Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 11 Agosto 2006

Sentenza 20 giugno 2006, n.2622

TAR Piemonte. Sentenza 20 giugno 2006, n. 2622: “Conseguimento dell’idoneità all’insegnamento nella scuola materna e periodi di servizio prestati nell’insegnamento della religione cattolica”.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – Prima Sezione

composto dai magistrati:

– Alfredo GOMEZ de AYALA – Presidente
– Bernardo BAGLIETTO – Consigliere
– Richard GOSO – Referendario, estensore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 643/2000, proposto da T. S., rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni T., elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, via Fabro n. 6;

contro

il MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITA’ e della RICERCA (già Ministero della pubblica istruzione), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale domicilia ope legis, in corso Stati Uniti n. 45;

il Provveditorato agli Studi di Torino, in persona del Provveditore pro tempore;

per l’annullamento

• del provvedimento (decreto n. 3020) del Provveditore agli studi datato 11 dicembre 1999 e notificato all’interessata alli 18 dicembre 1999, con il quale la medesima veniva esclusa dalla sessione riservata di esami di abilitazione per la scuola materna prevista dalla O.M. n. 153 del 15 giugno 1999;
• di ogni altro atto a detto provvedimento prodromico, preordinato e consequenziale e comunque citato negli stessi ed in particolare dell’O.M. n. 153 del 15/6/1999 e della C.M. n. 215 dell’8/9/1999 delle quali i succitati provvedimenti costituiscono attuazione.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Ministero intimato;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Giudice relatore alla pubblica udienza del 14 giugno 2006 il referendario Richard Goso;
Uditi i difensori delle parti, come da verbale di udienza;
Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso giurisdizionale notificato il 16 febbraio 2000, l’esponente impugna il decreto n. 3020 del 11 dicembre 1999, con il quale il Provveditore agli studi di Torino ha respinto la sua domanda di partecipazione alla sessione riservata di esami, indetta con O.M. n. 153 del 15 giugno 1999, per il conseguimento dell’idoneità all’insegnamento nella scuola materna.
L’esclusione è motivata con riferimento alla mancanza dei requisiti previsti dall’art. 2 dell’ordinanza, poiché la richiedente non avrebbe prestato servizio di insegnamento per almeno 360 giorni, nel periodo compreso tra l’anno scolastico 1989/90 e il 25 maggio 1999, nelle scuole materne statali o negli altri istituti ivi indicati.
Avverso tale decisione, l’esponente deduce i seguenti motivi di gravame:
I) violazione di legge per difetto di motivazione e/o insufficiente motivazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
II) Violazione di legge. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta ed irragionevolezza.
La deducente si duole essenzialmente del mancato computo del periodo di insegnamento della religione cattolica da essa prestato che, ove considerato tra i requisiti di servizio, le avrebbe consentito di sommare 368 giorni di insegnamento nel periodo interessato dall’ordinanza, superiori al limite minimo previsto ai fini dell’ammissione alla sessione di abilitazione.
Chiede, in conclusione, che sia disposto l’annullamento del provvedimento impugnato nonché della stessa ordinanza ministeriale che ha indetto la sessione riservata di esami.
Si costituiva in giudizio il Ministero intimato, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, opponendosi all’accoglimento del ricorso e depositando documenti.
Con memoria depositata in prossimità della pubblica udienza, l’Amministrazione resistente articolava le proprie difese.
Chiamato all’udienza del 14 giugno 2006, infine, il ricorso è stato ritenuto in decisione.

