Legge 15 maggio 1997, n.127
Legge 15 maggio 1997, n. 127. “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”
(in Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1997 – Supplemento ordinario)
(omissis)
Art. 13.
Abrogazione delle disposizioni che prevedono autorizzazioni ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni stabili(*)
1. L’articolo 17 del codice civile e la legge 21 giugno 1896, n. 218, sono abrogati. Sono altresì abrogati l’articolo 600, il quarto comma dell’articolo 782 e l’articolo 786 del codice civile, nonché le altre disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l’acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche, ovvero il riconoscimento o autorizzazioni per l’acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle associazioni, fondazioni e di ogni altro ente non riconosciuto (1).
(1) Articolo così sostituito dall’art. 1, l. 22 giugno 2000, n. 192.
(omissis)
Art. 17.
Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo (**)
(…)
26) È abrogata ogni diversa disposizione di legge che preveda il parere del Consiglio di Stato in via obbligatoria. Resta fermo il combinato disposto dell’articolo 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo 33 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.
(…)
(omissis)
(*) Si veda art. 7.5 L. 25 marzo 1985, n. 121; ed il Parere del Consiglio di Stato 30 settembre 1997, n. 1401.
(**) Si vedi art. 1 L. 20 maggio 1985 n. 222; il Parere del Consiglio di Stato 30 settembre 1997, n. 1400; e lo Scambio di note, 11 luglio 1998-27 ottobre 1998.
Autore:
Parlamento
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Enti ecclesiastici, Riconoscimento, Parere obbligatorio, Consiglio di Stato, Autorizzazione all'acquisto di immobili, Accettazione di donazioni ed eredità
Natura:
Legge