Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 20 Novembre 2006

Decreto 23 giugno 2006

Vicariato di Roma. Decreto 23 giugno 2006: “Annotazione sul registro dei cresimati della volontà di non far più parte della Chiesa cattolica”.

In riferimento all’istanza di N.P.G. del giorno 12 giugno 2006, con la quale si chiede di non essere più considerato membro della Chiesa cattolica, si decreta quanto segue:

PREMESSO CHE

– per la Chiesa cattolica il Sacramento della cresima conferisce uno status personale indelebile;
– la relativa annotazione negli appositi registri documenta un fatto storico, che come tale non può essere cancellato;
– la Chiesa cattolica, ordinamento giuridico indipendente ed autonomo nel proprio ordine, ha il diritto nativo e proprio di acquisire, conservare e utilizzare per i suoi fini istituzionali i dati relativi alle presone dei fedeli, agli enti ecclesiastici e alle aggregazioni ecclesiali;

CONSIDERATO CHE

Le premesse sinteticamente richiamate hanno trovato conferma anche in pronunce del Garante per la protezione dei dati personali nelle quali è chiaramente riaffermato il pieno diritto della Chiesa cattolica alla tenuta dei registri dei battezzati e dei cresimati, in ottemperanza alla legge n. 675/1996

VISTO

L’art. 2 § 7 del Decreto Generale della Conferenza Episcopale Italiana del 30 ottobre 1999 recante “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza”

SI AUTORIZZA

Il Parroco della Parrocchia […] ad apporre a margine dell’atto di cresima di N.P.G. (…), ai sensi e per gli effetti della vigente normativa canonica, la seguente annotazione: “ In forza del decreto dell’Ordinario diocesano, in data 23 giugno 2006 (prot. N. 175/06), si annota che N.P.G. ha manifestato la volontà di non fare più parte della Chiesa cattolica” (data dell’annotazione e firma del parroco).

Si fa presente che l’annotazione di cui sopra comporta per l’interessato le seguenti conseguenze di ordine canonico:
– esclusione dall’incarico di padrino per battesimo e confermazione (cfr. cann. 874 §1 e 893 §1);
– necessità della licenza dell’Ordinario del luogo per l’ammissione al matrimonio canonico (cfr. can. 1071, § 1, 4°);
– privazione delle esequie ecclesiastiche in mancanza di segni di pentimento (cfr. can. 1184, §1, 1 °);
– esclusione dai sacramenti (cfr. 1331, §1, 2° e 915)

Card. Camillo Ruini