Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 17 Settembre 2006

Sentenza 21 luglio 2006, n.7650

TAR Campania. Sentenza 21 luglio 2006, n. 7650: “Edifici destinati al culto evangelico e rilascio del permesso di costruire”.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Sezione Seconda

composto dai magistrati:

dott. Antonio Onorato Presidente
dott. Anna Pappalardo
Consigliere Relatore
dott. Pierluigi Russo
Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(ai sensi degli artt. 21 e 26 l. 6 dicembre 1971 n. 1034)

sul ricorso n. 8463/2005 registro generale promosso da:

T. P., rapp.to e difeso dall’avv. Geremia Biancardi presso cui elett.te dom. in Napoli via S. Lucia n. 107

CONTRO

il Comune di C., in persona del sindaco p.t. – n.c.

e nei confronti di

Assemblea Cristiana evangelica di C. in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall’avv. Dario Cuomo presso cui elett.te dom. in Napoli Corso Amedeo di Savoia n. 187

PER L’ANNULLAMENTO

A) del permesso di costruire del 10.3.2005 rilasciato dal commissario ad acta nominato dal Presidente della Provincia di Napoli, a favore della Assemblea Cristiana Evangelica avente ad oggetto al costruzione di una Chiesa da edificarsi al rione G..
B) Del titolo abilitativo n. 36/2005 rilasciato dal responsabile UTC di C. in ottemperanza a quanto statuito dal Commissario ad acta
C) Della delibera di CC n. 40 del 4.6.1991 con cui veniva individuata un’area di mq. 1500 per la costruzione di un locale da destinare al culto evangelico
D) Della delibera di CC n. 52 del 7.12.1996 con cui detta area è stata concessa in diritto di superficie per 99 anni alla Assemblea Cristiana evangelica
E) Della delibera di GM n 391 del 22.12.1997 e n. 152 del 29.6.2001 con cui è stato approvato lo schema di convenzione per l’assegnazione del suolo alla predetta assemblea
F) Di ogni altro atto preordinato connesso e consequenziale

Visto il ricorso e gli atti allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio della controinteressata.
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese
Visti gli atti della causa.
Data per letta, all’udienza del 15 giugno 2006, la relazione del Consigliere Anna Pappalardo
Uditi gli avvocati indicati nel verbale d’udienza.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il signor T. P., nella qualità di proprietario di una abitazione sita in C. al Rione G., ove è residente, impugna il permesso di costruire rilasciato alla assemblea cristiana evangelica per la costruzione di un luogo di culto, permesso rilasciato in data 10.3.2005 dal commissario ad acta nominato dal Presidente della Provincia di Napoli, in relazione ad un suolo sito in detto Rione, a poca distanza dalla sua abitazione.
Deduce a sostegno del gravame:
1- violazione e falsa applicazione legge n. 167/62, art. 51 legge 457/78 ed eccesso di potere sotto vari profili, in quanto il permesso di costruire da per scontata una destinazione urbanistica del suolo in oggetto ormai ampiamente superata per intervenuta decadenza del piano particolareggiato, o piano di zona. Il piano, risalente al 1973, sarebbe scaduto nel 1991 (stante la durata di 18 anni prevista dalla legge). Nella specie il piano particolareggiato IACP prevedeva al destinazione della particella in oggetto ad attrezzature di pubblico interesse-A3, ma la decadenza di tale prescrizione comporta che al pari della decadenza del piano particolareggiato per la parte inattuata, riprendono vigore le previsioni edificatorie dello strumento urbanistico generale. La zona va quindi considerata agricola, come risultante dal certificato di destinazione urbanistica, stante la decadenza delle destinazioni impresse dal piano di zona. Invero il Consiglio comunale nelle deliberazioni del 1972 e del 1973 non aveva adottato la procedura di variante urbanistica con invio della stessa alla Provincia ed alal regione. Inoltre il rilascio del permesso di costruire in loco per un edificio di culto contrasta anche con le prescrizioni del piano regolatore generale vigente del Comune,che localizza in altro sito una zona F3 ove è possibile realizzare servizi religiosi
2- violazione in materia di distanze, stante la distanza del ciglio stradale prevista in progetto minore dei 10 metri prescritti dal la strumentazione urbanistica vigente.
Si costituiva in giudizio la Assembela cristiana evangelica che, con ampia memoria, chiedeva il rigetto del ricorso.
Con motivi aggiunti notificati in data 2 febbraio 2006 il T. impugnava le delibere di CC del 1991 del 1996 e di GM del 1997 e del 2001, deducendo ulteriori censure, consistenti in incompetenza della Giunta a deliberare su un atto di concessione del suolo alla Chiesa evangelica.
Anche in relazione a tali motivi aggiunti controdeduceva la controinteressata, rilevando: difetto di legittimazione attiva del ricorrente in quanto non proprietario della abitazione semplicemente assegnatagli; ed in quanto portatore di un interesse non sufficientemente differenziato rispetto a quello della generalità dei cittadini, in relazione alla vicinitas dei suoli; tardività della azione giudiziale, essendo il permesso di costruire pubblicato in data 6 luglio 2005; iricevibilità dei motivi aggiunti, in quanto tendenti ad introdurre censure che ben potevano e dovevano essere dedotte con il ricorso principale, in assenza di elementi nuovi; infondatezza della domanda nel merito.
Veniva disposta istruttoria all’esito della quale alla camera di consiglio del 15 giugno 2006 il ricorso è stato trattenuto in decisione