DIRITTO

1) L’esponente contesta la legittimità del decreto con il quale il Provveditore agli studi di Torino ha respinto la sua domanda di partecipazione dalla sessione riservata di esami, indetta con O.M. n. 153 del 15 giugno 1999, per il conseguimento dell’idoneità all’insegnamento nella scuola materna.
Insorge, altresì, avverso l’art. 2, comma 4, dell’ordinanza citata che esclude la validità dei servizi prestati nell’insegnamento della religione cattolica ai fini dell’ammissione alla sessione riservata, poiché non prestati su posti di ruolo e non relativi a classi di concorso.
Detti servizi, ove computati dall’amministrazione scolastica, avrebbero consentito all’interessata di cumulare 368 giorni di insegnamento nel periodo compreso tra l’anno scolastico 1989/90 e il 25 maggio 1999, superiori al minimo di 360 giorni necessari per l’ammissione alla sessione di esami.
2) E’ palesemente priva di pregio la prima doglianza formulata dalla ricorrente, riferita al presunto difetto di motivazione del provvedimento impugnato.
Il Provveditore agli studi, infatti, si limita a rilevare l’insussistenza del periodo di servizio richiesto dall’ordinanza che ha indetto la sessione di esami, senza esplicitare i motivi per cui determinati periodi di insegnamento risultanti dal certificato di servizio dell’interessata, corrispondenti agli incarichi di insegnamento della religione cattolica, non possono essere valutati ai fini dell’ammissione.
L’imperfetta redazione del provvedimento non ne inficia, però, la legittimità, dal momento che il pur succinto corredo motivazionale dell’atto ha, comunque, consentito all’interessata di comprendere appieno le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a disporne l’esclusione dalla sessione di esami.
3) Può ora procedersi alla disamina della questione fondamentale sollevata con il ricorso, ossia se i periodi di insegnamento della religione cattolica debbano essere valutati o meno ai fini dell’ammissione alla sessione riservata di esami indetta con O.M. n. 153 del 15 giugno 1999.
Si premette, al riguardo, che il provvedimento di esclusione impugnato ha puntualmente applicato il disposto dell’art. 2, comma 4, dell’ordinanza che, come già accennato, esclude espressamente la valutabilità di tali periodi di insegnamento.
La legittimità di tale previsione è stata più volte confermata dalla giurisprudenza amministrativa che ha evidenziato come gli insegnanti di religione cattolica, costituendo nell’ordinamento scolastico una categoria speciale posta ai margini dell’organizzazione scolastica e caratterizzata dalla peculiarità della materia insegnata, non appartengano ai ruoli dei docenti statali, con la conseguenza che il servizio prestato in qualità di insegnante di religione non è utile ai fini della fruizione del beneficio dell’inserimento in ruolo (cfr., ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, 8 aprile 2003, n. 3532).
Il Collegio condivide tali argomentazioni e rileva come la disposizione censurata costituisca rigorosa applicazione dell’art. 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, che limita il servizio utile ai fini dell’ammissione alla sessione riservata di esami agli insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso.
Ne consegue la reiezione del motivo di gravame.
4) Quanto ai rilievi adombrati dalla difesa dalla ricorrente in ordine alla presunta violazione degli artt. 3, 8 e 10 della Costituzione, per la disparità di trattamento ai danni degli insegnanti di religione cattolica, è appena il caso di ricordare come la stessa Corte costituzionale abbia evidenziato la diversità della condizione degli insegnanti di religione rispetto a quella degli altri docenti, poiché le prestazioni dei primi sono svolte sulla base di profili di qualificazione professionale che non costituiscono titolo di accesso ad altri insegnamenti (Corte cost., 22 luglio 1999, n. 343).
5) La ricorrente si duole, ancora, del presunto contrasto tra le previsione dell’O.M. n. 153/1999 e il disposto dell’art. 2, comma 10, del d.l. 6 novembre 1989, n. 357, che, a suo avviso, non consentirebbe di escludere i periodi di insegnamento della religione cattolica.
Il rilievo è del tutto inconferente, poiché la disposizione normativa citata si riferisce a una differente procedura per l’accesso ai ruoli del personale docente (concorsi per soli titoli) e non trova applicazione nella fattispecie.
Parimenti prive di pregio sono le (generiche) censure circa la contraddittorietà dell’odierna soluzione con quella dettata dall’O.M. n. 371 del 29 dicembre 1994, atteso che quest’ultima ordinanza, per quanto è dato evincere dal ricorso, si riferiva a procedura del tutto diversa.
6) In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere integralmente respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del grado tra le parti costituite.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

(Omissis)