Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 22 Settembre 2006

Sentenza 19 giugno 2006, n.3566

Consiglio di Stato. Sezione VI. Sentenza 19 giugno 2006, n. 3566: “Concorso riservato per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado: titoli di qualificazione professionale richiesti”.

In OLIR: TAR Piemonte, Sezione I, sentenza 20 aprile 2005, n. 1091 (I grado)

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto da Don A. B., rappresentato e difeso dagli avv.ti Franco Enoch ed Andrea Manzi, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via F. Confalonieri, n. 5;

contro

il Ministero dell’ Istruzione dell’ Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Direzione Generale, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’ Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge presso la sede della stessa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

e nei confronti

di M. M., M. M., E. A., W. D., non costituiti;

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sez. I^, n. 1091/05 del 20.04.2005;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ Amministrazione intimata;

Vista la memoria prodotta dalla parte istante a sostegno della propria difesa;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore per la pubblica udienza del 21 marzo 2006 il Consigliere Polito Bruno Rosario;

Uditi per le parti l’ avv.to Manzi e l’ Avvocato dello Stato Tortora;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. per il Piemonte, Sez. I^, respingeva il ricorso proposto da Don A. B. contro il provvedimento di esclusione dal concorso riservato per titoli ed esami a posti di insegnante di religione cattolica nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, bandito con d.d.g. del 02.02.2004.

A motivazione dell’atto di esclusione era posto il rilievo della mancata prestazione “con il possesso del prescritto titolo di studio (di) servizio continuativo di insegnamento di religione per almeno quattro anni scolastici nelle scuole statali o paritarie dall’anno scolastico 1993/1994 all’anno scolastico 2002/2003”

Avverso la decisione reiettiva Don A. B. ha proposto atto di appello ed ha contestato le conclusioni del giudice di prime cure, rinnovando i motivi articolati avverso la mancata ammissione a punteggio dei titoli di servizio dichiarati assorbiti dal giudice di primo grado.

In sede di note conclusive l’appellante ha insistito nelle proprie tesi difensive.

L’ Amministrazione intimata si è costituita in resistenza.

All’udienza del 21 marzo 2006 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1) L’appello è fondato.

2) Come accennato nell’esposizione del fatto l’esclusione di Don A. B. dal concorso riservato a posti di insegnante della religione cattolica nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado è stata disposta sul rilievo del mancato possesso di un titolo di qualificazione professionale riconducibile in taluna della categorie elencate all’art. 2, comma secondo, del bando di concorso.

In contrario alle conclusioni cui è pervenuta l’Amministrazione l’appellante ha elencato è documentato il possesso di titoli di formazione culturale e teologica idonei ad integrare il possesso del requisito di ammissione secondo quanto previsto al punto 4 dell’intesa Ministero della Pubblica Istruzione e Presidente della C.E.I. resa esecutiva con d.P.R. 16.12.1985, n. 751, nei contenuti riprodotti nel bando di concorso.

Ai fini dell’ammissione alla procedura selettiva Don A. B. ha invero esibito:

a) Baccalaureato in teologia conseguito presso la “Pontifical University di Maynooth – St. Patrick College”;

b) avvenuta frequenza di Seminario Maggiore;

c) diploma universitario di specializzazione in “Teologia Pastorale” conseguito presso l’ Università Pontificia Salesiana di Roma.

Per quanto riguarda il titolo “sub” a) l’appellante ha esibito certificazione rilasciata dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica in cui si dà atto che “la Facoltà in Teologia della Pontificia Università Cattolica in Maynooth – Irlanda . . . è una Facoltà eretta dalla Santa Sede ed autorizzata a conferire il summenzionato grado”. Ricorre, quindi, all’evidenza l’ipotesi prevista dall’art. 2, comma secondo, lett. B/1 del bando che prevede quale requisito di ammissione il possesso di “titolo accademico (dottorato o licenza o baccalaureato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche previste dal d.m. 15.07.1987, conferito da una Facoltà approvata dalla Santa Sede”.

Diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado la circostanza che la predetta Facoltà non sia stata inserita nell’apposito elenco comunicato dalla C.E.I. al Ministero non costituisce condizione idonea a fondare la determinazione di esclusione dal concorso.

Correttamente rileva la parte istante che gli elementi forniti dalla C.E.I. riguardano solo le istituzioni ecclesiastiche italiane. A fronte di un titolo accademico rilasciato da una facoltà operante all’estero costituiva, invece, regola di buona amministrazione attivare il procedimento di verifica dell’equipollenza del titolo di baccalaureato prodotto rispetto a quelli rilasciati dalle istituzioni formative operanti in Italia, anziché assumere a riferimento il solo dato formale dell’elenco fornito dalla C.E.I.

Inoltre il T.A.R. erroneamente non ha preso in considerazione la dichiarazione rilasciata dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica in ordine all’approvazione da parte della Santa Sede della “Facoltà in Teologia della Pontificia Università Cattolica in Maynooth – Irlanda”, perché documento formato successivamente alla conclusione della procedura concorsuale e quindi idoneo a violare la “par condicio” dei concorrenti.

Per ciò che attiene lo svolgimento del concorso non è posto in discussione che l’istante abbia correttamente assolto, quanto al possesso del requisito di ammissione di cui si discute, l’onere di dichiarazione prescritto dall’art. 4, comma secondo, lett. f), del bando.

L’esibizione del documento costituisce mezzo di prova nella disponibilità della parte privata che ben poteva essere introdotto nel giudizio a sostegno del requisito di approvazione da parte dell’ Autorità ecclesiastica dell’ istituzione che ha rilasciato il titolo accademico in teologia.

Risultando, per quanto su esposto, l’appellante in possesso del requisito di partecipazione al concorso di cui all’art. 2, comma secondo, lett. B/1 del bando, resta assorbita ogni altra questione circa il valore abilitante ai fini dell’ammissione degli ulteriori titoli di qualificazione professionale indicati ai precedenti punti b) e c).

L’appello va, quindi, accolto e per l’effetto va accolto il ricorso di primo grado ed annullato il provvedimento di esclusione dalla procedura selettiva con esso impugnato ed, in parte “de qua”, i conseguenti atti di compilazione della graduatoria di merito.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell’appellante in euro 5.000,00 (cinquemila,00) per entrambi i gradi giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il provvedimento di esclusione dalla procedura selettiva con esso impugnato ed, in parte, “de qua” i conseguenti atti di compilazione della graduatoria di merito

Condanna l’ Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio liquidate come in motivazione in euro 5.000,00 (cinquemila,00).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

(omissis)