisabetta, Antonio e Gennaro ed i figli del premorto figlio Eugenio), per un ammontare pari ad euro 938,68.
Su tale somma decorreranno la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dal 1° gennaio 1980 al soddisfo (la cappella, infatti, è stata realizzata alla fine del 1979, giusta parere favorevole della C.E.C. del 25 settembre 1979), nonché gli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno sempre dal 1° gennaio 1980 al soddisfo.
Sussistono giustificate ragioni per la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente giudizio, in considerazione delle peculiarità del caso concreto e della natura degli interessi contrapposti.
Le spese della espletata C.T.U. vanno poste definitivamente a carico degli attori e dei convenuti in ragione del 50% per ciascuna parte.

(omissis)

Autore: Tribunale
Nazione: Italia
Parole chiave: Cimiteri, Eredi, Sepolture, Coniugi, Tomba, Sepolcro familiare, Salma
Natura: Sentenza