Convenzione 2000
Convenzione tra il Comune di Montalcino, la Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Siena e l’Arcidiocesi di Siena, Colle di Val d’Elsa e Montalcino per la costituzione del «Museo Civico e Diocesano d’arte sacra di Montalcino» 1999
L’Arcidiocesi di Siena, Colle di Val d’Elsa e Montalcino, la Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Siena, il Comune di Montalcino, a mezzo dei rispettivi rappresentanti, convengono di costituire un Museo denominato «Museo Civico e Diocesano d’arte sacra di Montalcino » mediante il presente atto pubblico al fine di acquisire un documento valido ad ogni effetto di legge nel quale risultino le opere depositate, il loro stato di conservazione, le rispettive
proprieta` e provenienze, le condizioni di deposito, le competenze e le responsabilita` della gestione delle strutture e dei servizi.
Il fine primario del «Museo Civico e Diocesano d’arte sacra » e` la salvaguardia e la fruibilita` di opere che costituiscono patrimonio degli Enti Ecclesiastici dell’Arcidiocesi, del Comune di Montalcino e della Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Siena.
L’attivita` del «Museo Civico e Diocesano d’Arte sacra di Montalcino» e` regolata dal presente Statuto.
1. Il Museo ha la propria sede nell’immobile sito in Via Ricasoli in Montalcino di proprieta` del Seminario Arcivescovile di Siena e nella chiesa di Sant’Agostino, inserita nell’ambito della stessa struttura museale, concessi in comodato gratuito al Comune di Montalcino.
L’Arcidiocesi, al termine del rapporto ora regolamentato anche se avvenga per risoluzione anticipata per unilaterale decisione del Comune, nulla dovra` a chiunque e per qualsiasi titolo per i lavori di trasformazione e miglioria effettuati.
La durata del comodato e` connessa all’uso per il quale l’Arcidiocesi concede al Comune gli immobili, fermo restando il reciproco impegno delle parti di mantenere « sine die » la destinazione museale degli immobili compresi nel presente atto. La convenzione potra`essere disdetta dall’Arcidiocesi solo nel caso di modifica di tale destinazione da parte del Comune; in questo caso la Diocesi acquistera` la piu` ampia liberta` di decisione anche in merito alla destinazione d’uso di detto ambiente.
2. Entrano a far parte del Museo tutte le opere elencate negli inventari allegati sotto le lettere allegate al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
Tutte le opere comprese nei predetti inventari rimangono di proprieta` assoluta dei proprietari di origine quali risultano indicati a fianco di ciascuna opera inventariata.
Allo scopo di salvaguardare il patrimonio artistico e storico a rischio, gli Enti si impegnano a trovare concordemente adeguati spazi per depositi temporanei.
3. Il Comune si impegna alla gestione del «Museo Civico e Diocesano d’Arte Sacra di Montalcino » in tutti i suoi aspetti e assicurandone la piena responsabilita`, nel pieno rispetto di tutte le leggi dello Stato, le normative e disposizioni in materia, le indicazioni della Regione Toscana e della Conferenza Episcopale Italiana in materia di musei, in conformita` all’intesa del 13/9/1996 tra Conferenza Episcopale Italiana e Ministero dei Beni Culturali (in G.U. n. 262 dell’8/11/1996) in quanto applicabile, delle disposizioni emanate dal Sistema Museale Provinciale cui il Museo e` aderente ed al Regolamento di Gestione del Museo stesso.
Le parti si impegnano, altresı`, a richiedere al Presidente della Regione il dovuto riconoscimento a Museo di interesse pubblico locale.
4. Gli Enti contraenti convengono di istituire un Comitato Direttivo composto da 2 membri nominati dal Comune, 2 nominati dall’Arcidiocesi, 1 dalla Soprintendenza e 1 dalla Provincia di Siena.
Il Comitato dura in carica 4 anni ed elegge nel suo seno il Presidente, tra i membri nominati dal Comune, e il Vice-Presidente, tra quelli nominati dall’Arcidiocesi, che si alterneranno nell’incarico a meta` del mandato del Comitato.
Il Comitato ha il compito di elaborare tutte le proposte relative ad ogni possibile miglioramento e razionalizzazione della gestione del Museo, l’individuazione e la programmazione di iniziative culturali e di promozione inerenti il servizio.
Il Comune fornira` il personale amministrativo necessario per lo svolgimento delle funzioni di segreteria.
5. In considerazione del diritto di proprieta` delle opere dell’Arcidiocesi esposte nel Museo, il Comune, al termine di un periodo di gestione sperimentale che terminera` il 4/3/2002, riconoscera` all’Arcidiocesi un importo da concordare in base alla consistenza e importanza delle opere stesse o una quota percentuale sui biglietti di ingresso venduti al Museo.
L’importo o la percentuale saranno oggetto di variazione annuale in relazione all’andamento economico della gestione.
Il Bilancio dovra` seguire l’impostazione degli Enti NO PROFIT e/o delle ONLUS e gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere destinati per il 50% a fondi di riserva e per il restante 50% impiegati in opere di manutenzione e restauro.
6. I contributi e i finanziamenti che le parti contraenti riescano ad acquisire con il vincolo di destinazione al Museo verranno utilizzati esclusivamente per le finalita` che li hanno determinati.
La cura e il funzionamento del Museo sono affidati ad un Conservatore designato dal Comitato Direttivo che sia ritenuto in grado, per la specifica preparazione culturale e per le riconosciute doti morali e capacita` amministrative, di assumere la responsabilita` e di svolgere i compiti inerenti alla carica.
Il Conservatore rimane in carica 4 anni e puo` essere confermato per uguale periodo.
7. Il Comune si impegna a garantire libera attivita` pastorale nella chiesa di Sant’Agostino in occasione di particolari avvenimenti religiosi.
8. Il Comune si impegna a rimborsare all’arcidiocesi ogni eventuale spesa per tasse, imposte, premi assicurativi etc. presenti e future gravanti sugli immobili concessi in comodato.
9. Il Museo puo` cessare di esistere per estinzione dell’Ente ecclesiastico.
10. In caso di cessazione del Museo tutti i pezzi presenti, a prescindere dalla loro valenza artistica, tornano agli Enti che li hanno dati in deposito e che ne mantengono la proprieta` senza obbligo di ricognizione decennale nel caso di lasciti o doni.