DIRITTO

Come è stato rappresentato ai difensori delle parti, ai sensi degli artt. 21 e 26 l. 6 dicembre 1971 n. 1034, il ricorso può essere immediatamente definito nel merito con sentenza in forma semplificata, adottata in camera di consiglio.
Il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato.
Deve preliminarmente respingersi l’eccezione di difetto di legittimazione attiva del ricorrente, in quanto lo stesso pur qualificatosi come proprietario di un alloggio nel rione de quo, senza averne provato la proprietà, è anche residente in loco, ed in realtà trae la propria legittimazione dallo stabile collegamento con la zona interessata dal rilascio del permesso di costruire, stabile collegamento che ai sensi della legge urbanistica comprende anche la nozione di residente e non solo quella di titolare di diritto reale(cfr TAR Campania Napoli IV sez. 5.3.2004 n. 2751).
Sotto altro aspetto, va rilevato che il ricorso non può ritenersi tardivo per effetto della avvenuta pubblicazione del permesso di costruire all’albo del Comune, considerato che in tal caso il termine per impugnare decorre non già dal primo giorno della pubblicazione, ma dalla scadenza del periodo di legge prescritto per la pubblicazione ( nella specie 15 giorni).
Ne discende che – con riferimento alla pubblicazione avvenuta in data 6 luglio ( circostanza pacifica agli atti di causa e non oggetto di contestazione alcuna) – il dies a quo per la impugnativa decorreva dal 21 luglio successivo, e tenuto conto della sospensione feriale dei termini, la notifica del presente gravame effettuata in data 4 novembre 2005 deve considerarsi tempestiva.
Il ricorso si presenta peraltro inammissibile sotto diverso profilo, e segnatamente per mancata impugnativa di atti presupposti che devono considerarsi immediatamente lesivi della posizione del ricorrente.
Nella specie invero la lesione della posizione soggettiva dedotta in giudizio si era già verificata per effetto delle precedenti delibere di Consiglio comunale prima (CC n. 40/1991) e di Giunta municipale poi (GM 152/2001 da ultimo) , che avevano individuato il suolo per la realizzazione della Chiesa, ed avevano proceduto alla assegnazione dello stesso in diritto di superficie alla controinteressata.
Le delibere in questione (la consiliare n. 40 del 1991 e la Giuntale n. 152 del 29 giugno 2001) risultano infatti regolarmente pubblicate all’albo del Comune e rimaste affisse per il periodo di legge (15 gg. consecutivi) .
La portata lesiva della individuazione dell’area come destinata alla realizzazione di una Chiesa evangelica, e della puntuale assegnazione della stessa in diritto di superficie alla associazione cristiana evangelica, era percepibile per il T., residente nella zona, già dal momento di adozione delle stesse, non trattandosi di un mero stralcio dell’aera a generici fini di pubblico interesse, ma prevedendo specificamente la destinazione della stessa alla realizzazione di un locale per il culto evangelico; con la delibera di GM 152/2001 si approvava finanche lo schema di convenzione per la concessione del suolo in diritto di superficie alla Assemblea cristiana evangelica ; pertanto la loro esecuzione comportava, quale atto consequenziale, il rilascio del titolo edilizio autorizzatorio.
Al riguardo, ai sensi dell’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall’art. 1 della legge 21 luglio 2000, n. 205, la pubblicazione di un provvedimento amministrativo all’albo dell’Amministrazione è idonea a far decorrere i termini di impugnazione nei riguardi dei soggetti non direttamente contemplati, solo quando tale forma di pubblicazione sia prevista da una norma.
E’ ius receptum nella giurisprudenza del Consiglio di Stato che il termine di decadenza per l’impugnazione da parte dei soggetti che si ritengono lesi può decorrere dalla pubblicazione solo a condizione che essa avvenga entro il termine perentoriamente stabilito dalla legge, non potendosi addossare al cittadino uno straordinario onere di diligenza onde accertare la data dell’effettiva pubblicazione (CdS Sez. IV, 9 dicembre 1997 n. 1348 ; CdS Sez. IV 22 maggio 2000 n. 2915). Condizione che nella specie, secondo quanto emerge dalla istruttoria espletata, risulta rispettata stante la pubblicazione delle delibere in esame avvenuta subito dopo la loro adozione, ovvero pochi giorni dopo.
E’ stato anche affermato che la pubblicazione di un provvedimento amministrativo nell’albo degli uffici della pubblica amministrazione o nell’albo pretorio, è valida come presupposto di conoscenza ai fini dell’impugnazione dell’atto in sede giurisdizionale solo quando essa sia espressamente stabilita da una norma di legge e venga effettuata nei termini da essa prescritti (CdS Sez. V 7 marzo 1997 n. 217 ; CdS IV 22 maggio 2000 n. 2915; CdS Sez. IV 15 dicembre 2000 n. 6886; CdS Sez. V 23 agosto 1996 n.).
Il principio è poi divenuto legge con la novellazione dell’art. 21 della legge sui Tar, avvenuta ad opera della legge n. 205/2000 che ha sancito espressamente che per gli atti di cui non sia richiesta la notifica, il termine decadenziale di impugnazione inizia a decorrere dal momento in cui scade il termine per la pubblicazione “se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento”.
A norma dell’art.124 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante affissione all’albo pretorio, nella sede dell’ente, per quindici giorni consecutivi , salvo specifiche disposizioni di legge.” Norma analoga era dettata dall’art. 47 comma 1 della legge 8 giugno 1990 n. 142 ora abrogata.
E tale norma, che prevede una forma tipica di conoscenza, rileva per la decorrenza dell’impugnazione degli atti dei Comuni da parte di soggetti non direttamente contemplati dall’atto poiché, ai sensi dell’art. 21 della legge sui Tar, la regola generale è quella per cui l’ultimo giorno della pubblicazione è il dies a quo del termine per impugnare nei soli casi in cui non sia richiesta la notifica individuale.
Il ricorso proposto da parte del T. (soggetto non direttamente contemplato nell’atto e nei confronti del quale non era prescritta alcuna notifica individuale) deve dichiararsi inammissibile, conseguentemente vanno dichiarati inammissibili, oltre che irricevibili, i motivi aggiunti successivamente noti-ficati.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli sezione seconda definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso principale e quello di cui ai motivi aggiunti;
b) Compensati spese, competenze ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.

(omissis)